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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 547/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 547/2022 R.G., avente ad oggetto: Vendita di cose mobili,
promossa da:
(P.IVA Parte_1
), elettivamente domiciliata in Villaricca (NA), nella via P.IVA_1
Dante Alighieri n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Assenza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrice
Nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, (P.IVA Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 [...]
(P.IVA ) in persona del Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Vittoria nella contrada Fanello, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bongiorno, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuti
c.f. ) Parte_2 P.IVA_5
Convenuta contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 04.02.2022, la Parte_1
conveniva in giudizio la la la
[...] CP_1 Parte_2 , e la al Controparte_4 Controparte_5
fine dell'accertamento negativo del credito, per un importo totale di euro
46.997,22, derivante da diverse fatture emesse dalle parti convenute, affermando di non aver mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con le predette società, né acquistato merce diretta a giustificare alcuna ragione di credito da parte di queste ultime. Per le superiori motivazioni la
[...]
chiedeva accertarsi e dichiararsi che Parte_1
l'attrice nulla doveva alla in virtù di n. 9 fatture, per un CP_1
totale di euro 12.321,50, alla BLS s.l.r., in ragione di n. 7 fatture, per un totale di euro 6007,88, alla , sulla base di Controparte_4
n. 17 fatture per un totale di euro 14.033,20 e alla Controparte_5
in virtù di n. 14 fatture, per un totale di euro 14.634,64; con
[...]
vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta del 22.04.2022 si costituiva la Controparte_5
la quale affermava che, da maggio a giugno 2021, la stessa
[...]
aveva intrattenuto rapporti commerciali con la parte attrice, aventi ad oggetto la fornitura, in favore di quest'ultima, di prodotti agricoli per un totale di euro 14.634,64, in forza di n. 14 fatture. Asseriva la parte convenuta che solamente una fattura veniva pagata in contanti, mentre restavano insolute le restanti 13, per un totale di euro 13.723,91, nonostante l'esplicito riconoscimento del debito, e in virtù di ciò veniva emesso decreto ingiuntivo n. 110/2022 (R.G. 207/2022), divenuto esecutivo il 31.01.2022. IV la parte convenuta, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda per inammissibilità dell'azione in quanto, al momento della proposizione della domanda, risultava già notificato il predetto decreto ingiuntivo. La società convenuta contestava, ulteriormente, l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni. Per i superiori motivi la chiedeva, in via Controparte_5
preliminare, dichiararsi inammissibile la domanda attorea, per via della sussistenza del d.i. divenuto definitivo, o, in subordine, dichiararsi la stessa improcedibile, per la tardiva iscrizione a ruolo;
nel merito chiedeva rigettarsi la pretesa di controparte, e, per l'effetto, dichiararsi definitivamente accertato il credito vantato dalla convenuta;
infine chiedeva condannarsi la ex art. 96 Controparte_6
comma 3 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 28.04.22 si costituiva la la quale CP_1
sosteneva che, da aprile a giugno del 2021, aveva intrattenuto dei rapporti commerciali con la società attrice, aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli, per un totale di euro 3.282,19, sulla base di n. 9 fatture.
Affermava la convenuta che, successivamente a un riconoscimento del debito, l'attrice aveva provveduto al pagamento di una fattura, rimanendo debitrice della somma di euro 2.814,71. IV la società convenuta, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per inammissibilità dell'azione in quanto, al momento della proposizione di essa, risultava già iscritto a ruolo il ricorso monitorio. La società convenuta contestava, ulteriormente, l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni. IV ulteriormente l'incompetenza per valore del Giudice adìto, sostenendo la competenza del Giudice di Pace di Vittoria, sulla base della somma per la quale l'attrice risultava in debito. Per le superiori motivazioni la CP_1
chiedeva, in via preliminare, dichiararsi inammissibile la domanda
[...]
attrice, per via dell'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio antecedente al momento della proposizione della domanda, o, in subordine, dichiararsi la stessa improcedibile per la tardiva iscrizione a ruolo;
ulteriormente in subordine, chiedeva dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adìto in favore del Giudice di Pace di Vittoria;
nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi definitivamente accertato il credito vantato dalla convenuta, nonché condannarsi la
[...]
ex art. 96 comma 3 c.p.c.; con vittoria di spese e Controparte_6
compensi.
