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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14551 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 23478 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., con ordinanza adottata in data 08.06.2025, tra rappresentata e difesa dall'avv. DR NI AR Parte_1
AN del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, via
Fontana n. 5, come da procura in atti;
ATTRICE OPPOSTA
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Todisco del Foro di Roma ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Tor 'de Schiavi n. 34, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPONENTE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Alessia Baroni ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della medesima società, sita in Roma, viale Europa n. 190, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
IN LI dell'Avvocatura di Roma Capitale ed elettivamente domiciliata presso la sede della stessa Avvocatura capitolina, sita in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
(TRIBUNALE DI ROMA), in persona del Ministro in carica pro Controparte_4 tempore;
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
e in persona del Direttore in carica pro tempore;
Parte_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona Controparte_5 del rappresentante legale in carica pro tempore;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del Presidente in carica pro tempore;
CP_6
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del Sindaco in carica pro tempore;
Controparte_7
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
_ _ _ _ _ _
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed opposizione all'esecuzione art. 615, co. 2, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(TRIBUNALE DI ROMA), Controparte_4 Parte_1 [...]
, Controparte_5 CP_6 prendendo posizione rispetto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex Controparte_7 art. 617, co. 2, c.p.c. (1. Omessa indicazione dettagliata dei crediti;
2. Mancata e/o irregolare notificazione degli atti della riscossione riportati nell'atto di pignoramento;
3. Omessa allegazione all'atto di pignoramento degli atti in esso richiamati;
4. Omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi) ed all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. (1. Estinzione per prescrizione), proposti
2 dalla debitrice , riguardo alle quindici cartelle sottese all'esecuzione Controparte_1 esattoriale, deducendo che la pronuncia della decisione cautelare limitatamente alla sola cartella n.
“cartella n° 097201500399776447000” resta circoscritta alla sola fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, con la conseguenza che il thema disputandum nel giudizio di merito concerne, comunque, tutte le cartelle sottese al pignoramento esattoriale opposto, ed eccependo quanto segue: a) difetto di giurisdizione del
Tribunale adito, quale giudice ordinario, ed appartenenza della giurisdizione alla Corte di Giustizia
Tributaria di Roma in ordine all'annullamento ex lege delle cartelle nn. 09720080277430028000, recante tutti crediti tributari, e 09720090262716090000, recante in parte crediti tributari, ai sensi
“dell'art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018”; b) difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma in ordine alla cartella n.
09720090262716090000, recante crediti previdenziali;
c) difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, ed appartenenza della giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma e difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma quanto ai crediti, rispettivamente, tributari e previdenziali iscritti nella cartella n.
09720110070938938000; d) il mancato sgravio, così come il mancato annullamento, della cartella n. 09720110070938938000, ricadente anche essa nell'art. 4, co. 1, d.l. n. 119/2018; e) difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma quanto ai crediti extratributari, iscritti a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, irrogate dal nella cartella n. 09720120280642189000; Controparte_7
f) difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, con riferimento ai crediti tributari spettanti alla Camera di Commercio ed iscritti nella cartella n. 09720140002873803000;
g) difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, con riferimento ai crediti tributari spettanti alla Camera di Commercio ed iscritti nella cartella n. 09720120056673630000;
h) annullamento della partita del ruolo inerente ai crediti della iscritti nella Controparte_8 suddetta cartella n. 09720120056673630000; i) difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma quanto ai crediti extratributari, iscritti nella cartella n. 09720140088815810000; l) difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, con riferimento ai crediti tributari iscritti nelle cartelle nn. 0972011029338382000,
09720120011306614000, 09720120056673630000, 09720130143304224000,
09720130103014668000, 09720140199927859000, 09720150059226324000 e
09720160048834563000; m) l'erroneità e l'illegittimità della pronuncia sospensiva dell'esecuzione, resa dal giudice della fase sommaria e cautelare, limitatamente alla cartella n.
097201500399776447000, in quanto accordata sull'erronea applicazione del termine quinquennale di prescrizione in luogo del termine decennale di prescrizione, a cui è assoggettato, invece, il “recupero delle spese di giustizia”; n) il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e la sussistenza della legittimazione passiva degli enti impositori in ordine al Parte_1
3 motivo di opposizione all'esecuzione sollevato riguardo all'estinzione per prescrizione dei crediti
“prima dell'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria”. Pertanto, parte attrice ha formulato nell'atto di citazione le conclusioni seguenti, con vittoria di spese di lite, da distrarre a favore dell'avv.
DR NI AR AN, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.: 1) in via preliminare, la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, emesso in via cautelare dal giudice dell'esecuzione; 2) in via principale: 2a) dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere in ordine alle cartelle nn. 09720080277430028000 e 09720090262716090000; 2b) dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario in ordine alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari;
2c) dichiarare il difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma quanto ai crediti extratributari, iscritti a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada;
2d) dichiarare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
3) in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e la sussistenza Parte_1 della legittimazione passiva in capo a ciascun ente creditore.
2 - Costituitasi con comparsa di risposta, parte convenuta ed opponente, , Controparte_1 ha eccepito: a) lo sgravio ex lege, da parte della medesima , delle Parte_1 cartelle nn. 09720080227743002800 e 09720090262716090000, e lo sgravio della cartella n.
