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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1567/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4703/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Publiservizi Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 703/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZ.FISCALE n. 55871900001784 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l' Ingiunzione n. 55871900001784 emessa da Publiservizi srl per Tari anno 2019 del Comune di Augusta (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva la Publiservizi srl concessionaria del Comune di Augusta la quale deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 703/2023, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente
(cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
La Publiservizi srl non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- La Contribuente ha prodotto in atti (art. 58 d.lvo 546 del 1992) dichiarazione di successione e testamento di Nominativo_1 così dimostrando di avere agito in qualità di erede del defunto marito Nominativo_2 (cfr. documentazione in atti).
2.- Non è stata provata in giudizio la rituale notifica al de cuius dei prodromici Avvisi di accertamento (art. 1, c. 161 l. 27.12.2006, n. 296).
3.- Con riguardo alla legittimazione passiva della Publiservizi srl - in relazione alla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune di Augusta - va evidenziato che la presente controversia si riferisce a provvedimenti emessi antecedentemente.
Inoltre, sussiste la legittimazione della Società per i procedimenti pendenti sino al 31.12.2019: giusta determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La produzione documentale avvenuta – da parte della Contribuente - in grado di appello giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate. Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN AT LL
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4703/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Publiservizi Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 703/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZ.FISCALE n. 55871900001784 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l' Ingiunzione n. 55871900001784 emessa da Publiservizi srl per Tari anno 2019 del Comune di Augusta (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva la Publiservizi srl concessionaria del Comune di Augusta la quale deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 703/2023, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente
(cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
La Publiservizi srl non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- La Contribuente ha prodotto in atti (art. 58 d.lvo 546 del 1992) dichiarazione di successione e testamento di Nominativo_1 così dimostrando di avere agito in qualità di erede del defunto marito Nominativo_2 (cfr. documentazione in atti).
2.- Non è stata provata in giudizio la rituale notifica al de cuius dei prodromici Avvisi di accertamento (art. 1, c. 161 l. 27.12.2006, n. 296).
3.- Con riguardo alla legittimazione passiva della Publiservizi srl - in relazione alla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune di Augusta - va evidenziato che la presente controversia si riferisce a provvedimenti emessi antecedentemente.
Inoltre, sussiste la legittimazione della Società per i procedimenti pendenti sino al 31.12.2019: giusta determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La produzione documentale avvenuta – da parte della Contribuente - in grado di appello giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate. Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN AT LL