In data 11.05.22 anche la si costituiva in giudizio, Controparte_2
affermando di aver intrattenuto dei rapporti commerciali con la società attrice, da maggio a giugno 2021, aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli, per un totale di euro 14.333,19, in forza di n. 17 fatture. Precisava la convenuta che la parte attrice aveva provveduto al pagamento di n. 6 fatture, rimanendo insoluto il restante credito di euro 11.599,36. La società convenuta contestava, in via preliminare, l'improcedibilità, per tardiva iscrizione a ruolo, dell'atto di citazione, a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni. Per le superiori motivazioni la Controparte_2
chiedeva, in via preliminare, dichiararsi improcedibile il presente
[...]
giudizio, per la tardiva iscrizione a ruolo;
nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi definitivamente accertato il credito vantato dalla convenuta, oltre che condannarsi la
[...]
ex art. 96 comma 3 c.p.c., con vittoria di spese e Controparte_6
compensi.
La sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, per Parte_2
cui ne va dichiarata la contumacia.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 14.05.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, relativamente all'eccezione preliminare sull'improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione al ruolo, sollevata dalle parti convenute, giurisprudenza di legittimità ha affermato sul punto che “Nell'ambito di tutte le cosiddette opposizioni esecutive, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo
l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” (Cass. n. 21512/2021).
Sulla base di ciò deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata dalle parti convenute.
Relativamente alla posizione della società convenuta Controparte_3
deve rilevarsi che la stessa ha dimostrato di avere provveduto
[...]
alla notifica del d.i. n. 110/2022 in un momento antecedente all'avvio del presente giudizio.
Alla luce di ciò la parte attrice avrebbe dovuto procedere proponendo opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, e non già avviando un nuovo procedimento ai fini dell'accertamento negativo del credito. Inoltre, non essendo stata presentata nei termini alcuna opposizione, in data 22.03.21, il decreto ingiuntivo n. 110/2021 diveniva definitivamente esecutivo, con conseguente accertamento dell'esistenza del credito.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alla posizione della società convenuta la quale ha dimostrato di aver avviato il CP_1
ricorso monitorio mediante l'iscrizione a ruolo del 03.02.2022, avvenuta in un momento antecedente alla notifica della citazione nel presente giudizio del 05.02.2022.
In conseguenza di ciò, la parte attrice avrebbe dovuto presentare opposizione al successivo decreto ingiuntivo, e non già avviare un procedimento differente diretto all'accertamento negativo del credito.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. n. 28318/2017).
Relativamente alla posizione della società convenuta Controparte_2
deve ritenersi che la parte attrice, avendo già effettuato il pagamento
[...]
di n. 6 fatture su 17, avrebbe dovuto dimostrare che il pagamento delle restanti fatture non risultava dovuto, ovvero non sussisteva il rapporto commerciale sottostante. Tale assunto, tuttavia, risulta privo di riscontri probatori in atti.
La sussistenza del rapporto commerciale tra la società attrice e le parti convenute è stata altresì accertata mediante le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio de quo.
Infine, riguardo all'eccezione sollevata dalle parti convenute sulla presunta responsabilità ex art. 96 c.p.c., si precisa che “La Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento del danno, qualora risulti che questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.” (Cass. Ord. n. 21646/2024). “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., necessita dell'accertamento della mala fede
o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Trib. Catania Sent. n.
1374/2024).
Deve quindi essere rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo nel caso di specie la società attrice posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n. 547/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
nella contumacia della convenuta Parte_2
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
[...] - dichiara definitivamente accertato il credito di euro 13.723,91 vantato dalla convenuta nei confronti della società Controparte_3
attrice citata;
- dichiara definitivamente accertato il credito di euro 2.814,71 vantato dalla convenuta nei confronti della parte attrice;
CP_1
- dichiara definitivamente accertato il credito di euro 11.599,36 vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice; Controparte_2
- condanna la al pagamento in Controparte_6
favore delle parti convenute costituite delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese di lite nei riguardi alla società convenuta rimasta contumace.