09720120056673630000 (“sgravata limitatamente per la società ), con Controparte_8 formulazione conseguente della domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere;
b) l'annullamento giudiziale della cartella n. 09720140088815810000, “non sgravata dal ”, da parte del Giudice Pace di Roma con la sentenza del Parte_1
19.09.2017, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso le “cartelle n°
09720120280642189000, cartella n° 09720140088815810000 ed altra cartella non indicata nell'intimazione di pagamento n° 09720189024595700”, relative a “violazioni al C.D.S.”, con conseguente domanda di declaratoria dell'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva in forza della suddetta cartella n. 09720140088815810000; c) l'incompetenza del Tribunale adito e la competenza del Giudice di Pace di Roma rispetto alle altre cartelle, recanti crediti extratributari a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada;
d) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e l'appartenenza della giurisdizione alla Corte di Giustizia
Tributaria di Roma con riferimento alle cartelle recanti crediti di natura tributaria;
e) la presentazione della “domanda di definizione agevolata e saldo e stralcio limitatamente alle seguenti cartelle: 0972011007098938000 0972019293383820000 09720120011306614000”, recanti crediti di natura tributaria;
f) l'estinzione per prescrizione della “cartella n°
097201500399776447000” e l'estinzione, da verificare, “maturata prima della consegna dei ruoli”; g) la concentrazione della “decisione cautelare ad una sola cartella”, così come richiesto da ambedue le parti al giudice della fase sommaria e cautelare nell'udienza del 09.02.2022. Di conseguenza, l'odierna convenuta ed opponente ha rassegnato, nella comparsa di costituzione e 4 risposta, le conclusioni seguenti: dichiarare “- cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle n° 09720080277430028000 – 0972009026271609000 – 0972012005667363000 sgravata limitatamente per la societ;
- dichiarare la propria incompetenza per Controparte_8 tutti i crediti di natura tributaria alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte;
-
Dichiarare non dovuta la somma di cui alla cartella n° 09720140088815810000 come da
Sentenza del Giudice di Pace di Roma, dichiarando la propria incompetenza per le altre cartelle relative a violazioni al codice della strada;
- dichiarare che le somme di cui alle cartelle come sopra indicate sono oggetto di specifica domanda di rottamazione e saldo e stralcio;
- dichiarare che la cartella n° 09720150039977647 è da considerarsi prescritta per decorrenza termine quinquennale;
- verificre la prescrizione maturata prima della consegna dei ruoli”.
3 - Si è costituita in giudizio, altresì, la quale, in via preliminare, ha aderito CP_3
“all'eccezione sollevata dal relativamente all'incompetenza per materia del Parte_1
Tribunale per le cartelle relative a violazione del codice della strada in favore del Giudice di Pace”, in base “ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d. lgs. n. 150 dell'1.9.2011” ed ha dedotto ex adverso ed eccepito la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla stessa
, in ragione del fatto che gli atti della riscossione (cartelle Parte_1 esattoriali ed avvisi di intimazione di pagamento) e gli atti di pignoramento esattoriali sono adottati da quest'ultima, in quanto concessionario del servizio di riscossione, e, per ciò stesso, ad essa imputabili. Quindi, la suddetta convenuta, ferma restando l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito, ha depositato, in ogni caso, i verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada e le relative prove di avvenuta notificazione, con riferimento alle cartelle recanti i suddetti crediti extratributari (09720110136253545, 09720100296652985,
09720100017549574, 09720080262997741, 09720090033414179).
4 - Si è costituita, inoltre, quale terzo pignorato, “ai soli fini Controparte_2 dell'integrazione del contraddittorio”. decreto presidenziale, di dieci cause di iscrizione a ruolo risalente agli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, appartenenti ad altro giudice togato della medesima Sezione ed aventi priorità di definizione;
infine, con ordinanza del 08.06.2025, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., una volta precisate le rispettive conclusioni dalle parti.
6 - Stante la mancata costituzione in giudizio, seppure ritualmente citato, da parte del
[...]
(TRIBUNALE DI ROMA), è da dichiarare, altresì, la contumacia dello stesso Controparte_4
convenuto. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In primo luogo, è da escludere preliminarmente che la scelta delle parti di circoscrivere la decisione cautelare alla sola cartella n. 097201500399776447000, nella fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, abbia implicato, finanche, la rinuncia alla decisione nel merito dei motivi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, inerenti a tutte le altre cartelle, sottese all'esecuzione de qua. Quindi, al fine della verifica preliminare della corrispondenza dei motivi di opposizione proposti nel giudizio di merito ai motivi formulati nel ricorso originario, alla luce del divieto di proporre domande nuove e, quindi, nuovi e diversi motivi di opposizione in sede di merito, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., 07.03.2003, n. 3477), dalla lettura del ricorso cautelare di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, depositato dalla debitrice in data 20.11.2018 e risultante in originale dal fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva, emerge che ha proposto i motivi di opposizione agli atti esecutivi della nullità Controparte_1 del pignoramento per omessa indicazione in dettaglio dei crediti, della nullità del pignoramento per “mancata e/o irregolare notifica degli atti indicati nell'atto di pignoramento”, della “mancata allegazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici” e della “mancata indicazione nell'intimazione di pagamento delle modalità di calcolo di interessi”, in relazione tanto ai criteri applicati quanto al tasso applicato, oltre al motivo di opposizione all'esecuzione in punto di
“prescrizione dei crediti, nonché prescrizione successiva in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 26/06/2018”.
2 - In secondo luogo, è da accogliere l'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale del
Tribunale adito e di competenza funzionale del Giudice di Pace di Roma ex art. 7 del d. lgs. n.
150/2011, sollevata dalla parte attrice e fatta oggetto di adesione da parte della convenuta
[...]
, in relazione al motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., inerente al CP_3 difetto del diritto di agire in via esecutiva per estinzione per prescrizione dei crediti extratributari scaturiti dai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, atteso che la norma de qua attribuisce al Giudice di Pace la competenza per materia riguardo alle opposizioni ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada (Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 21914 del
16.10.2014; nello stesso senso, in relazione alla competenza in caso di contestazione del diritto 6 dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., Cass. civ., sez.
6 - 3, ordinanza n. 3283 del 18.02.2015). La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse ed appartenenti alla competenza di giudici diversi, possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio. In altri termini, qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la "vis attractiva" della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore
(Ordinanza n. 1722 del 23/01/2017; Ordinanza n. 22782 del 06/11/2015; Ordinanza
n. 15694 del 27/07/2005).
