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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 10402/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice SS GO ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10402/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Stefano Santi del Foro di Brescia
Parte attrice contro
Controparte_1
[...] con gli Avv.ti Laura Cremaschi e Stefano Cremaschi
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 2.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(a seguire, semplicemente, il fallimento), debitamente autorizzata dal giudice
[...] delegato, ha convenuto in giudizio Controparte_2
[..
[...] [
(a seguire, semplicemente, la banca) allegando che
[...] Parte_1 in bonis (dichiarata fallita da parte di questo Tribunale con sentenza depositata in
[...] cancelleria in data 22.4.2022 e iscritta nel registro delle imprese in data 26.4.2022) avrebbe intrattenuto con la banca il rapporto di conto corrente bancario n. 197196 sopra il quale sarebbero intervenute in data 8.4.2022 (e quindi prima del deposito in cancelleria della sentenza di fallimento) una rimessa per € 2.000,00= nonché in data 22.4.2022 (e quindi lo stesso giorno del deposito della sentenza di fallimento) due rimesse per i rispettivi importi di € 72.972,00= e di € 191.083,84=.
Conseguentemente, il saldo negativo del conto corrente n. 197196, pari a - €
201.776,28= alla data del 7.4.2022, si sarebbe dapprima ridotto a - € 199.829,08= alla data del 21.4.2022 per divenire poi ampiamente positivo per effetto delle rimesse intervenute in data 22.4.2022 e, così, sino alla data del 10.6.2022 quando si sarebbero verificati la chiusura del conto corrente ed il trasferimento in favore della procedura del residuo saldo attivo, pari ad € 51.399,98=.
Tanto premesso, e dedotto in ogni caso lo stato di scientia decoctionis della banca, il fallimento ha invocato l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 78, 44 ovvero 67,
c. II e c. III, lett. c) nonché 70 L.F. formulando nei confronti della banca le domande su richiamate.
Con comparsa depositata in data si è costituita in giudizio la banca domandando il rigetto delle domande attoree.
Più in particolare la banca ha sottolineato come gli effetti della sentenza di fallimento si sarebbero prodotti nei propri riguardi soltanto dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese (con la conseguenza per cui le disposizioni di cui agli artt. 78 e 44 L.F. non potrebbero trovare applicazione rispetto agli accrediti intervenuti anteriormente al
26.4.2022) nonché come non sussisterebbero le condizioni, né oggettiva né soggettiva, per il vittorioso esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa, istruita in via meramente documentale, è stata senz'altro spedita alla fase decisionale secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. con assegnazione alle parti di un
2 termine a ritroso per il deposito di note difensive finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dalla curatela del fallimento possono Parte_1 trovare solo parziale accoglimento, nei termini che seguono.
Dal punto di vista fattuale risultano pacifiche oltreché documentate le seguenti circostanze:
- in bonis ha intrattenuto con la banca il rapporto di conto Parte_1 corrente n. 197196, assistito da apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato sino all'importo di € 200.000,00= (cfr. docc. nn. 3 e 4 di parte convenuta);
- il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento di con Parte_1 sentenza n. 48/2022 pubblicata mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 133
c.p.c. in data 22.4.2026 ed iscritta al registro delle imprese ai sensi degli artt. 16 e 17
L.F. in data 26.4.2022 (cfr. docc. nn. 2 e 3 di parte attrice);
- sopra il conto corrente n. 197196 sono pervenuti in data 8.4.2022 un accredito per €
2.000,00= (“Bonifico a vs favore 2022-04-08 Parte_1
IR STESSA AZIENDA DA CARIGE A BCC”), in data 22.4.2022 un accredito per € 72.972,00= (“Incasso crediti ceduti RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO TR 6926”) nonché sempre in data 22.4.2022 un ulteriore accredito per €
191.083,84= (“Incasso crediti ceduti SUPERBONUIS 110% TR 6921”) (cfr. doc. n. 7 di parte attrice);
- il saldo del conto corrente n. 197196 alla data del 7.4.2022 risultava negativo per - €
201.776,28= salvo divenire attivo per effetto degli accrediti intervenuti in data
22.4.2022 e rimanervi sino alla chiusura del conto in data 10.6.2022, quando è stata riversata in favore del fallimento a mezzo bonifico bancario la somma di €
51.399,98= (cfr. sempre doc. n. 7 di parte attrice).
