Articolo 4 della Legge 18 agosto 1962, n. 1357
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 ottobre 1962
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Versione
27 aprile 1991
Art. 4. ((L'assemblea nazionale e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia.
Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nella rispettiva provincia.
Per l'elezione dell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.
Sono eleggibili gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso.
L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
Le assemblee degli ordini per la elezione dei delegati sono convocate, a mezzo di lettera raccomandata, e presiedute dal presidente di ciascun ordine provinciale, con le modalita' che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente))
L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.
La convocazione e' fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.
L'assemblea nazionale e' legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la meta' piu' uno dei suoi componenti e in seconda convocazione - che puo' essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa - quale che sia il numero dei presenti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1991, N. 136)) Ciascun componente dell'assemblea nazionale non puo' avere che una sola delega.
Il segretario dell'assemblea nazionale e' il direttore dell'Ente.
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.
Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalita' indicate nell'articolo 6.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991