Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Alessandro Ciappetta, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dallo S.U.I. di Milano il 27.8.2024, con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato l’1.5.2023 in favore del ricorrente su istanza del controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa VA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il legale rappresentante della ditta individuale S.C.M. di -OMISSIS-, presentava, in data 23 marzo 2023, domanda di nulla osta per l’ingresso in Italia, finalizzata alla prestazione di lavoro subordinato non stagionale, a beneficio dell’odierno ricorrente, cittadino egiziano.
La domanda si inseriva in seno alla programmazione dei flussi legali di ingresso in Italia per l’anno 2022.
Ricevuto il nulla osta, il lavoratore faceva ingresso sul territorio nazionale il 26 settembre 2023.
Data l’indisponibilità di parte datoriale a concludere il contratto, per definitiva cessazione dell’attività in data 31 ottobre 2023, il ricorrente presentava a mezzo pec del 12 febbraio 2024, una istanza finalizzata alla richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La domanda veniva riscontrata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Milano con il preavviso di revoca del nulla osta, tenuto conto dell’assenza di parte datoriale.
In data 27 agosto 2024 l’Amministrazione adottava il provvedimento di revoca del nulla osta, non ritenendo accoglibile l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, “ in quanto l’art. 22, comma 11 del d.lgs. 286/98 prevede quale requisito essenziale per l’applicazione della norma primaria il possesso di un permesso di soggiorno ”.
Il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, resistendo al ricorso con memoria di mera forma e il deposito di documentazione.
Con ordinanza n. 501 del 16 maggio 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, tenuto conto del pregiudizio per il ricorrente derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, “ impregiudicata ogni valutazione sul fumus ”.
In vista della trattazione nel merito il ricorrente ha depositato scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.
Il ricorso proposto è affidato ad un unico motivo di gravame con cui sono stati dedotti la violazione di legge, il difetto di motivazione e d’istruttoria e la manifesta infondatezza: l’inadempienza datoriale non potrebbe ricadere in modo pregiudizievole sulla posizione dello straniero che aspira al rilascio del proprio titolo di soggiorno. Il ricorrente avrebbe diritto ad ottenere la convocazione presso il competente SUI, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e di tutte le attività successive connesse al rilascio di un titolo di soggiorno, anche in assenza della disponibilità del datore di lavoro. Sotto un profilo di fatto il ricorrente ha dichiarato di aver trovato un impiego a tempo indeterminato come operaio di primo livello nel settore edile, allegando la documentazione relativa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nell’ambito dei flussi in ingresso di cui al DPCM 21 dicembre 2021 per svolgere lavoro subordinato non stagionale.
Tuttavia non è stato sottoscritto il contratto di lavoro, essendosi reso indisponibile il datore di lavoro. Tale circostanza non è in contestazione tra le parti.
Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis .
La norma indica come parti del contratto di soggiorno quelle cui si riferisce il nulla osta, facendo così riferimento al datore di lavoro che ha chiesto l’ingresso del lavoratore e che “ è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore ”, ai sensi del comma 5 quinquies del richiamato art. 22.
La necessità di stipulare il contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta mira ad evitare elusioni alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe il rilascio di nulla osta sulla base di dichiarazioni rese da datori di lavoro non realmente intenzionati all’assunzione, con il risultato di consentire l’ingresso in Italia di stranieri solo formalmente muniti di una proposta di lavoro.
In ogni caso, sul piano fattuale va osservato che il ricorrente con le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto – secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio – non ha dedotto di disporre ab origine di una diversa possibilità occupazionale, in grado di condurre alla stipulazione del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6 dell’art. 22 citato.
Solo in sede processuale il ricorrente ha dichiarato di aver sottoscritto un contratto di lavoro con decorrenza 27 novembre 2024, a distanza di oltre un anno dal suo ingresso nel territorio italiano, e comunque successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.
Va in proposito osservato che l’instaurazione di un rapporto di lavoro al di fuori della procedura governata dai flussi, determinati numericamente di anno in anno in relazione alle esigenze occupazionali dei diversi settori del mercato, rischia di alterare la stessa logica programmatoria delle politiche migratorie di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 286/1998.
Sotto altro profilo va rilevato che, a fronte della indisponibilità del datore di lavoro, non è ipotizzabile la convocazione del ricorrente neppure ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione, peraltro richiesto, nel caso di specie, dal cittadino straniero diversi mesi dopo il suo ingresso in Italia.
L’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998, prevede infatti che “ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […]”.
La norma è chiara nel prevedere che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione.
Sul punto il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5 ter , del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id ., 11 aprile 2025, n. 3158; id. , 24 marzo 2025, n. 2403).
L’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
Pertanto dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La natura delle questioni fattuali e giuridiche sottese all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche citate nella sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
VA IN LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IN LI | CH SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.