Così deciso in Ragusa, il 27.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 547/2022 R.G., avente ad oggetto: Vendita di cose mobili,
promossa da:
(P.IVA Parte_1
), elettivamente domiciliata in Villaricca (NA), nella via P.IVA_1
Dante Alighieri n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Assenza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrice
Nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, (P.IVA Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 [...]
(P.IVA ) in persona del Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Vittoria nella contrada Fanello, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bongiorno, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuti
c.f. ) Parte_2 P.IVA_5
Convenuta contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 04.02.2022, la Parte_1
conveniva in giudizio la la la
[...] CP_1 Parte_2 , e la al Controparte_4 Controparte_5
fine dell'accertamento negativo del credito, per un importo totale di euro
46.997,22, derivante da diverse fatture emesse dalle parti convenute, affermando di non aver mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con le predette società, né acquistato merce diretta a giustificare alcuna ragione di credito da parte di queste ultime. Per le superiori motivazioni la
[...]
chiedeva accertarsi e dichiararsi che Parte_1
l'attrice nulla doveva alla in virtù di n. 9 fatture, per un CP_1
totale di euro 12.321,50, alla BLS s.l.r., in ragione di n. 7 fatture, per un totale di euro 6007,88, alla , sulla base di Controparte_4
n. 17 fatture per un totale di euro 14.033,20 e alla Controparte_5
in virtù di n. 14 fatture, per un totale di euro 14.634,64; con
[...]
vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta del 22.04.2022 si costituiva la Controparte_5
la quale affermava che, da maggio a giugno 2021, la stessa
[...]
aveva intrattenuto rapporti commerciali con la parte attrice, aventi ad oggetto la fornitura, in favore di quest'ultima, di prodotti agricoli per un totale di euro 14.634,64, in forza di n. 14 fatture. Asseriva la parte convenuta che solamente una fattura veniva pagata in contanti, mentre restavano insolute le restanti 13, per un totale di euro 13.723,91, nonostante l'esplicito riconoscimento del debito, e in virtù di ciò veniva emesso decreto ingiuntivo n. 110/2022 (R.G. 207/2022), divenuto esecutivo il 31.01.2022. IV la parte convenuta, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda per inammissibilità dell'azione in quanto, al momento della proposizione della domanda, risultava già notificato il predetto decreto ingiuntivo. La società convenuta contestava, ulteriormente, l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni. Per i superiori motivi la chiedeva, in via Controparte_5
preliminare, dichiararsi inammissibile la domanda attorea, per via della sussistenza del d.i. divenuto definitivo, o, in subordine, dichiararsi la stessa improcedibile, per la tardiva iscrizione a ruolo;
nel merito chiedeva rigettarsi la pretesa di controparte, e, per l'effetto, dichiararsi definitivamente accertato il credito vantato dalla convenuta;
infine chiedeva condannarsi la ex art. 96 Controparte_6
comma 3 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 28.04.22 si costituiva la la quale CP_1
sosteneva che, da aprile a giugno del 2021, aveva intrattenuto dei rapporti commerciali con la società attrice, aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli, per un totale di euro 3.282,19, sulla base di n. 9 fatture.
Affermava la convenuta che, successivamente a un riconoscimento del debito, l'attrice aveva provveduto al pagamento di una fattura, rimanendo debitrice della somma di euro 2.814,71. IV la società convenuta, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per inammissibilità dell'azione in quanto, al momento della proposizione di essa, risultava già iscritto a ruolo il ricorso monitorio. La società convenuta contestava, ulteriormente, l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni. IV ulteriormente l'incompetenza per valore del Giudice adìto, sostenendo la competenza del Giudice di Pace di Vittoria, sulla base della somma per la quale l'attrice risultava in debito. Per le superiori motivazioni la CP_1
chiedeva, in via preliminare, dichiararsi inammissibile la domanda
[...]
attrice, per via dell'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio antecedente al momento della proposizione della domanda, o, in subordine, dichiararsi la stessa improcedibile per la tardiva iscrizione a ruolo;
ulteriormente in subordine, chiedeva dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adìto in favore del Giudice di Pace di Vittoria;
nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi definitivamente accertato il credito vantato dalla convenuta, nonché condannarsi la
[...]
ex art. 96 comma 3 c.p.c.; con vittoria di spese e Controparte_6
compensi.