3 - In terzo luogo, è da dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. per difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario e per appartenenza della stessa giurisdizione al giudice tributario, ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. b), del d.P.R. n. 602/73, con riferimento ai motivi di opposizione formulati in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa od invalida notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione di pagamento ad esso sottesi e, così come risulta dall'estratto di ruolo depositato in atti, concernenti i crediti di natura tributaria iscritti nelle cartelle nn. 09720080277430028000
(I.v.a.), 09720090262716090000 (I.v.a.), 0972011007098938000 (I.v.a., I.r.p.e.f., Irap),
09720120011306614000 (Tassa automobilistica), 09720120056673630000 (diritto annuale
C.C.I.A.A.), 09720130143304224000 (diritto annuale C.C.I.A.A.), 09720130203014668000
(Tassa automobilistica), 09720140002873803000 (diritto annuale C.C.I.A.A.),
09720140199927859000 (Tassa automobilistica), 09720150039977647000 (spese processuali),
09720150059226324000 (Tassa automobilistica), 09720160048834563 000 (Tassa automobilistica), nonché con riferimento ai motivi di opposizione formulati in punto di nullità dell'atto di pignoramento per omessa specificazione della natura giuridica e dell'ammontare dei crediti iscritti nelle suddette cartelle e per “mancata allegazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici”, in quanto motivi di opposizione presupponenti, giocoforza, la verifica dell'avvenuta notificazione, o meno, dei suddetti atti prodromici all'esecuzione, alla luce delle pronunce rese a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.06.2017, n. 13913, che ha sposato l'indirizzo già abbracciato da Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.07.2011, n. 14667; Cass. civ., ss.uu., sentenza 26.09.2017 – 23.10.2017, n. 24965), le quali hanno fissato il principio di diritto per cui “«in materia di esecuzione forzata tributaria,
l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per 7 l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario»”
(Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.06.2017, n. 13913), così radicando la giurisdizione innanzi al giudice tributario in luogo di quello ordinario, nel rispetto della disposizione appena sopra citata
(Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.06.2017, n. 13913);
4 - Nel merito, il motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sollevato sotto il profilo dell'omessa specificazione della natura giuridica e dell'ammontare dei crediti, oggetto dell'attività di recupero ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, ed esaminato limitatamente ai crediti extratributari, si rivela infondato, dal momento che: 1) la dimostrazione documentale dell'avvenuta notificazione alla debitrice degli atti prodromici all'esecuzione esattoriale () ha implicato la conoscenza e, in ogni caso, la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza del contenuto dei medesimi atti da parte della stessa debitrice, di talché ogni contestazione inerente alla violazione del diritto di difesa si palesa infondata nel caso concreto;
2) a ciò si aggiunga che l'atto di pignoramento reca la c.d. motivazione per relationem, ossia attraverso il richiamo specifico di ciascun atto della riscossione ad esso sotteso, in quanto tale pienamente legittimo;
3) peraltro, l'atto di pignoramento, compreso l'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/73, ha natura processuale, così come stabilito dalla Suprema Corte (“l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c., conservando invece quella di atto processuale di parte …” - Cass. civ., sez. III, sentenza 09.11.2017, n. 26519).
5 - Parimenti, il motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., sollevato sotto il profilo della “mancata indicazione nell'intimazione di pagamento delle modalità di calcolo di interessi”, in relazione tanto ai criteri applicati quanto al tasso applicato, è infondato nel merito ed
è da rigettare riguardo sia ai crediti tributari sia ai crediti extratributari, dal momento che: 1a) con riferimento agli interessi di mora, essi sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo laddove, così come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello ministeriale approvato, il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella;
1b) il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/73, mediante “decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”; 1c) la data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso art. 30 del d.P.R. n. 602/73 alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento;
1d) il rinvio all'art. 30 del d.P.R. n. 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo ad una motivazione chiara dell'atto di pignoramento, poiché richiama atti normativi, quali legge e decreto ministeriale, conoscibili dal
8 destinatario della cartella di pagamento, anche in ordine all'aliquota applicabile (Cass. civ n.
4376/2017).
6 - Riguardo al motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sollevato sotto il profilo della “mancata allegazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici”, lo stesso si rivela infondato con riferimento ai crediti extratributari, alla luce della notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 90620742 22/000 ex art. 50 d.P.R. n. 602/73, eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. da parte dell' nei confronti della Controparte_9 debitrice , così come dimostrato per tabulas dall'ente pubblico suddetto, con Controparte_1 conseguente superfluità dell'allegazione de qua all'atto di pignoramento, stante la conoscenza o, quanto meno, la conoscibilità da parte dell'odierna opponente, usando l'ordinaria diligenza, del contenuto dell'avviso di intimazione e, dunque, stante la salvezza del suo diritto di difesa.
7 - Peraltro, riguardo ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., concernenti vizi formali dell'esecuzione, è da richiamare l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte in tema di opposizione di vizi meramente formali eccepiti, dai quali tuttavia non è dato evincere il concreto pregiudizio asseritamente causato all'opponente (Cass. civ., n. 3967/2019 e Cass. civ. n.
29804/2019, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”).
8 - In generale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in luogo di quella del giudice tributario, a conoscere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., concernente l'estinzione dei crediti tributari per fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa creditoria, sopravvenuti alla notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione di pagamento, con la conseguente ammissibilità della medesima opposizione all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 602/73, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018.
9 - Ebbene, l'unico motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. formulato dalla debitrice nel ricorso cautelare e riproposto in questa sede, si palesa inammissibile, a fronte dell'estrema genericità della relativa formulazione già nel ricorso originario, così come risulta con ogni evidenza in esso (“prescrizione dei crediti, nonché prescrizione successiva in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 26/06/2018”). Proprio l'inammissibilità, qui rilevata d'ufficio, conduce a revocare la sospensione dell'esecuzione con riferimento alla suddetta cartella n. 097201500399776447000, ciò nonostante disposta dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 09.02.2022. Peraltro, in accoglimento dell'eccezione dell' Parte_1
, la revoca della suddetta sospensione dell'esecuzione si impone, altresì, in
[...]
9 considerazione dell'erroneità e dell'illegittimità della pronuncia de qua, atteso che il credito tributario per “recupero delle spese di giustizia”; iscritto nella cartella n.
097201500399776447000, è stato ritenuto dal giudice di prime cure, in base al giudizio di verosimiglianza proprio della tutela cautelare, estinto per prescrizione quinquennale, sulla base dell'erronea qualificazione della natura giuridica del credito (“natura amministrativa”) e dell'erronea applicazione del termine di prescrizione quinquennale, stante l'assoggettamento del credito per spese di giustizia al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c..
