CASS
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 6732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6732 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 21/08/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Alessandro Diddi, in sostituzione dei difensori di fiducia Anetrini e avv. Enzo Iofrida Procuratore avv. Mauro Penale Sent. Sez. 6 Num. 6732 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 16/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Torino ha respinto l'appello cautelare avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. pronunciata nei confronti di GI GI dalla Corte di appello di Torino in data 21 giugno 2024. 2 . Ha proposto ricorso l'indagato con atto a firma dei difensori di fiducia, i quali hanno dedotto - con un unico motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 297 cod. proc. pen., in relazione all'art. 13 Cost. La difesa ha premesso che: - GI GI venne tratto in arresto in Catania nel 2015 per violazioni in materia di stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari, poi tramutati in detenzione domiciliare a seguito della condanna, divenuta definitiva, disposta nel procedimento di merito, alla pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione;
- nello stesso periodo, l'Autorità Giudiziaria torinese diede avvio all'indagine, esitata nel titolo custodiale oggi in esecuzione, avente ad oggetto due reati, uno dei quali è il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che risulta connesso a quello risalente al 2015. Erroneamente il Tribunale, adito in sede di appello cautelare, ha adottato il provvedimento reiettivo della istanza di retrodatazione ex art. 297 cod. proc. pen. della ordinanza custodiale attualmente in esecuzione, di cui si invoca la perdita di efficacia, sono stati commessi successivamente a quelli oggetto del processo celebrato a Catania. Per converso il difensore lamenta che: - non si è considerato il vincolo di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, lett. c), d.P.R. n. 309 del 1990 tra i fatti oggetto dei due procedimenti, avuto riguardo alla natura associativa del delitto in materia di stupefacenti per cui è stato emesso il secondo titolo custodiale;
vincolo che, del resto, è evincibile dalla sentenza di condanna di primo grado, nella parte in cui sono richiamate due significative espressioni di GI, oggetto di intercettazione (" bello vedi, che sono 12 anni che giro a Catania...", dolendosi di "avere pagato per tutti", v. pag. 850); - l'istanza difensiva non ha ad oggetto l'ipotesi della c.d. catena dei provvedimenti cautelari, bensì la fattispecie delineata dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 9 233 del 2011, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in rapporto al parametro di cui all'art. 13 Cost., ed ha introdotto un criterio moderatore degli effetti che discendono dalla ritardata emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti di chi si trovi già in stato di restrizione, per titolo definitivo, per fatti, connessi a quelli oggetto della seconda misura. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, ha concluso nei termini riportati in epigrafe. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché reiterativo e aspecifico. 2. Al di là della genericità delle deduzioni difensive sui contenuti dei due colloqui (verosimilmente oggetto di intercettazione), da cui la difesa desumerebbe i presupposti per far luogo alla retrodatazione, il ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata. Il Tribunale ha non illogicamente argomentato che i fatti di reato contestati nei due citati procedimenti non sono legati da connessione. qualificata (concorso. formale, continuazione o connessione teleologica), e ciò in considerazione: a) del notevole intervallo temporale tra le condotte criminose oggetto dei due procedimenti: b) del diverso /ocus commissi delicti, giacché solo uno dei reati fine dell'associazione finalizzata al narcotraffico di stupefacenti, avente ad oggetto la distribuzione dello stupefacente in Sardegna, è stato commesso in Catania;
c) della lunga detenzione subita dal ricorrente in conseguenza dell'arresto in flagranza operato in Catania nel 2015, verosimilmente interruttiva di qualunque progettualità o finalizzazione criminosa. Al riguardo, devono richiamarsi i principi cristallizzati dalla sentenza Sez. U, n. 23166 del 28.5.2020, Rv. 279347, secondo la quale, "ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione rilevante ex art. 12, lett. b) cod. proc. pen. è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire. Sicché, a tal fine, non rileva il generico programma di guadagno e arricchimento attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente, poiché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, come tale penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei" (Sez. 5, n. I 0917 del 12101/2012, Abbassi, Rv. 252950) ". Parimenti, il Tribunale ha ritenuto non ipotizzabile una relazione di connessione teleologica, ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., tra l'episodio di detenzione e trasporto di stupefacente commesso in Catania nel 2015 e le ulteriori violazioni della normativa sugli stupefacenti - anche se di natura associativa - ascritte a GI in virtù del secondo titolo cautelare, risalenti agli anni 2018 e il 2019. 3. E comunque il dato che appare risolutivo, nei passaggi argomentativi della ordinanza impugnata, è che, venendo in rilievo ordinanze emesse in procedimenti diversi, difetta in radice il presupposto applicativo della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., atteso che i fatti per cui GI è oggi sottoposto a cautela (ex art. 74 d.P.R. cit. e 648-ter.1 cod. pen.) sono stati commessi - e sul punto non vi è contestazione - tra il 2018 ed il 2019 e, dunque, in epoca di gran lunga successiva alla emissione dell'ordinanza cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari di Catania per i fatti del giugno 2015. È di conseguenza inconferente il richiamo della difesa alla pronuncia della Corte cost. 22 luglio 2011, n. 233, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cit. nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. La pronuncia della Consulta, che ha solo esteso il meccanismo della retrodatazione previsto dalla norma anche - come detto - all'ipotesi in cui, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura, non esclude il presupposto applicativo individuato dalla norma, che cioè i fatti sub iudice, per i quali si invocano gli effetti della retrodatazione, devono essere stati commessi anteriormente all'emissione del primo titolo cautelare. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si 4 determina equitativamente in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 5. Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Alessandro Diddi, in sostituzione dei difensori di fiducia Anetrini e avv. Enzo Iofrida Procuratore avv. Mauro Penale Sent. Sez. 6 Num. 6732 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 16/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Torino ha respinto l'appello cautelare avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. pronunciata nei confronti di GI GI dalla Corte di appello di Torino in data 21 giugno 2024. 2 . Ha proposto ricorso l'indagato con atto a firma dei difensori di fiducia, i quali hanno dedotto - con un unico motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 297 cod. proc. pen., in relazione all'art. 13 Cost. La difesa ha premesso che: - GI GI venne tratto in arresto in Catania nel 2015 per violazioni in materia di stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari, poi tramutati in detenzione domiciliare a seguito della condanna, divenuta definitiva, disposta nel procedimento di merito, alla pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione;
- nello stesso periodo, l'Autorità Giudiziaria torinese diede avvio all'indagine, esitata nel titolo custodiale oggi in esecuzione, avente ad oggetto due reati, uno dei quali è il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che risulta connesso a quello risalente al 2015. Erroneamente il Tribunale, adito in sede di appello cautelare, ha adottato il provvedimento reiettivo della istanza di retrodatazione ex art. 297 cod. proc. pen. della ordinanza custodiale attualmente in esecuzione, di cui si invoca la perdita di efficacia, sono stati commessi successivamente a quelli oggetto del processo celebrato a Catania. Per converso il difensore lamenta che: - non si è considerato il vincolo di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, lett. c), d.P.R. n. 309 del 1990 tra i fatti oggetto dei due procedimenti, avuto riguardo alla natura associativa del delitto in materia di stupefacenti per cui è stato emesso il secondo titolo custodiale;
vincolo che, del resto, è evincibile dalla sentenza di condanna di primo grado, nella parte in cui sono richiamate due significative espressioni di GI, oggetto di intercettazione (" bello vedi, che sono 12 anni che giro a Catania...", dolendosi di "avere pagato per tutti", v. pag. 850); - l'istanza difensiva non ha ad oggetto l'ipotesi della c.d. catena dei provvedimenti cautelari, bensì la fattispecie delineata dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 9 233 del 2011, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in rapporto al parametro di cui all'art. 13 Cost., ed ha introdotto un criterio moderatore degli effetti che discendono dalla ritardata emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti di chi si trovi già in stato di restrizione, per titolo definitivo, per fatti, connessi a quelli oggetto della seconda misura. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, ha concluso nei termini riportati in epigrafe. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché reiterativo e aspecifico. 2. Al di là della genericità delle deduzioni difensive sui contenuti dei due colloqui (verosimilmente oggetto di intercettazione), da cui la difesa desumerebbe i presupposti per far luogo alla retrodatazione, il ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata. Il Tribunale ha non illogicamente argomentato che i fatti di reato contestati nei due citati procedimenti non sono legati da connessione. qualificata (concorso. formale, continuazione o connessione teleologica), e ciò in considerazione: a) del notevole intervallo temporale tra le condotte criminose oggetto dei due procedimenti: b) del diverso /ocus commissi delicti, giacché solo uno dei reati fine dell'associazione finalizzata al narcotraffico di stupefacenti, avente ad oggetto la distribuzione dello stupefacente in Sardegna, è stato commesso in Catania;
c) della lunga detenzione subita dal ricorrente in conseguenza dell'arresto in flagranza operato in Catania nel 2015, verosimilmente interruttiva di qualunque progettualità o finalizzazione criminosa. Al riguardo, devono richiamarsi i principi cristallizzati dalla sentenza Sez. U, n. 23166 del 28.5.2020, Rv. 279347, secondo la quale, "ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione rilevante ex art. 12, lett. b) cod. proc. pen. è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire. Sicché, a tal fine, non rileva il generico programma di guadagno e arricchimento attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente, poiché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, come tale penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei" (Sez. 5, n. I 0917 del 12101/2012, Abbassi, Rv. 252950) ". Parimenti, il Tribunale ha ritenuto non ipotizzabile una relazione di connessione teleologica, ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., tra l'episodio di detenzione e trasporto di stupefacente commesso in Catania nel 2015 e le ulteriori violazioni della normativa sugli stupefacenti - anche se di natura associativa - ascritte a GI in virtù del secondo titolo cautelare, risalenti agli anni 2018 e il 2019. 3. E comunque il dato che appare risolutivo, nei passaggi argomentativi della ordinanza impugnata, è che, venendo in rilievo ordinanze emesse in procedimenti diversi, difetta in radice il presupposto applicativo della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., atteso che i fatti per cui GI è oggi sottoposto a cautela (ex art. 74 d.P.R. cit. e 648-ter.1 cod. pen.) sono stati commessi - e sul punto non vi è contestazione - tra il 2018 ed il 2019 e, dunque, in epoca di gran lunga successiva alla emissione dell'ordinanza cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari di Catania per i fatti del giugno 2015. È di conseguenza inconferente il richiamo della difesa alla pronuncia della Corte cost. 22 luglio 2011, n. 233, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cit. nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. La pronuncia della Consulta, che ha solo esteso il meccanismo della retrodatazione previsto dalla norma anche - come detto - all'ipotesi in cui, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura, non esclude il presupposto applicativo individuato dalla norma, che cioè i fatti sub iudice, per i quali si invocano gli effetti della retrodatazione, devono essere stati commessi anteriormente all'emissione del primo titolo cautelare. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si 4 determina equitativamente in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 5. Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/12/2024