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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2506/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2506/2025 promossa da:
nato il [...] in [...] N. 576 Controparte_1 parte 1 serie A - anno 1978 - Comune di CIVITAVECCHIA (RM) (C.F.
) residente in [...]N. 10 - Interno: 9 C.F._1
Comune lettivamente domiciliato in Manziana (RM), Via Po n. 6, presso CP_2 lo studio dell'Avv. Mary Dominici
e
IC EN nata il [...] in [...] N. 12 parte 1 serie A - CP_2 anno 1982 - Comune di - Ufficio 50 (C.F. ) CP_2 C.F._2 residente in [...]N. 10 - Interno: 9 Comune CP_2
Elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. Veronica Giannetti CP_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 23.7.2025 , i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il 23/07/2016 a SP ZA (PI) e che dalla loro unione sono nati i figli e . Per_1 Per_2
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 5.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 20.11.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
IC EN , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PI OR (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PI OR (PI) il giorno 23/07/2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto N. 14 parte 2 serie C - anno 2016 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli minori sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in in VIA BERNARDO PRATO N. 10 CP_2 con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni e che il Sig. a già CP_1 prelevato i suoi effetti personali. Il Sig. trasferirà la sua residenza in altra CP_1 abitazione a seguito dell'emettendo provvedimento di omologa.
3. I coniugi sono economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
4. Assegna la casa familiare sita in VIA BERNARDO PRATO N. CP_2
10 con ogni arredo e pertinenza alla signora RI, già proprietaria esclusiva.
5. Regola i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: - Il padre potrà prendere e tenere con sé i figli per due week End alternati al mese, prendendoli il venerdì dalle ore 16.30/17.00 circa presso la casa della madre e riaccompagnandoli presso la madre la domenica entro le 20,00 nel periodo invernale ed entro le 23,00 nel periodo estivo. Il padre potrà portare con sé i figli minori presso la sua abitazione a Roma o presso l'abitazione dei suoi genitori (nonni paterni) a Civitavecchia. Il trasporto avverrà prevalentemente in treno, con la possibilità di utilizzare l'automobile, comunque con costo a spese del padre. Resta inteso che nel tempo di permanenza presso il padre saranno comunque rispettati gli impegni scolastici (compiti a casa). Il padre parteciperà a tali impegni in modo propositivo.
6. Per le vacanze estive, a compensazione del ridotto tempo trascorso nel periodo invernale per esigenze scolastiche, il padre trascorrerà e terrà con sé i figli nei mesi di LUGLIO ed per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30 aprile Per_3 di ogni anno. Nel mese di GIUGNO trattandosi di periodo parzialmente scolastico, il padre terrà con sé i figli per i consueti due fine settimana alternati, tuttavia, nel fine settimana che cadrà dopo la fine della scuola potrà tenere i figli con sé già dal mercoledì fino alla domenica sera. La scelta della fascia dei 15 giorni consecutivi al mese ed alternati, andrà concordata con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno. Si precisa che salvo diverso accordo liberamente intercorso tra le parti, i 15 giorni consecutivi dovranno essere intervallati da altri 15 gg. con l'altro genitore cercando di rispettare il più possibile il calendario di Luglio ed Agosto. Il padre potrà tenerli con sé presso la sua casa di Roma e/o presso i nonni oppure in una località di vacanza. Tuttavia, per il corrente anno, tenuto conto della necessità di adattamento dei bambini alla nuova dinamica familiare, i figli staranno con il padre 7 giorni consecutivi a luglio (dal 7 luglio al 13 luglio), 7 giorni ad agosto (dal 4 agosto al 10 agosto) e 7 a settembre (dal 1 al 7). Quanto al mese di giugno, per il solo corrente anno si esclude, poiché la scuola materna termina il 30 giugno da calendario, per quel periodo sono previsti eventi e spettacoli per festeggiare la fine del percorso scolastico, conseguentemente, per questo anno nel mese di giugno il padre potrà tenere con sé i figli per i consueti due fine settimana alternati, trattandosi di periodo scolastico a tutti gli effetti.
7. Per le Vacanze di Natale Ciascun genitore trascorrerà una settimana coni figli ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01.
8. Il padre avrà a disposizione durante l'inverno una settimana da utilizzare per la settimana bianca da concordare entro il 30 novembre di ogni anno, compatibilmente con le esigenze dei figli e con spesa di soggiorno, abbigliamento, dotazioni varie, corsi e viaggi a suo intero carico. Al posto della settimana bianca il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e necessità dei figli, potrà portare i figli in vacanza per lo stesso tempo e con spese a suo carico.
9. Per le Vacanze di Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni terrà i figli dalle ore
10,00 circa del sabato Santo alle ore 20.00 del lunedì di Pasquetta. Nell'anno in cui figli trascorreranno la Pasqua con un genitore, conseguentemente trascorreranno eventuali ponti e/o comunque il 25 Aprile o Primo Maggio (a seconda di come sono calendarizzati di anno in anno) con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo. Così di seguito per tutte le festività calendarizzate da godersi in modo alternato, salvo diversi accordi a convenirsi liberamente tra essi coniugi.
10. I compleanni dei bambini verranno trascorsi o insieme con i genitori, o ad anni alterni, così come con i rispettivi parenti ed amici.
11. In ipotesi di spostamenti per soggiorni per ferie, le cui spese anche per i figli restano interamente a carico del singolo genitore, entrambi comunicheranno la località prescelta e quella della struttura ove soggiorneranno. In questi periodi, sarà sempre garantito ai figli di coltivare rapporti telefonici con l'altro genitore senza limiti di orario.
12. In ragione delle necessità dei figli di mantenere il rapporto con il padre anche durante la settimana (lun-ven) gli sarà consentito chiamare/videochiamare liberamente i figli al telefono della madre, fintanto che i figli non raggiungeranno un'età idonea per l'uso di un autonomo cellulare. Resta inteso, che, quando i figli si recheranno presso il padre, anche in tal caso, avranno contatti telefonici con la madre in modo libero con il cellulare del padre. Comunque saranno garantite due telefonate al giorno per entrambi i genitori. I genitori decideranno insieme ed in accordo quando dotare i figli del cellulare, verificando ed autorizzando, anche nel tempo, in accordo, l'installazione delle diverse applicazioni anche di tipo social;
13. In ragione delle differenti capacità reddituali di essi coniugi così come della differente partecipazione all'accudimento dei figli, il Sig. percettore di CP_1 reddito maggiore e che offre un tempo di accudimento inferiore rispetto alla madre, provvederà al versamento in favore della moglie di € 750,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, per complessivi € 1.500,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT purché l'indice sia positivo e ciò entro il 5 di ogni mese;
14. La complessiva pattuita somma di € 1.500,00, per le causali innanzi indicate, verrà corrisposta dal Sig. alla Sig.ra RI a mezzo bonifico bancario sul conto CP_1 corrente ad essa esclusivamente intestato e già noto;
15. Sono da considerare comprese nel predetto assegno di mantenimento per i figli: le spese di vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione (compreso le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); 16. In generale rientrano nelle spese straordinarie (ossia extra assegno) le seguenti voci distinguendo tra le spese extra assegno di natura obbligatoria, per le quali non è richiesta la previa concertazione, e quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori. Appartengono alla categoria delle spese straordinarie (ossia extra assegno)di tipo obbligatorio quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato , spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o mero al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Si tratta di spese extra assegno non obbligatorie, ossia subordinate al consenso di entrambi i genitori, quelle suddivise nelle seguenti categorie: -1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio , corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto, minicar) conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
4. Spese sportive: spese per l'attività sportiva e per l'attrezzatura, oltre a quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
5. Spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. 17. Si precisa che il Sig. provvederà integralmente (ossia al 100%), senza CP_1 necessità di previa concertazione, al pagamento, per entrambi i figli, delle spese di mensa scolastica, libri scolastici, spese sanitarie- consistenti nei ticket- previste dal SSN, una attività sportiva per ciascun figlio comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Si precisa che il Sig. rovvederà esclusivamente al pagamento delle spese sopra citate CP_1 che saranno intestate a nome dei figli o al genitore che provvederà al pagamento (intestazione del codice fiscale).
18. I genitori contribuiranno al 50% ciascuno al pagamento di tutte le altre spese straordinarie come indicato al punto 16.
19. Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso della quota di spesa anticipata, anche non documentabile se in normale uso, entro il mese successivo alla richiesta/anticipazione di spesa. La comunicazione delle spese e relativa autorizzazione, ove occorrente, potrà avvenire anche a mezzo messaggio telefonico con applicazioni varie del tipo WhatsApp.
20. I figli saranno fiscalmente a carico al 100% del padre, il quale potrà detrarre le spese dallo stesso sostenute, mentre l'ASSEGNO UNICO, al pari di ogni altra eventuale indennità a sostegno delle famiglie, previste dalla legge, sarà percepito nella misura del 100% dalla madre, con impegno a presentare entrambi l'ISEE come per legge.
21. Si fa presente fin da ora che l'attività lavorativa del marito comporta la concreta possibilità di essere impiegato in missioni all'estero per lunghi periodi che privino i minori delle previste visite con il padre, che gli determineranno riconoscimenti di indennità economiche da aggiungersi alla normale retribuzione, ad oggi non preventivabili, da parte del Ministero della difesa e/o Enti e/o Organizzazioni Internazionali competenti per le varie missioni. Per tale ragione, esclusivamente ove si verifichino lunghi periodi che privino i minori delle previste visita con il padre il Sig. è tenuto conto del suo maggior guadagno di pari con il CP_1 maggiore impegno dell'attività di accudimento affidata alla madre che avrà in via esclusiva, verserà, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento rispetto all'importo netto che gli sarà corrisposto per tale ragione e per tutto il periodo di servizio, la percentuale complessiva del 30% a titolo di complessivo contributo al mantenimento dei figli entro il mese successivo al pagamento/i, a seconda delle modalità con cui il Sig. ercepirà dette indennità. A tal scopo il Sig. CP_1 CP_1 si impegna fin da ora a comunicare, anticipatamente ed ove possibile, alla moglie le informazioni relative alla data di inizio e termine dell'impiego esclusivamente quando questi periodi privino i minori delle previste visite con il padre, luogo di destinazione in dette missioni così come l'importo della remunerazione ulteriore all'ordinaria retribuzione e l'ente che provvederà al pagamento.
22. I coniugi rimarranno intestatari ciascuno dei propri beni immobili, conti correnti cointestati (con impegno a chiuderli entro e non oltre il giorno 30/06/2025 il cui importo complessivo di € 1.200,00 circa sarà assegnato alla madre nell'interesse dei figli ), titoli, azioni e beni mobili registrati e non registrati, così come dei propri finanziamenti e contratti di mutuo e danno atto di aver già chiuso ogni rapporto bancario in comune e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per ogni ragione e/o titolo in relazione al rapporto matrimoniale ad oggi.
23. Gli importi presenti sul conto della signora, di € 10.000,00 per risparmio familiare, vengono assegnanti alla moglie Sig.ra NI RI quale elemento indispensabile alla composizione delle crisi coniugali in fase di separazione e nell'interesse dei figli.
24. Autorizza il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
25. Spese di lite al definitivo;
26. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2506/2025 promossa da:
nato il [...] in [...] N. 576 Controparte_1 parte 1 serie A - anno 1978 - Comune di CIVITAVECCHIA (RM) (C.F.
) residente in [...]N. 10 - Interno: 9 C.F._1
Comune lettivamente domiciliato in Manziana (RM), Via Po n. 6, presso CP_2 lo studio dell'Avv. Mary Dominici
e
IC EN nata il [...] in [...] N. 12 parte 1 serie A - CP_2 anno 1982 - Comune di - Ufficio 50 (C.F. ) CP_2 C.F._2 residente in [...]N. 10 - Interno: 9 Comune CP_2
Elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. Veronica Giannetti CP_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 23.7.2025 , i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il 23/07/2016 a SP ZA (PI) e che dalla loro unione sono nati i figli e . Per_1 Per_2
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 5.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 20.11.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
IC EN , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PI OR (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PI OR (PI) il giorno 23/07/2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto N. 14 parte 2 serie C - anno 2016 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli minori sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in in VIA BERNARDO PRATO N. 10 CP_2 con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni e che il Sig. a già CP_1 prelevato i suoi effetti personali. Il Sig. trasferirà la sua residenza in altra CP_1 abitazione a seguito dell'emettendo provvedimento di omologa.
3. I coniugi sono economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
4. Assegna la casa familiare sita in VIA BERNARDO PRATO N. CP_2
10 con ogni arredo e pertinenza alla signora RI, già proprietaria esclusiva.
5. Regola i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: - Il padre potrà prendere e tenere con sé i figli per due week End alternati al mese, prendendoli il venerdì dalle ore 16.30/17.00 circa presso la casa della madre e riaccompagnandoli presso la madre la domenica entro le 20,00 nel periodo invernale ed entro le 23,00 nel periodo estivo. Il padre potrà portare con sé i figli minori presso la sua abitazione a Roma o presso l'abitazione dei suoi genitori (nonni paterni) a Civitavecchia. Il trasporto avverrà prevalentemente in treno, con la possibilità di utilizzare l'automobile, comunque con costo a spese del padre. Resta inteso che nel tempo di permanenza presso il padre saranno comunque rispettati gli impegni scolastici (compiti a casa). Il padre parteciperà a tali impegni in modo propositivo.