10 - Con riferimento al motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. sopravvenuto e costituito dal venir meno del diritto di agire in executivis, a seguito e per effetto dello sgravio ex lege, da parte della medesima delle cartelle nn. Parte_1
09720080227743002800 e 09720090262716090000, oltre che dello sgravio della cartella n.
09720120056673630000 (“sgravata limitatamente per la società ), è da Controparte_8 dichiarare l'insussistenza sopravvenuta del diritto di agire in executivis, sulla scorta della relativa allegazione e della relativa prova documentale e, comunque, a seguito e per effetto del relativo riconoscimento della parte attrice.
11 - Analogamente, alla luce dell'ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c., ossia il sopravvenuto annullamento giudiziale della cartella n. 09720140088815810000,
“non sgravata dal ”, da parte del Giudice Pace di Roma con la sentenza Parte_1 del 19.09.2017, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso le “cartelle n°
09720120280642189000, cartella n° 09720140088815810000 ed altra cartella non indicata nell'intimazione di pagamento n° 09720189024595700”, relative a “violazioni al C.D.S.”, è da dichiarare, altresì, l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva in forza della suddetta cartella n. 09720140088815810000, sulla scorta della relativa allegazione e della relativa prova documentale e, comunque, a seguito e per effetto del relativo riconoscimento della parte attrice.
12 - Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse sono da compensare per la metà in ragione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., mentre per l'altra metà seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei confronti della convenuta ed opponente, CP_1
, ed a favore dell'attrice opposta ed in favore della
[...] Parte_1 convenuta ed opposta Al fine della liquidazione del compenso di avvocato sono da CP_3 applicare i valori tabellari medi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e, in ultimo, con il d.m. n. 147/2022, per le fasi di studio della controversia, di introduzione della causa e di decisione della stessa, relative al giudizio di cognizione ordinaria, ed i valori tabellari minimi per la fase di trattazione ed istruttoria, in presenza di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed in mancanza di attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto dell'ammontare del credito costituente oggetto dell'esecuzione esattoriale (euro 21.964,98). Diversamente, le spese di lite sono da compensare
10 integralmente rispetto alla convenuta costituita così come rispetto ai convenuti Controparte_2 contumaci che, in quanto terzi pignorati, non hanno costoro dato causa all'opposizione esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., introdotta nel merito dall' opposta;
ogni diversa Parte_1 domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, e l'appartenenza della giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma a conoscere l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., e, per l'effetto, l'inammissibilità della medesima opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. b), del d.P.R. n.
602/73, proposta sotto i profili della nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa od invalida notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione di pagamento, della nullità dell'atto di pignoramento per omessa specificazione della natura giuridica e dell'ammontare dei crediti iscritti nelle suddette cartelle e della “mancata allegazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici”, con riferimento alle cartelle esattoriali, recanti crediti di natura tributaria, nn. 09720080277430028000 (I.v.a.), 09720090262716090000 (I.v.a.),
0972011007098938000 (I.v.a., I.r.p.e.f., Irap), 09720120011306614000 (Tassa automobilistica), 09720120056673630000 (diritto annuale C.C.I.A.A.),
09720130143304224000 (diritto annuale C.C.I.A.A.), 09720130203014668000 (Tassa automobilistica), 09720140002873803000 (diritto annuale C.C.I.A.A.),
09720140199927859000 (Tassa automobilistica), 09720150039977647000 (spese processuali),
09720150059226324000 (Tassa automobilistica), 09720160048834563 000 (Tassa automobilistica);
2) dichiara, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito e la competenza funzionale del Giudice di Pace di Roma in ordine all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c., relativa ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011;
3) rigetta, nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. con riferimento ai suddetti motivi, concernenti crediti tributari (“mancata indicazione nell'intimazione di pagamento delle modalità di calcolo di interessi” nell'atto di pignoramento) e crediti extratributari, e per quanto di ragione;
4) dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. per quanto di competenza e per quanto di ragione;
5) accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di agire in executivis, a seguito e per effetto dello sgravio ex lege, da parte dell' delle cartelle nn. Parte_1
11 09720080227743002800 e 09720090262716090000, oltre che dello sgravio della cartella n.
09720120056673630000 (“sgravata limitatamente per la societ ); Controparte_8
6) accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di agire in executivis, a seguito e per effetto dell'annullamento giudiziale della cartella n. 09720140088815810000, “non sgravata dal , da parte del Giudice Pace di Roma con la sentenza del Parte_1
19.09.2017, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso le “cartelle n°
09720120280642189000, cartella n° 09720140088815810000 ed altra cartella non indicata nell'intimazione di pagamento n° 09720189024595700”, relative a “violazioni al C.D.S.”;
7) compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta opponente, CP_1
, a rifondere l'altra metà delle spese di lite che liquida in euro 2.118,50 per compenso
[...] di avvocato, oltre ad accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. DR NI AR AN, difensore della parte attrice opposta,
[...]
; Parte_1
8) compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta opponente, CP_1
, a rifondere alla parte attrice opposta, l'altra metà delle spese di lite che
[...] CP_3 liquida in euro 2.118,50 per compenso di avvocato, oltre ad accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
9) dichiara compensate in toto le spese di lite rispetto sia alla convenuta costituita Controparte_2
sia alle parti convenute opposte contumaci, ,
[...] Parte_1 Controparte_5
, , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_4
– Tribunale Di Roma.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - Questo Tribunale, con ordinanza del 03.10.2022, ha dichiarato la contumacia delle convenute
, Parte_1 Controparte_5 CP_5 [...]
