TAR Bari, sez. III, sentenza breve 22/01/2026, n. 77
TAR
Sentenza breve 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per irrilevanza della presunta irregolarità fiscale della marca da bollo

    La Corte ha ritenuto che la presunta irregolarità della marca da bollo costituisce una violazione di carattere meramente fiscale e non integra la fattispecie del falso rilevante ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del D.lgs. n. 286 del 1998, trattandosi peraltro di un adempimento neppure imputabile direttamente al ricorrente.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che l'atto di revoca viola il principio di proporzionalità, in quanto la revoca del nulla osta non risulta né necessaria, esistendo misure alternative e meno invasive per rimediare a una presunta irregolarità fiscale, né proporzionata in senso stretto, atteso il grave pregiudizio arrecato alla posizione del privato a fronte della minima entità dell’interesse pubblico tutelato.

  • Accolto
    Omissione di valutazione delle sopravvenienze favorevoli

    La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione ha omesso di valutare le sopravvenienze favorevoli, in particolare la disponibilità di un alloggio idoneo comprovata da contratto di locazione e certificato di idoneità alloggiativa, prodotti in sede procedimentale, in violazione dell’art. 5, comma 5, del T.U.I. e dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di immigrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza breve 22/01/2026, n. 77
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 77
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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