Tanto premesso, occorre rammentare che con la riforma della legge fallimentare del
2006 il legislatore ha previsto un duplice momento di decorrenza degli effetti della sentenza di fallimento con la finalità di tutelare i terzi di buona fede rimasti estranei
3 all'istruttoria prefallimentare e destinatari di atti o pagamento compiuti dal fallito o da lui ricevuti nel periodo compreso fra la pubblicazione della sentenza di fallimento mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e la sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 16 e 17 L.F.
L'art. 16, ultimo comma, L.F., invero, stabilisce ad oggi tali effetti decorrono per il fallito dalla data di pubblicazione della sentenza mentre per i terzi si producono dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, in applicazione del principio previsto all'art. 2913 c.c.
Più in particolare, è stato poi precisato come nei confronti dei terzi gli effetti della sentenza di fallimento si producono dall'“ora zero” dello stesso giorno dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7477).
Si tratta peraltro di una soluzione mutuata anche nell'ordito normativo del Codice della
Crisi, ove l'art. 49, c. IV, infatti replica la regola di cui all'art. 16 L.F., facendo soltanto
“fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171” in materia di effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori da parte di disposizioni normative le quali, non a caso, valorizzano comunque lo stato soggettivo (nella forma della scientia o della inscientia decoctionis) di parte convenuta (sul tema, in ambito fallimentare, analoga posizione è stata assunta dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ., Sez. I,
10.4.2019, n. 10104).
Alla luce di quanto osservato, risultando pacifico oltreché documentato (cfr. doc. n. 2 di parte attrice) che la banca non ha assunto la qualità di parte nel procedimento prefallimentare che ha condotto alla pronuncia della sentenza di fallimento di
[...]
deve dunque ritenersi che nei suoi confronti gli effetti della sentenza in Parte_1 questione si sono prodotti soltanto dalla prima ora del giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, ovverosia del 26.4.2022.
Da questo discende che mentre la domanda formulata da parte del fallimento in via principale “in ogni caso” (cfr. atto di citazione, p. 18, punto n. 2) delle conclusioni) ai sensi dell'art. 44 L.F. non può trovare accoglimento, posto che nessuno dei tre accrediti che questa risulta finalizzata a colpire è intervenuto “dopo la dichiarazione di fallimento”,
4 ovverosia dopo l'“ora zero” del 26.4.2022, diversamente la domanda formulata da parte del fallimento, sempre in via principale, ai sensi dell'art. 78 L.F. è fondata e merita parziale accoglimento, con le precisazioni che seguono.
In forza dell'art. 78, c. I, L.F. il fallimento di una delle parti determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente, anche bancario, “(e di tutti i contratti ad esso collegati) e dunque comporta erga omnes la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti medesime” (Cass. Civ., Sez. I, 25.3.2024, n. 7957) con la conseguenza per cui qualora scioltosi il rapporto il conto corrente bancario presenti un saldo attivo per l'imprenditore sottoposto a fallimento il curatore può pretenderne il pagamento: il tutto, con riguardo al saldo determinato dalla somma delle operazioni in dare e in avere annotate fino al momento dello scioglimento.
Dacché, venendo al caso di specie, alla luce di tutto quanto osservato e coordinando quanto previsto dall'art. 78 L.F. con quanto osservato in merito agli artt. 16 e 17 L.F., deve in primo luogo ritenersi che il contratto di conto corrente bancario intercorso fra in bonis e la banca, contraddistinto dal n. 197196, si è sciolto per Parte_1 effetto del fallimento della correntista in data 26.4.2025.
In secondo luogo, quanto al saldo del conto corrente a tale data, ai fini della sua determinazione è sufficiente:
- muovere dal rilievo pacifico fra le parti (ma cfr. comunque doc. n. 7 di parte attrice) per cui in data 21.4.2022 esso risultava negativo per - € 199.829,08=;
- sommare a tale importo quello complessivo degli accrediti intervenuti in data
22.4.2022, pari ad € 264.055,84=, giungendosi così alla somma di € 64.226,76=;
- sottrarre a questo punto l'importo di € 32,00= corrispondente all'ultimo addebito annotato in conto corrente prima del prodursi dell'effetto di scioglimento del contratto;
per arrivare al risultato finale di + € 64.194,76= pari, per l'appunto, al saldo attivo ed esigibile del conto corrente alla prima ora del giorno di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (26.4.2022).