, , ha assegnato i termini di cui Controparte_5 CP_6 Controparte_7 all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio r.g.e. n. 81020/2018 a cura della Cancelleria;
quindi, con ordinanza del 12.07.2023, una volta preso atto dell'avvenuta acquisizione, agli atti del giudizio, del suddetto fascicolo d'ufficio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2024; con ordinanza del 13.06.2024 ha dovuto rinviare di nuovo la causa all'udienza del 14.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, in ragione dell'aggravarsi del carico del ruolo istruttorio e decisorio, in considerazione dell'assegnazione sopravvenuta di un maggior numero di cause, dettata dalla carenza di organico dei giudici togati in servizio presso questa Sezione, ed alla luce dell'assegnazione d'ufficio, con
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 23478 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., con ordinanza adottata in data 08.06.2025, tra rappresentata e difesa dall'avv. DR NI AR Parte_1
AN del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, via
Fontana n. 5, come da procura in atti;
ATTRICE OPPOSTA
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Todisco del Foro di Roma ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Tor 'de Schiavi n. 34, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPONENTE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Alessia Baroni ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della medesima società, sita in Roma, viale Europa n. 190, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
IN LI dell'Avvocatura di Roma Capitale ed elettivamente domiciliata presso la sede della stessa Avvocatura capitolina, sita in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
(TRIBUNALE DI ROMA), in persona del Ministro in carica pro Controparte_4 tempore;
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
e in persona del Direttore in carica pro tempore;
Parte_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona Controparte_5 del rappresentante legale in carica pro tempore;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del Presidente in carica pro tempore;
CP_6
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del Sindaco in carica pro tempore;
Controparte_7
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
_ _ _ _ _ _
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed opposizione all'esecuzione art. 615, co. 2, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(TRIBUNALE DI ROMA), Controparte_4 Parte_1 [...]
, Controparte_5 CP_6 prendendo posizione rispetto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex Controparte_7 art. 617, co. 2, c.p.c. (1. Omessa indicazione dettagliata dei crediti;
2. Mancata e/o irregolare notificazione degli atti della riscossione riportati nell'atto di pignoramento;
3. Omessa allegazione all'atto di pignoramento degli atti in esso richiamati;
4. Omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi) ed all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. (1. Estinzione per prescrizione), proposti
2 dalla debitrice , riguardo alle quindici cartelle sottese all'esecuzione Controparte_1 esattoriale, deducendo che la pronuncia della decisione cautelare limitatamente alla sola cartella n.
“cartella n° 097201500399776447000” resta circoscritta alla sola fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, con la conseguenza che il thema disputandum nel giudizio di merito concerne, comunque, tutte le cartelle sottese al pignoramento esattoriale opposto, ed eccependo quanto segue: a) difetto di giurisdizione del
Tribunale adito, quale giudice ordinario, ed appartenenza della giurisdizione alla Corte di Giustizia
Tributaria di Roma in ordine all'annullamento ex lege delle cartelle nn. 09720080277430028000, recante tutti crediti tributari, e 09720090262716090000, recante in parte crediti tributari, ai sensi
“dell'art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018”; b) difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma in ordine alla cartella n.
09720090262716090000, recante crediti previdenziali;
c) difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, ed appartenenza della giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma e difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma quanto ai crediti, rispettivamente, tributari e previdenziali iscritti nella cartella n.
09720110070938938000; d) il mancato sgravio, così come il mancato annullamento, della cartella n. 09720110070938938000, ricadente anche essa nell'art. 4, co. 1, d.l. n. 119/2018; e) difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma quanto ai crediti extratributari, iscritti a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, irrogate dal nella cartella n. 09720120280642189000; Controparte_7
f) difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, con riferimento ai crediti tributari spettanti alla Camera di Commercio ed iscritti nella cartella n. 09720140002873803000;
g) difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, con riferimento ai crediti tributari spettanti alla Camera di Commercio ed iscritti nella cartella n. 09720120056673630000;
h) annullamento della partita del ruolo inerente ai crediti della iscritti nella Controparte_8 suddetta cartella n. 09720120056673630000; i) difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma quanto ai crediti extratributari, iscritti nella cartella n. 09720140088815810000; l) difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, con riferimento ai crediti tributari iscritti nelle cartelle nn. 0972011029338382000,
09720120011306614000, 09720120056673630000, 09720130143304224000,
09720130103014668000, 09720140199927859000, 09720150059226324000 e
09720160048834563000; m) l'erroneità e l'illegittimità della pronuncia sospensiva dell'esecuzione, resa dal giudice della fase sommaria e cautelare, limitatamente alla cartella n.
097201500399776447000, in quanto accordata sull'erronea applicazione del termine quinquennale di prescrizione in luogo del termine decennale di prescrizione, a cui è assoggettato, invece, il “recupero delle spese di giustizia”; n) il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e la sussistenza della legittimazione passiva degli enti impositori in ordine al Parte_1
3 motivo di opposizione all'esecuzione sollevato riguardo all'estinzione per prescrizione dei crediti
“prima dell'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria”. Pertanto, parte attrice ha formulato nell'atto di citazione le conclusioni seguenti, con vittoria di spese di lite, da distrarre a favore dell'avv.
DR NI AR AN, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.: 1) in via preliminare, la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, emesso in via cautelare dal giudice dell'esecuzione; 2) in via principale: 2a) dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere in ordine alle cartelle nn. 09720080277430028000 e 09720090262716090000; 2b) dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario in ordine alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari;
2c) dichiarare il difetto della competenza funzionale del Tribunale adito e competenza del Giudice di Pace di Roma quanto ai crediti extratributari, iscritti a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada;
2d) dichiarare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
3) in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e la sussistenza Parte_1 della legittimazione passiva in capo a ciascun ente creditore.
2 - Costituitasi con comparsa di risposta, parte convenuta ed opponente, , Controparte_1 ha eccepito: a) lo sgravio ex lege, da parte della medesima , delle Parte_1 cartelle nn. 09720080227743002800 e 09720090262716090000, e lo sgravio della cartella n.
09720120056673630000 (“sgravata limitatamente per la società ), con Controparte_8 formulazione conseguente della domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere;
b) l'annullamento giudiziale della cartella n. 09720140088815810000, “non sgravata dal ”, da parte del Giudice Pace di Roma con la sentenza del Parte_1
19.09.2017, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso le “cartelle n°
09720120280642189000, cartella n° 09720140088815810000 ed altra cartella non indicata nell'intimazione di pagamento n° 09720189024595700”, relative a “violazioni al C.D.S.”, con conseguente domanda di declaratoria dell'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva in forza della suddetta cartella n. 09720140088815810000; c) l'incompetenza del Tribunale adito e la competenza del Giudice di Pace di Roma rispetto alle altre cartelle, recanti crediti extratributari a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada;
d) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e l'appartenenza della giurisdizione alla Corte di Giustizia
Tributaria di Roma con riferimento alle cartelle recanti crediti di natura tributaria;
e) la presentazione della “domanda di definizione agevolata e saldo e stralcio limitatamente alle seguenti cartelle: 0972011007098938000 0972019293383820000 09720120011306614000”, recanti crediti di natura tributaria;
f) l'estinzione per prescrizione della “cartella n°
097201500399776447000” e l'estinzione, da verificare, “maturata prima della consegna dei ruoli”; g) la concentrazione della “decisione cautelare ad una sola cartella”, così come richiesto da ambedue le parti al giudice della fase sommaria e cautelare nell'udienza del 09.02.2022. Di conseguenza, l'odierna convenuta ed opponente ha rassegnato, nella comparsa di costituzione e 4 risposta, le conclusioni seguenti: dichiarare “- cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle n° 09720080277430028000 – 0972009026271609000 – 0972012005667363000 sgravata limitatamente per la societ;
- dichiarare la propria incompetenza per Controparte_8 tutti i crediti di natura tributaria alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte;
-
Dichiarare non dovuta la somma di cui alla cartella n° 09720140088815810000 come da
Sentenza del Giudice di Pace di Roma, dichiarando la propria incompetenza per le altre cartelle relative a violazioni al codice della strada;
- dichiarare che le somme di cui alle cartelle come sopra indicate sono oggetto di specifica domanda di rottamazione e saldo e stralcio;
- dichiarare che la cartella n° 09720150039977647 è da considerarsi prescritta per decorrenza termine quinquennale;
- verificre la prescrizione maturata prima della consegna dei ruoli”.
3 - Si è costituita in giudizio, altresì, la quale, in via preliminare, ha aderito CP_3
“all'eccezione sollevata dal relativamente all'incompetenza per materia del Parte_1
Tribunale per le cartelle relative a violazione del codice della strada in favore del Giudice di Pace”, in base “ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d. lgs. n. 150 dell'1.9.2011” ed ha dedotto ex adverso ed eccepito la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla stessa
, in ragione del fatto che gli atti della riscossione (cartelle Parte_1 esattoriali ed avvisi di intimazione di pagamento) e gli atti di pignoramento esattoriali sono adottati da quest'ultima, in quanto concessionario del servizio di riscossione, e, per ciò stesso, ad essa imputabili. Quindi, la suddetta convenuta, ferma restando l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito, ha depositato, in ogni caso, i verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada e le relative prove di avvenuta notificazione, con riferimento alle cartelle recanti i suddetti crediti extratributari (09720110136253545, 09720100296652985,
09720100017549574, 09720080262997741, 09720090033414179).
4 - Si è costituita, inoltre, quale terzo pignorato, “ai soli fini Controparte_2 dell'integrazione del contraddittorio”. decreto presidenziale, di dieci cause di iscrizione a ruolo risalente agli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, appartenenti ad altro giudice togato della medesima Sezione ed aventi priorità di definizione;
infine, con ordinanza del 08.06.2025, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., una volta precisate le rispettive conclusioni dalle parti.
6 - Stante la mancata costituzione in giudizio, seppure ritualmente citato, da parte del
[...]
(TRIBUNALE DI ROMA), è da dichiarare, altresì, la contumacia dello stesso Controparte_4
convenuto. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In primo luogo, è da escludere preliminarmente che la scelta delle parti di circoscrivere la decisione cautelare alla sola cartella n. 097201500399776447000, nella fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, abbia implicato, finanche, la rinuncia alla decisione nel merito dei motivi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, inerenti a tutte le altre cartelle, sottese all'esecuzione de qua. Quindi, al fine della verifica preliminare della corrispondenza dei motivi di opposizione proposti nel giudizio di merito ai motivi formulati nel ricorso originario, alla luce del divieto di proporre domande nuove e, quindi, nuovi e diversi motivi di opposizione in sede di merito, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., 07.03.2003, n. 3477), dalla lettura del ricorso cautelare di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, depositato dalla debitrice in data 20.11.2018 e risultante in originale dal fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva, emerge che ha proposto i motivi di opposizione agli atti esecutivi della nullità Controparte_1 del pignoramento per omessa indicazione in dettaglio dei crediti, della nullità del pignoramento per “mancata e/o irregolare notifica degli atti indicati nell'atto di pignoramento”, della “mancata allegazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici” e della “mancata indicazione nell'intimazione di pagamento delle modalità di calcolo di interessi”, in relazione tanto ai criteri applicati quanto al tasso applicato, oltre al motivo di opposizione all'esecuzione in punto di
“prescrizione dei crediti, nonché prescrizione successiva in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 26/06/2018”.
2 - In secondo luogo, è da accogliere l'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale del
Tribunale adito e di competenza funzionale del Giudice di Pace di Roma ex art. 7 del d. lgs. n.
150/2011, sollevata dalla parte attrice e fatta oggetto di adesione da parte della convenuta
[...]
, in relazione al motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., inerente al CP_3 difetto del diritto di agire in via esecutiva per estinzione per prescrizione dei crediti extratributari scaturiti dai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, atteso che la norma de qua attribuisce al Giudice di Pace la competenza per materia riguardo alle opposizioni ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada (Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 21914 del
16.10.2014; nello stesso senso, in relazione alla competenza in caso di contestazione del diritto 6 dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., Cass. civ., sez.
6 - 3, ordinanza n. 3283 del 18.02.2015). La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse ed appartenenti alla competenza di giudici diversi, possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio. In altri termini, qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la "vis attractiva" della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore
(Ordinanza n. 1722 del 23/01/2017; Ordinanza n. 22782 del 06/11/2015; Ordinanza
n. 15694 del 27/07/2005).
3 - In terzo luogo, è da dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. per difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario e per appartenenza della stessa giurisdizione al giudice tributario, ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. b), del d.P.R. n. 602/73, con riferimento ai motivi di opposizione formulati in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa od invalida notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione di pagamento ad esso sottesi e, così come risulta dall'estratto di ruolo depositato in atti, concernenti i crediti di natura tributaria iscritti nelle cartelle nn. 09720080277430028000
(I.v.a.), 09720090262716090000 (I.v.a.), 0972011007098938000 (I.v.a., I.r.p.e.f., Irap),
09720120011306614000 (Tassa automobilistica), 09720120056673630000 (diritto annuale
C.C.I.A.A.), 09720130143304224000 (diritto annuale C.C.I.A.A.), 09720130203014668000
(Tassa automobilistica), 09720140002873803000 (diritto annuale C.C.I.A.A.),
09720140199927859000 (Tassa automobilistica), 09720150039977647000 (spese processuali),
09720150059226324000 (Tassa automobilistica), 09720160048834563 000 (Tassa automobilistica), nonché con riferimento ai motivi di opposizione formulati in punto di nullità dell'atto di pignoramento per omessa specificazione della natura giuridica e dell'ammontare dei crediti iscritti nelle suddette cartelle e per “mancata allegazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici”, in quanto motivi di opposizione presupponenti, giocoforza, la verifica dell'avvenuta notificazione, o meno, dei suddetti atti prodromici all'esecuzione, alla luce delle pronunce rese a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.06.2017, n. 13913, che ha sposato l'indirizzo già abbracciato da Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.07.2011, n. 14667; Cass. civ., ss.uu., sentenza 26.09.2017 – 23.10.2017, n. 24965), le quali hanno fissato il principio di diritto per cui “«in materia di esecuzione forzata tributaria,
l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per 7 l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario»”
(Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.06.2017, n. 13913), così radicando la giurisdizione innanzi al giudice tributario in luogo di quello ordinario, nel rispetto della disposizione appena sopra citata
(Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.06.2017, n. 13913);
4 - Nel merito, il motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sollevato sotto il profilo dell'omessa specificazione della natura giuridica e dell'ammontare dei crediti, oggetto dell'attività di recupero ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, ed esaminato limitatamente ai crediti extratributari, si rivela infondato, dal momento che: 1) la dimostrazione documentale dell'avvenuta notificazione alla debitrice degli atti prodromici all'esecuzione esattoriale () ha implicato la conoscenza e, in ogni caso, la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza del contenuto dei medesimi atti da parte della stessa debitrice, di talché ogni contestazione inerente alla violazione del diritto di difesa si palesa infondata nel caso concreto;
2) a ciò si aggiunga che l'atto di pignoramento reca la c.d. motivazione per relationem, ossia attraverso il richiamo specifico di ciascun atto della riscossione ad esso sotteso, in quanto tale pienamente legittimo;
3) peraltro, l'atto di pignoramento, compreso l'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/73, ha natura processuale, così come stabilito dalla Suprema Corte (“l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c., conservando invece quella di atto processuale di parte …” - Cass. civ., sez. III, sentenza 09.11.2017, n. 26519).
5 - Parimenti, il motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., sollevato sotto il profilo della “mancata indicazione nell'intimazione di pagamento delle modalità di calcolo di interessi”, in relazione tanto ai criteri applicati quanto al tasso applicato, è infondato nel merito ed
è da rigettare riguardo sia ai crediti tributari sia ai crediti extratributari, dal momento che: 1a) con riferimento agli interessi di mora, essi sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo laddove, così come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello ministeriale approvato, il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella;
1b) il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/73, mediante “decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”; 1c) la data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso art. 30 del d.P.R. n. 602/73 alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento;
1d) il rinvio all'art. 30 del d.P.R. n. 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo ad una motivazione chiara dell'atto di pignoramento, poiché richiama atti normativi, quali legge e decreto ministeriale, conoscibili dal
8 destinatario della cartella di pagamento, anche in ordine all'aliquota applicabile (Cass. civ n.
4376/2017).
6 - Riguardo al motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sollevato sotto il profilo della “mancata allegazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici”, lo stesso si rivela infondato con riferimento ai crediti extratributari, alla luce della notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 90620742 22/000 ex art. 50 d.P.R. n. 602/73, eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. da parte dell' nei confronti della Controparte_9 debitrice , così come dimostrato per tabulas dall'ente pubblico suddetto, con Controparte_1 conseguente superfluità dell'allegazione de qua all'atto di pignoramento, stante la conoscenza o, quanto meno, la conoscibilità da parte dell'odierna opponente, usando l'ordinaria diligenza, del contenuto dell'avviso di intimazione e, dunque, stante la salvezza del suo diritto di difesa.
7 - Peraltro, riguardo ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., concernenti vizi formali dell'esecuzione, è da richiamare l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte in tema di opposizione di vizi meramente formali eccepiti, dai quali tuttavia non è dato evincere il concreto pregiudizio asseritamente causato all'opponente (Cass. civ., n. 3967/2019 e Cass. civ. n.
29804/2019, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”).
8 - In generale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in luogo di quella del giudice tributario, a conoscere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., concernente l'estinzione dei crediti tributari per fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa creditoria, sopravvenuti alla notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione di pagamento, con la conseguente ammissibilità della medesima opposizione all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 602/73, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018.
9 - Ebbene, l'unico motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. formulato dalla debitrice nel ricorso cautelare e riproposto in questa sede, si palesa inammissibile, a fronte dell'estrema genericità della relativa formulazione già nel ricorso originario, così come risulta con ogni evidenza in esso (“prescrizione dei crediti, nonché prescrizione successiva in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 26/06/2018”). Proprio l'inammissibilità, qui rilevata d'ufficio, conduce a revocare la sospensione dell'esecuzione con riferimento alla suddetta cartella n. 097201500399776447000, ciò nonostante disposta dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 09.02.2022. Peraltro, in accoglimento dell'eccezione dell' Parte_1
, la revoca della suddetta sospensione dell'esecuzione si impone, altresì, in
[...]
9 considerazione dell'erroneità e dell'illegittimità della pronuncia de qua, atteso che il credito tributario per “recupero delle spese di giustizia”; iscritto nella cartella n.
097201500399776447000, è stato ritenuto dal giudice di prime cure, in base al giudizio di verosimiglianza proprio della tutela cautelare, estinto per prescrizione quinquennale, sulla base dell'erronea qualificazione della natura giuridica del credito (“natura amministrativa”) e dell'erronea applicazione del termine di prescrizione quinquennale, stante l'assoggettamento del credito per spese di giustizia al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c..
10 - Con riferimento al motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. sopravvenuto e costituito dal venir meno del diritto di agire in executivis, a seguito e per effetto dello sgravio ex lege, da parte della medesima delle cartelle nn. Parte_1
09720080227743002800 e 09720090262716090000, oltre che dello sgravio della cartella n.
09720120056673630000 (“sgravata limitatamente per la società ), è da Controparte_8 dichiarare l'insussistenza sopravvenuta del diritto di agire in executivis, sulla scorta della relativa allegazione e della relativa prova documentale e, comunque, a seguito e per effetto del relativo riconoscimento della parte attrice.
11 - Analogamente, alla luce dell'ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c., ossia il sopravvenuto annullamento giudiziale della cartella n. 09720140088815810000,
“non sgravata dal ”, da parte del Giudice Pace di Roma con la sentenza Parte_1 del 19.09.2017, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso le “cartelle n°
09720120280642189000, cartella n° 09720140088815810000 ed altra cartella non indicata nell'intimazione di pagamento n° 09720189024595700”, relative a “violazioni al C.D.S.”, è da dichiarare, altresì, l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva in forza della suddetta cartella n. 09720140088815810000, sulla scorta della relativa allegazione e della relativa prova documentale e, comunque, a seguito e per effetto del relativo riconoscimento della parte attrice.
12 - Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse sono da compensare per la metà in ragione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., mentre per l'altra metà seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei confronti della convenuta ed opponente, CP_1
, ed a favore dell'attrice opposta ed in favore della
[...] Parte_1 convenuta ed opposta Al fine della liquidazione del compenso di avvocato sono da CP_3 applicare i valori tabellari medi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e, in ultimo, con il d.m. n. 147/2022, per le fasi di studio della controversia, di introduzione della causa e di decisione della stessa, relative al giudizio di cognizione ordinaria, ed i valori tabellari minimi per la fase di trattazione ed istruttoria, in presenza di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed in mancanza di attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto dell'ammontare del credito costituente oggetto dell'esecuzione esattoriale (euro 21.964,98). Diversamente, le spese di lite sono da compensare
10 integralmente rispetto alla convenuta costituita così come rispetto ai convenuti Controparte_2 contumaci che, in quanto terzi pignorati, non hanno costoro dato causa all'opposizione esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., introdotta nel merito dall' opposta;
ogni diversa Parte_1 domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, e l'appartenenza della giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma a conoscere l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., e, per l'effetto, l'inammissibilità della medesima opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. b), del d.P.R. n.
602/73, proposta sotto i profili della nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa od invalida notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione di pagamento, della nullità dell'atto di pignoramento per omessa specificazione della natura giuridica e dell'ammontare dei crediti iscritti nelle suddette cartelle e della “mancata allegazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici”, con riferimento alle cartelle esattoriali, recanti crediti di natura tributaria, nn. 09720080277430028000 (I.v.a.), 09720090262716090000 (I.v.a.),
0972011007098938000 (I.v.a., I.r.p.e.f., Irap), 09720120011306614000 (Tassa automobilistica), 09720120056673630000 (diritto annuale C.C.I.A.A.),
09720130143304224000 (diritto annuale C.C.I.A.A.), 09720130203014668000 (Tassa automobilistica), 09720140002873803000 (diritto annuale C.C.I.A.A.),
09720140199927859000 (Tassa automobilistica), 09720150039977647000 (spese processuali),
09720150059226324000 (Tassa automobilistica), 09720160048834563 000 (Tassa automobilistica);
2) dichiara, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito e la competenza funzionale del Giudice di Pace di Roma in ordine all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c., relativa ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011;
3) rigetta, nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. con riferimento ai suddetti motivi, concernenti crediti tributari (“mancata indicazione nell'intimazione di pagamento delle modalità di calcolo di interessi” nell'atto di pignoramento) e crediti extratributari, e per quanto di ragione;
4) dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. per quanto di competenza e per quanto di ragione;
5) accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di agire in executivis, a seguito e per effetto dello sgravio ex lege, da parte dell' delle cartelle nn. Parte_1
11 09720080227743002800 e 09720090262716090000, oltre che dello sgravio della cartella n.
09720120056673630000 (“sgravata limitatamente per la societ ); Controparte_8
6) accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di agire in executivis, a seguito e per effetto dell'annullamento giudiziale della cartella n. 09720140088815810000, “non sgravata dal , da parte del Giudice Pace di Roma con la sentenza del Parte_1
19.09.2017, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso le “cartelle n°
09720120280642189000, cartella n° 09720140088815810000 ed altra cartella non indicata nell'intimazione di pagamento n° 09720189024595700”, relative a “violazioni al C.D.S.”;
7) compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta opponente, CP_1
, a rifondere l'altra metà delle spese di lite che liquida in euro 2.118,50 per compenso
[...] di avvocato, oltre ad accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. DR NI AR AN, difensore della parte attrice opposta,
[...]
; Parte_1
8) compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta opponente, CP_1
, a rifondere alla parte attrice opposta, l'altra metà delle spese di lite che
[...] CP_3 liquida in euro 2.118,50 per compenso di avvocato, oltre ad accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
9) dichiara compensate in toto le spese di lite rispetto sia alla convenuta costituita Controparte_2
sia alle parti convenute opposte contumaci, ,
[...] Parte_1 Controparte_5
, , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_4
– Tribunale Di Roma.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - Questo Tribunale, con ordinanza del 03.10.2022, ha dichiarato la contumacia delle convenute
, Parte_1 Controparte_5 CP_5 [...]
, , ha assegnato i termini di cui Controparte_5 CP_6 Controparte_7 all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio r.g.e. n. 81020/2018 a cura della Cancelleria;
quindi, con ordinanza del 12.07.2023, una volta preso atto dell'avvenuta acquisizione, agli atti del giudizio, del suddetto fascicolo d'ufficio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2024; con ordinanza del 13.06.2024 ha dovuto rinviare di nuovo la causa all'udienza del 14.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, in ragione dell'aggravarsi del carico del ruolo istruttorio e decisorio, in considerazione dell'assegnazione sopravvenuta di un maggior numero di cause, dettata dalla carenza di organico dei giudici togati in servizio presso questa Sezione, ed alla luce dell'assegnazione d'ufficio, con
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