In data 11.05.22 anche la si costituiva in giudizio, Controparte_2
affermando di aver intrattenuto dei rapporti commerciali con la società attrice, da maggio a giugno 2021, aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli, per un totale di euro 14.333,19, in forza di n. 17 fatture. Precisava la convenuta che la parte attrice aveva provveduto al pagamento di n. 6 fatture, rimanendo insoluto il restante credito di euro 11.599,36. La società convenuta contestava, in via preliminare, l'improcedibilità, per tardiva iscrizione a ruolo, dell'atto di citazione, a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni. Per le superiori motivazioni la Controparte_2
chiedeva, in via preliminare, dichiararsi improcedibile il presente
[...]
giudizio, per la tardiva iscrizione a ruolo;
nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi definitivamente accertato il credito vantato dalla convenuta, oltre che condannarsi la
[...]
ex art. 96 comma 3 c.p.c., con vittoria di spese e Controparte_6
compensi.
La sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, per Parte_2
cui ne va dichiarata la contumacia.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 14.05.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, relativamente all'eccezione preliminare sull'improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione al ruolo, sollevata dalle parti convenute, giurisprudenza di legittimità ha affermato sul punto che “Nell'ambito di tutte le cosiddette opposizioni esecutive, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo
l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” (Cass. n. 21512/2021).
Sulla base di ciò deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata dalle parti convenute.
Relativamente alla posizione della società convenuta Controparte_3
deve rilevarsi che la stessa ha dimostrato di avere provveduto
[...]
alla notifica del d.i. n. 110/2022 in un momento antecedente all'avvio del presente giudizio.
Alla luce di ciò la parte attrice avrebbe dovuto procedere proponendo opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, e non già avviando un nuovo procedimento ai fini dell'accertamento negativo del credito. Inoltre, non essendo stata presentata nei termini alcuna opposizione, in data 22.03.21, il decreto ingiuntivo n. 110/2021 diveniva definitivamente esecutivo, con conseguente accertamento dell'esistenza del credito.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alla posizione della società convenuta la quale ha dimostrato di aver avviato il CP_1
ricorso monitorio mediante l'iscrizione a ruolo del 03.02.2022, avvenuta in un momento antecedente alla notifica della citazione nel presente giudizio del 05.02.2022.
In conseguenza di ciò, la parte attrice avrebbe dovuto presentare opposizione al successivo decreto ingiuntivo, e non già avviare un procedimento differente diretto all'accertamento negativo del credito.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. n. 28318/2017).
Relativamente alla posizione della società convenuta Controparte_2
deve ritenersi che la parte attrice, avendo già effettuato il pagamento
[...]
di n. 6 fatture su 17, avrebbe dovuto dimostrare che il pagamento delle restanti fatture non risultava dovuto, ovvero non sussisteva il rapporto commerciale sottostante. Tale assunto, tuttavia, risulta privo di riscontri probatori in atti.
La sussistenza del rapporto commerciale tra la società attrice e le parti convenute è stata altresì accertata mediante le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio de quo.
Infine, riguardo all'eccezione sollevata dalle parti convenute sulla presunta responsabilità ex art. 96 c.p.c., si precisa che “La Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento del danno, qualora risulti che questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.” (Cass. Ord. n. 21646/2024). “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., necessita dell'accertamento della mala fede
o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Trib. Catania Sent. n.
1374/2024).
Deve quindi essere rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo nel caso di specie la società attrice posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n. 547/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
nella contumacia della convenuta Parte_2
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
[...] - dichiara definitivamente accertato il credito di euro 13.723,91 vantato dalla convenuta nei confronti della società Controparte_3
attrice citata;
- dichiara definitivamente accertato il credito di euro 2.814,71 vantato dalla convenuta nei confronti della parte attrice;
CP_1
- dichiara definitivamente accertato il credito di euro 11.599,36 vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice; Controparte_2
- condanna la al pagamento in Controparte_6
favore delle parti convenute costituite delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese di lite nei riguardi alla società convenuta rimasta contumace.
Così deciso in Ragusa, il 27.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo