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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15618/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALBIERO UE
e nata in [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2
l'avv. ALBIERO UE
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 23.10.2025 contenenti le condizioni congiunte che si seguito si riportano a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Quanto alla casa familiare
La casa coniugale, di proprietà del sig. viene allo stesso assegnata. Pt_1
3) Quanto alle modalità di affido della minore
La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Quanto alla collocazione della minore e del diritto di visita. La sig.ra nelle more del presente giudizio, e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'omologa di CP_1 separazione, lascerà la casa coniugale.
La sig.ra è autorizzata sin d'ora dal coniuge, sig. , a trasferirsi in Romania;
in CP_1 Parte_1 tal caso la figlia minore resterà collocata presso il padre e potrà vedere la madre ogni qualvolta lo Per_1 vorrà, eventualmente recandosi per brevi periodi presso la madre durante le vacanze scolastiche o nei weekend, concordati di volta in volta con il padre e compatibilmente alla volontà ed esigenze della minore.
Qualora la sig.ra dovesse trovare altra sistemazione abitativa a Montichiari e/o in comuni limitrofi, CP_1 la minore sarà collocata presso la medesima ed il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo vorrà Per_1 previo accordo e compatibilmente alla volontà ed esigenze della minore.
I genitori trascorreranno con la figlia ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Pasqua con equa suddivisione dei relativi periodi di vacanze sia natalizie che pasquali e 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate. I periodi relativi alle vacanze estive verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Quanto al mantenimento figlia minore
L'assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. sino a quando Pt_1 la figlia resterà collocata presso il medesimo;
qualora la minore dovesse essere collocata presso la madre, quest'ultima percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale.
I signori e provvederanno al mantenimento diretto della figlia Parte_1 Controparte_1 minore . Per_1
Tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore e di cui al Protocollo Per_1
d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto, saranno sostenute dal sig. nella misura del Pt_1
100%.
6) Ulteriori questioni economiche relative ai coniugi.
Il sig. continuerà ad onorare integralmente le rate del mutuo acceso dai coniugi per la Parte_1 ristrutturazione dell'abitazione coniugale nonché il finanziamento relativo all'acquisto dell'autovettura Fiat tipo tg. GA409RR.
Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in relazione a detto rapporto.
I coniugi dichiarano dunque di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
- Le parti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè stessi e per la figlia e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza.
- Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/10/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BEDIZZOLE (BS) (atto n. 9 parte II serie C anno 2005).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15618/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALBIERO UE
e nata in [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2
l'avv. ALBIERO UE
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 23.10.2025 contenenti le condizioni congiunte che si seguito si riportano a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Quanto alla casa familiare
La casa coniugale, di proprietà del sig. viene allo stesso assegnata. Pt_1
3) Quanto alle modalità di affido della minore
La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Quanto alla collocazione della minore e del diritto di visita. La sig.ra nelle more del presente giudizio, e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'omologa di CP_1 separazione, lascerà la casa coniugale.
La sig.ra è autorizzata sin d'ora dal coniuge, sig. , a trasferirsi in Romania;
in CP_1 Parte_1 tal caso la figlia minore resterà collocata presso il padre e potrà vedere la madre ogni qualvolta lo Per_1 vorrà, eventualmente recandosi per brevi periodi presso la madre durante le vacanze scolastiche o nei weekend, concordati di volta in volta con il padre e compatibilmente alla volontà ed esigenze della minore.
Qualora la sig.ra dovesse trovare altra sistemazione abitativa a Montichiari e/o in comuni limitrofi, CP_1 la minore sarà collocata presso la medesima ed il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo vorrà Per_1 previo accordo e compatibilmente alla volontà ed esigenze della minore.
I genitori trascorreranno con la figlia ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Pasqua con equa suddivisione dei relativi periodi di vacanze sia natalizie che pasquali e 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate. I periodi relativi alle vacanze estive verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Quanto al mantenimento figlia minore
L'assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. sino a quando Pt_1 la figlia resterà collocata presso il medesimo;
qualora la minore dovesse essere collocata presso la madre, quest'ultima percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale.
I signori e provvederanno al mantenimento diretto della figlia Parte_1 Controparte_1 minore . Per_1
Tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore e di cui al Protocollo Per_1
d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto, saranno sostenute dal sig. nella misura del Pt_1
100%.
6) Ulteriori questioni economiche relative ai coniugi.
Il sig. continuerà ad onorare integralmente le rate del mutuo acceso dai coniugi per la Parte_1 ristrutturazione dell'abitazione coniugale nonché il finanziamento relativo all'acquisto dell'autovettura Fiat tipo tg. GA409RR.
Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in relazione a detto rapporto.
I coniugi dichiarano dunque di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
- Le parti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè stessi e per la figlia e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza.
- Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/10/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BEDIZZOLE (BS) (atto n. 9 parte II serie C anno 2005).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA TE