6. Per le vacanze estive, a compensazione del ridotto tempo trascorso nel periodo invernale per esigenze scolastiche, il padre trascorrerà e terrà con sé i figli nei mesi di LUGLIO ed per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30 aprile Per_3 di ogni anno. Nel mese di GIUGNO trattandosi di periodo parzialmente scolastico, il padre terrà con sé i figli per i consueti due fine settimana alternati, tuttavia, nel fine settimana che cadrà dopo la fine della scuola potrà tenere i figli con sé già dal mercoledì fino alla domenica sera. La scelta della fascia dei 15 giorni consecutivi al mese ed alternati, andrà concordata con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno. Si precisa che salvo diverso accordo liberamente intercorso tra le parti, i 15 giorni consecutivi dovranno essere intervallati da altri 15 gg. con l'altro genitore cercando di rispettare il più possibile il calendario di Luglio ed Agosto. Il padre potrà tenerli con sé presso la sua casa di Roma e/o presso i nonni oppure in una località di vacanza. Tuttavia, per il corrente anno, tenuto conto della necessità di adattamento dei bambini alla nuova dinamica familiare, i figli staranno con il padre 7 giorni consecutivi a luglio (dal 7 luglio al 13 luglio), 7 giorni ad agosto (dal 4 agosto al 10 agosto) e 7 a settembre (dal 1 al 7). Quanto al mese di giugno, per il solo corrente anno si esclude, poiché la scuola materna termina il 30 giugno da calendario, per quel periodo sono previsti eventi e spettacoli per festeggiare la fine del percorso scolastico, conseguentemente, per questo anno nel mese di giugno il padre potrà tenere con sé i figli per i consueti due fine settimana alternati, trattandosi di periodo scolastico a tutti gli effetti.
7. Per le Vacanze di Natale Ciascun genitore trascorrerà una settimana coni figli ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01.
8. Il padre avrà a disposizione durante l'inverno una settimana da utilizzare per la settimana bianca da concordare entro il 30 novembre di ogni anno, compatibilmente con le esigenze dei figli e con spesa di soggiorno, abbigliamento, dotazioni varie, corsi e viaggi a suo intero carico. Al posto della settimana bianca il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e necessità dei figli, potrà portare i figli in vacanza per lo stesso tempo e con spese a suo carico.
9. Per le Vacanze di Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni terrà i figli dalle ore
10,00 circa del sabato Santo alle ore 20.00 del lunedì di Pasquetta. Nell'anno in cui figli trascorreranno la Pasqua con un genitore, conseguentemente trascorreranno eventuali ponti e/o comunque il 25 Aprile o Primo Maggio (a seconda di come sono calendarizzati di anno in anno) con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo. Così di seguito per tutte le festività calendarizzate da godersi in modo alternato, salvo diversi accordi a convenirsi liberamente tra essi coniugi.
10. I compleanni dei bambini verranno trascorsi o insieme con i genitori, o ad anni alterni, così come con i rispettivi parenti ed amici.
11. In ipotesi di spostamenti per soggiorni per ferie, le cui spese anche per i figli restano interamente a carico del singolo genitore, entrambi comunicheranno la località prescelta e quella della struttura ove soggiorneranno. In questi periodi, sarà sempre garantito ai figli di coltivare rapporti telefonici con l'altro genitore senza limiti di orario.
12. In ragione delle necessità dei figli di mantenere il rapporto con il padre anche durante la settimana (lun-ven) gli sarà consentito chiamare/videochiamare liberamente i figli al telefono della madre, fintanto che i figli non raggiungeranno un'età idonea per l'uso di un autonomo cellulare. Resta inteso, che, quando i figli si recheranno presso il padre, anche in tal caso, avranno contatti telefonici con la madre in modo libero con il cellulare del padre. Comunque saranno garantite due telefonate al giorno per entrambi i genitori. I genitori decideranno insieme ed in accordo quando dotare i figli del cellulare, verificando ed autorizzando, anche nel tempo, in accordo, l'installazione delle diverse applicazioni anche di tipo social;
13. In ragione delle differenti capacità reddituali di essi coniugi così come della differente partecipazione all'accudimento dei figli, il Sig. percettore di CP_1 reddito maggiore e che offre un tempo di accudimento inferiore rispetto alla madre, provvederà al versamento in favore della moglie di € 750,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, per complessivi € 1.500,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT purché l'indice sia positivo e ciò entro il 5 di ogni mese;
14. La complessiva pattuita somma di € 1.500,00, per le causali innanzi indicate, verrà corrisposta dal Sig. alla Sig.ra RI a mezzo bonifico bancario sul conto CP_1 corrente ad essa esclusivamente intestato e già noto;
15. Sono da considerare comprese nel predetto assegno di mantenimento per i figli: le spese di vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione (compreso le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); 16. In generale rientrano nelle spese straordinarie (ossia extra assegno) le seguenti voci distinguendo tra le spese extra assegno di natura obbligatoria, per le quali non è richiesta la previa concertazione, e quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori. Appartengono alla categoria delle spese straordinarie (ossia extra assegno)di tipo obbligatorio quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato , spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o mero al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Si tratta di spese extra assegno non obbligatorie, ossia subordinate al consenso di entrambi i genitori, quelle suddivise nelle seguenti categorie: -1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio , corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto, minicar) conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
4. Spese sportive: spese per l'attività sportiva e per l'attrezzatura, oltre a quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
5. Spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. 17. Si precisa che il Sig. provvederà integralmente (ossia al 100%), senza CP_1 necessità di previa concertazione, al pagamento, per entrambi i figli, delle spese di mensa scolastica, libri scolastici, spese sanitarie- consistenti nei ticket- previste dal SSN, una attività sportiva per ciascun figlio comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Si precisa che il Sig. rovvederà esclusivamente al pagamento delle spese sopra citate CP_1 che saranno intestate a nome dei figli o al genitore che provvederà al pagamento (intestazione del codice fiscale).
18. I genitori contribuiranno al 50% ciascuno al pagamento di tutte le altre spese straordinarie come indicato al punto 16.
19. Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso della quota di spesa anticipata, anche non documentabile se in normale uso, entro il mese successivo alla richiesta/anticipazione di spesa. La comunicazione delle spese e relativa autorizzazione, ove occorrente, potrà avvenire anche a mezzo messaggio telefonico con applicazioni varie del tipo WhatsApp.
20. I figli saranno fiscalmente a carico al 100% del padre, il quale potrà detrarre le spese dallo stesso sostenute, mentre l'ASSEGNO UNICO, al pari di ogni altra eventuale indennità a sostegno delle famiglie, previste dalla legge, sarà percepito nella misura del 100% dalla madre, con impegno a presentare entrambi l'ISEE come per legge.
21. Si fa presente fin da ora che l'attività lavorativa del marito comporta la concreta possibilità di essere impiegato in missioni all'estero per lunghi periodi che privino i minori delle previste visite con il padre, che gli determineranno riconoscimenti di indennità economiche da aggiungersi alla normale retribuzione, ad oggi non preventivabili, da parte del Ministero della difesa e/o Enti e/o Organizzazioni Internazionali competenti per le varie missioni. Per tale ragione, esclusivamente ove si verifichino lunghi periodi che privino i minori delle previste visita con il padre il Sig. è tenuto conto del suo maggior guadagno di pari con il CP_1 maggiore impegno dell'attività di accudimento affidata alla madre che avrà in via esclusiva, verserà, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento rispetto all'importo netto che gli sarà corrisposto per tale ragione e per tutto il periodo di servizio, la percentuale complessiva del 30% a titolo di complessivo contributo al mantenimento dei figli entro il mese successivo al pagamento/i, a seconda delle modalità con cui il Sig. ercepirà dette indennità. A tal scopo il Sig. CP_1 CP_1 si impegna fin da ora a comunicare, anticipatamente ed ove possibile, alla moglie le informazioni relative alla data di inizio e termine dell'impiego esclusivamente quando questi periodi privino i minori delle previste visite con il padre, luogo di destinazione in dette missioni così come l'importo della remunerazione ulteriore all'ordinaria retribuzione e l'ente che provvederà al pagamento.
22. I coniugi rimarranno intestatari ciascuno dei propri beni immobili, conti correnti cointestati (con impegno a chiuderli entro e non oltre il giorno 30/06/2025 il cui importo complessivo di € 1.200,00 circa sarà assegnato alla madre nell'interesse dei figli ), titoli, azioni e beni mobili registrati e non registrati, così come dei propri finanziamenti e contratti di mutuo e danno atto di aver già chiuso ogni rapporto bancario in comune e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per ogni ragione e/o titolo in relazione al rapporto matrimoniale ad oggi.
23. Gli importi presenti sul conto della signora, di € 10.000,00 per risparmio familiare, vengono assegnanti alla moglie Sig.ra NI RI quale elemento indispensabile alla composizione delle crisi coniugali in fase di separazione e nell'interesse dei figli.
24. Autorizza il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
25. Spese di lite al definitivo;
26. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra