Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 22/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01918/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari,
1) del provvedimento prot. n. 78733 del 25.09.2025, con cui la Prefettura di Foggia - Ufficio territoriale del Governo - Area IV - S.U.I. ha revocato alla sig.ra -OMISSIS- il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (non stagionale) rilasciato in data 18.12.2024;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compreso, in particolare, e l'eventuale provvedimento tacito di diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (non stagionale), nonché, ove occorra, la nota in data 27.08.2025 recante comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del nulla osta alla conversione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Questura di Foggia e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RE NO e uditi per le parti i difensori l'avv. Francesco Nanula, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il 24.11.2025 e depositato il 30.11.2025:
ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
ha allegato di essere entrato regolarmente in Italia per lavoro stagionale, di aver ottenuto il relativo permesso e di aver presentato istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato; l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, ha revocato il nulla osta assumendo la non autenticità del codice identificativo di una marca da bollo apposta su una quietanza di pagamento e la presunta inidoneità della documentazione alloggiativa al momento della domanda;
ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere, stante l’irrilevanza giuridica della presunta irregolarità fiscale della marca da bollo, richiamando anche il precedente del TAR Puglia, Sez. III, n. 937/2025.
Premesso altresì che si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, resistendo al ricorso.
Preso atto che all’udienza del 15.01.2026 la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., di una possibile sentenza in forma semplificata.
Rilevato che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Considerato che la presunta irregolarità della marca da bollo, unico fondamento del provvedimento impugnato, costituisce una violazione di carattere meramente fiscale e non integra la fattispecie del falso rilevante ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del D.lgs. n. 286 del 1998, trattandosi peraltro di un adempimento neppure imputabile direttamente al ricorrente.
Considerato altresì che l’atto di revoca viola il principio di proporzionalità, il quale impone all’Amministrazione di sottoporre la propria decisione a un test trifasico di idoneità, necessità e adeguatezza (CGUE, Grande Sezione, 8 marzo 2022, C-205/20); nel caso di specie, il provvedimento impugnato non supera tale vaglio, in quanto la revoca del nulla osta non risulta né necessaria, esistendo misure alternative e meno invasive per rimediare a una presunta irregolarità fiscale, né proporzionata in senso stretto, atteso il grave pregiudizio arrecato alla posizione del privato a fronte della minima entità dell’interesse pubblico tutelato.
Considerato inoltre che l’Amministrazione ha omesso di valutare le sopravvenienze favorevoli, in particolare la disponibilità di un alloggio idoneo comprovata da contratto di locazione e certificato di idoneità alloggiativa, prodotti in sede procedimentale, in violazione dell’art. 5, comma 5, del T.U.I. e dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di immigrazione.
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare l’atto impugnato, compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina, altresì, la trasmissione della presente sentenza nonché di copia dell’atto impugnato alla Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Foggia per le attività necessarie ai fini del recupero della imposta evasa e per, eventuali, ulteriori accertamenti di competenza della medesima Agenzia, trattandosi di episodio non isolato, che si aggiunge ad altre fattispecie in cui è stata riscontrata la irregolarità del bollo nei termini indicati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN ND, Presidente
RE Ieva, Primo Referendario
RE NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE NO | IN ND |
IL SEGRETARIO