Risultando poi documentato che in data 10.6.2022 la banca ha riversato in favore della
5 curatela l'importo di € 51.399,98= (cfr. doc. n. 7 di parte attrice), detto importo deve essere decurtato da quello di € 64.194,76= su indicato e la banca va condannata a pagare al fallimento il solo importo residuo ulteriore di € 12.794,78=, oltre agli interessi di legge decorrenti dalla data del 26.4.2022 al saldo.
Stante l'accoglimento della domanda proposta in via principale da parte del fallimento non vi è spazio per l'esame di quella formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 67 L.F.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo all'attività concretamente svolta dalle parti nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, alla luce del solo parziale accoglimento delle domande del fallimento e in applicazione dunque del c.d. criterio del decisum (cfr. Cas. Civ., Sez. II, 9.1/2020, n.
197) e considerato che il giudizio è stato istruito soltanto in via documentale, appare equo far riferimento ai parametri previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso fra € 5.000,00= ed € 26.000,00=, con riconoscimento degli importi medi per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale nonché minimi per la fase istruttoria e di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
− dichiara che il contratto di conto corrente bancario n. 197196 intervenuto fra in bonis e Parte_1 Controparte_2 si è sciolto in data 26.4.2022 ai sensi dell'art. 78 L.F. per il
[...] fallimento della prima;
Par
− condanna e a Controparte_1 Controparte_2 restituire alla curatela la somma di € 12.794,78=, Parte_1 oltre agli interessi di legge decorrenti dalla data del 26.4.2022 al saldo;
6 − condanna a Controparte_2 rifondere alla le spese del presente Parte_1 giudizio che liquida in € 786,00= per anticipazioni ed € 4.237,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia il 12 novembre 2025
Il Giudice
SS GO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice SS GO ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10402/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Stefano Santi del Foro di Brescia
Parte attrice contro
Controparte_1
[...] con gli Avv.ti Laura Cremaschi e Stefano Cremaschi
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 2.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(a seguire, semplicemente, il fallimento), debitamente autorizzata dal giudice
[...] delegato, ha convenuto in giudizio Controparte_2
[..
[...] [
(a seguire, semplicemente, la banca) allegando che
[...] Parte_1 in bonis (dichiarata fallita da parte di questo Tribunale con sentenza depositata in
[...] cancelleria in data 22.4.2022 e iscritta nel registro delle imprese in data 26.4.2022) avrebbe intrattenuto con la banca il rapporto di conto corrente bancario n. 197196 sopra il quale sarebbero intervenute in data 8.4.2022 (e quindi prima del deposito in cancelleria della sentenza di fallimento) una rimessa per € 2.000,00= nonché in data 22.4.2022 (e quindi lo stesso giorno del deposito della sentenza di fallimento) due rimesse per i rispettivi importi di € 72.972,00= e di € 191.083,84=.
Conseguentemente, il saldo negativo del conto corrente n. 197196, pari a - €
201.776,28= alla data del 7.4.2022, si sarebbe dapprima ridotto a - € 199.829,08= alla data del 21.4.2022 per divenire poi ampiamente positivo per effetto delle rimesse intervenute in data 22.4.2022 e, così, sino alla data del 10.6.2022 quando si sarebbero verificati la chiusura del conto corrente ed il trasferimento in favore della procedura del residuo saldo attivo, pari ad € 51.399,98=.
Tanto premesso, e dedotto in ogni caso lo stato di scientia decoctionis della banca, il fallimento ha invocato l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 78, 44 ovvero 67,
c. II e c. III, lett. c) nonché 70 L.F. formulando nei confronti della banca le domande su richiamate.
Con comparsa depositata in data si è costituita in giudizio la banca domandando il rigetto delle domande attoree.
Più in particolare la banca ha sottolineato come gli effetti della sentenza di fallimento si sarebbero prodotti nei propri riguardi soltanto dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese (con la conseguenza per cui le disposizioni di cui agli artt. 78 e 44 L.F. non potrebbero trovare applicazione rispetto agli accrediti intervenuti anteriormente al
26.4.2022) nonché come non sussisterebbero le condizioni, né oggettiva né soggettiva, per il vittorioso esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa, istruita in via meramente documentale, è stata senz'altro spedita alla fase decisionale secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. con assegnazione alle parti di un
2 termine a ritroso per il deposito di note difensive finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dalla curatela del fallimento possono Parte_1 trovare solo parziale accoglimento, nei termini che seguono.
Dal punto di vista fattuale risultano pacifiche oltreché documentate le seguenti circostanze:
- in bonis ha intrattenuto con la banca il rapporto di conto Parte_1 corrente n. 197196, assistito da apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato sino all'importo di € 200.000,00= (cfr. docc. nn. 3 e 4 di parte convenuta);
- il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento di con Parte_1 sentenza n. 48/2022 pubblicata mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 133
c.p.c. in data 22.4.2026 ed iscritta al registro delle imprese ai sensi degli artt. 16 e 17
L.F. in data 26.4.2022 (cfr. docc. nn. 2 e 3 di parte attrice);
- sopra il conto corrente n. 197196 sono pervenuti in data 8.4.2022 un accredito per €
2.000,00= (“Bonifico a vs favore 2022-04-08 Parte_1
IR STESSA AZIENDA DA CARIGE A BCC”), in data 22.4.2022 un accredito per € 72.972,00= (“Incasso crediti ceduti RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO TR 6926”) nonché sempre in data 22.4.2022 un ulteriore accredito per €
191.083,84= (“Incasso crediti ceduti SUPERBONUIS 110% TR 6921”) (cfr. doc. n. 7 di parte attrice);
- il saldo del conto corrente n. 197196 alla data del 7.4.2022 risultava negativo per - €
201.776,28= salvo divenire attivo per effetto degli accrediti intervenuti in data
22.4.2022 e rimanervi sino alla chiusura del conto in data 10.6.2022, quando è stata riversata in favore del fallimento a mezzo bonifico bancario la somma di €
51.399,98= (cfr. sempre doc. n. 7 di parte attrice).
Tanto premesso, occorre rammentare che con la riforma della legge fallimentare del
2006 il legislatore ha previsto un duplice momento di decorrenza degli effetti della sentenza di fallimento con la finalità di tutelare i terzi di buona fede rimasti estranei
3 all'istruttoria prefallimentare e destinatari di atti o pagamento compiuti dal fallito o da lui ricevuti nel periodo compreso fra la pubblicazione della sentenza di fallimento mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e la sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 16 e 17 L.F.
L'art. 16, ultimo comma, L.F., invero, stabilisce ad oggi tali effetti decorrono per il fallito dalla data di pubblicazione della sentenza mentre per i terzi si producono dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, in applicazione del principio previsto all'art. 2913 c.c.
Più in particolare, è stato poi precisato come nei confronti dei terzi gli effetti della sentenza di fallimento si producono dall'“ora zero” dello stesso giorno dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7477).
Si tratta peraltro di una soluzione mutuata anche nell'ordito normativo del Codice della
Crisi, ove l'art. 49, c. IV, infatti replica la regola di cui all'art. 16 L.F., facendo soltanto
“fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171” in materia di effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori da parte di disposizioni normative le quali, non a caso, valorizzano comunque lo stato soggettivo (nella forma della scientia o della inscientia decoctionis) di parte convenuta (sul tema, in ambito fallimentare, analoga posizione è stata assunta dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ., Sez. I,
10.4.2019, n. 10104).
Alla luce di quanto osservato, risultando pacifico oltreché documentato (cfr. doc. n. 2 di parte attrice) che la banca non ha assunto la qualità di parte nel procedimento prefallimentare che ha condotto alla pronuncia della sentenza di fallimento di
[...]
deve dunque ritenersi che nei suoi confronti gli effetti della sentenza in Parte_1 questione si sono prodotti soltanto dalla prima ora del giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, ovverosia del 26.4.2022.
Da questo discende che mentre la domanda formulata da parte del fallimento in via principale “in ogni caso” (cfr. atto di citazione, p. 18, punto n. 2) delle conclusioni) ai sensi dell'art. 44 L.F. non può trovare accoglimento, posto che nessuno dei tre accrediti che questa risulta finalizzata a colpire è intervenuto “dopo la dichiarazione di fallimento”,
4 ovverosia dopo l'“ora zero” del 26.4.2022, diversamente la domanda formulata da parte del fallimento, sempre in via principale, ai sensi dell'art. 78 L.F. è fondata e merita parziale accoglimento, con le precisazioni che seguono.
In forza dell'art. 78, c. I, L.F. il fallimento di una delle parti determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente, anche bancario, “(e di tutti i contratti ad esso collegati) e dunque comporta erga omnes la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti medesime” (Cass. Civ., Sez. I, 25.3.2024, n. 7957) con la conseguenza per cui qualora scioltosi il rapporto il conto corrente bancario presenti un saldo attivo per l'imprenditore sottoposto a fallimento il curatore può pretenderne il pagamento: il tutto, con riguardo al saldo determinato dalla somma delle operazioni in dare e in avere annotate fino al momento dello scioglimento.
Dacché, venendo al caso di specie, alla luce di tutto quanto osservato e coordinando quanto previsto dall'art. 78 L.F. con quanto osservato in merito agli artt. 16 e 17 L.F., deve in primo luogo ritenersi che il contratto di conto corrente bancario intercorso fra in bonis e la banca, contraddistinto dal n. 197196, si è sciolto per Parte_1 effetto del fallimento della correntista in data 26.4.2025.
In secondo luogo, quanto al saldo del conto corrente a tale data, ai fini della sua determinazione è sufficiente:
- muovere dal rilievo pacifico fra le parti (ma cfr. comunque doc. n. 7 di parte attrice) per cui in data 21.4.2022 esso risultava negativo per - € 199.829,08=;
- sommare a tale importo quello complessivo degli accrediti intervenuti in data
22.4.2022, pari ad € 264.055,84=, giungendosi così alla somma di € 64.226,76=;
- sottrarre a questo punto l'importo di € 32,00= corrispondente all'ultimo addebito annotato in conto corrente prima del prodursi dell'effetto di scioglimento del contratto;
per arrivare al risultato finale di + € 64.194,76= pari, per l'appunto, al saldo attivo ed esigibile del conto corrente alla prima ora del giorno di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (26.4.2022).
Risultando poi documentato che in data 10.6.2022 la banca ha riversato in favore della
5 curatela l'importo di € 51.399,98= (cfr. doc. n. 7 di parte attrice), detto importo deve essere decurtato da quello di € 64.194,76= su indicato e la banca va condannata a pagare al fallimento il solo importo residuo ulteriore di € 12.794,78=, oltre agli interessi di legge decorrenti dalla data del 26.4.2022 al saldo.
Stante l'accoglimento della domanda proposta in via principale da parte del fallimento non vi è spazio per l'esame di quella formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 67 L.F.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo all'attività concretamente svolta dalle parti nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, alla luce del solo parziale accoglimento delle domande del fallimento e in applicazione dunque del c.d. criterio del decisum (cfr. Cas. Civ., Sez. II, 9.1/2020, n.
197) e considerato che il giudizio è stato istruito soltanto in via documentale, appare equo far riferimento ai parametri previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso fra € 5.000,00= ed € 26.000,00=, con riconoscimento degli importi medi per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale nonché minimi per la fase istruttoria e di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
− dichiara che il contratto di conto corrente bancario n. 197196 intervenuto fra in bonis e Parte_1 Controparte_2 si è sciolto in data 26.4.2022 ai sensi dell'art. 78 L.F. per il
[...] fallimento della prima;
Par
− condanna e a Controparte_1 Controparte_2 restituire alla curatela la somma di € 12.794,78=, Parte_1 oltre agli interessi di legge decorrenti dalla data del 26.4.2022 al saldo;
6 − condanna a Controparte_2 rifondere alla le spese del presente Parte_1 giudizio che liquida in € 786,00= per anticipazioni ed € 4.237,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia il 12 novembre 2025
Il Giudice
SS GO
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