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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2406/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CH Moggi Presidente
dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2406/2023 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sinalunga (SI), via dell'Opera n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Pinsuti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Arezzo (AR), via Monte Falco n. 26, presso lo studio dell'avv. Elena Tozzi del foro di Siena, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (visto in data 19.3.2024).
Pag. 1 di 6 Conclusioni: all'udienza svoltasi dinanzi alla giudice delegata in data 12.11.2025 le parti hanno chiesto la rimessione della causa in decisione, con accoglimento delle conclusioni congiunte, dichiarando di rinunciare ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
In particolare, le parti hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa disporre quanto segue:
1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre in Torrita di Siena via Liguria
n.2;
2. Il padre potrà vedere il figlio minore CH due pomeriggi a settimana dalle ore
17/17,30 alle ore 19,30 nonché, a fine settimana alterni, il sabato e la domenica dalla mattina alle 9 alla sera alle 20. Nel momento in cui i servizi sociali relazioneranno che il bambino potrà pernottare dal padre e qualora anche il piccolo CH lo desideri, quest'ultimo, a fine settimana alterni verrà tenuto dal padre dal sabato mattina alla domenica sera.
3. Il padre verserà in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio CH, un assegno mensile pari ad € 250,00 con decorrenza dal mese di novembre 2023, entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà invece percepito integralmente dalla madre;
4. I Servizi Sociali continueranno temporaneamente la presa in carico del Nucleo
Familiare, affinché lo osservino e lo coadiuvino nella gestione del minore, se del caso, onde garantire la tutela e la serenità di CH, nonché un pieno recupero sano, sereno e stabile del rapporto con il padre.
5. Onde consentire il rilascio del passaporto per il piccolo CH, il padre
[...]
rilascerà entro e non oltre il mese di novembre 2025 alla madre CP_1 [...]
apposita procura speciale sottoscritta presso l'ambasciata Bulgara in Parte_1
Italia con facoltà per la sig.ra di subdelegare la nonna materna Parte_1 per il reperimento della documentazione necessaria in Bulgaria e per l'espletamento di eventuali incombenze in detto Stato.
6. Con il rilascio del passaporto il sig. autorizza sin da ora la Controparte_1 sig.ra a portare il figlio CH in Bulgaria per brevi vacanze Parte_1 di durata inferiore a mesi 1. Per eventuali diversi viaggi all'estero occorrerà
Pag. 2 di 6 l'espressa e specifica autorizzazione del padre.
Inoltre con il presente accordo, per i fatti occorsi sino ad oggi, la sig.ra Parte_1
si impegna a rinunciare ad ogni richiesta risarcitoria nei confronti del sig.
[...]
a ritirare ogni eventuale querela sporta nei suoi confronti, così Controparte_1 come quest'ultimo si impegna a rinunciare ad ogni richiesta risarcitoria nei confronti della sig.ra ed a ritirare ogni eventuale querela sporta nei suoi Parte_1 confronti. Entrambe le parti si impegnano ad accettare le reciproche remissioni di querela.
Voglia altresì il Tribunale dichiarare interamente compensate le spese processuali tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare anticipatamente al termine per note conclusive ed
l'impugnazione della sentenza, ai fini del suo immediato passaggio in giudicato.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473-bis e ss. c.p.c., depositato in data 17.11.2023, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di affidamento e
[...] mantenimento del figlio minore (Siena, 9.4.2019), nato dall'unione more Persona_1 uxorio con , esponendo: di aver intrattenuto una relazione sentimentale Controparte_1 dall'anno 2018 e fino alla fine dell'anno 2019 con , dalla quale è nato il Controparte_1 figlio minore , il quale ha avuto una serie di gravi problematiche di salute, tra Persona_1 le quali la cecità assoluta, che hanno comportato l'accertamento dell'invalidità civile;
che, interrotta la relazione, inizialmente le parti si sono accordate in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita del minore;
che dall'estate 2023 non è stato più possibile raggiungere un'intesa con il resistente in merito alle modalità di visita e mantenimento del minore, a causa dell'atteggiamento del . CP_1
Ha, pertanto, chiesto di regolamentare le condizioni di affidamento del minore, disponendo che: “1- il minore venga affidato esclusivamente alla madre Persona_1 [...]
, confermando la sua residenza anagrafica presso l'abitazione della madre con Parte_1 la quale vivrà in Torrita Di Siena Via Liguria n. 2; 2- il padre possa Controparte_1 vedere il figlio in un primo momento tramite incontri protetti alla Persona_1 presenza dei Servizi Sociali, ad orari da concordare tra le parti.
3- il padre CP_1 si impegni a provvedere al mantenimento del piccolo
[...] Persona_1 versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese
Pag. 3 di 6 straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa necessaria e concordata con la madre, nonché delle spese scolastiche nella misura del
50%;
4- entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni variazione di residenza o domicilio.”
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c., notificato unitamente al ricorso, si è costituito in giudizio il resistente, contestando le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo di: “NEL MERITO: - rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- disporre l'affidamento esclusivo del minore al Persona_1 padre;
- quantificare l'assegno di mantenimento che dovrà versare la madre nei confronti del figlio minore nel caso di affidamento esclusivo dello stesso al padre. IN SUBORDINE: - disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori del minore
[...]
con collocamento dello stesso presso la madre e con diritto di visita del padre Persona_1 di un giorno a settimana per due ore dalle 17,30 alle 19,30 e week end alternati con possibilità di pernottamento;
- disporre che il Sig. provveda al mantenimento nei CP_1 confronti del figlio nella misura di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate”.
Espletati gli incombenti di prima udienza dinanzi alla giudice delegata e sentite liberamente le parti, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. del 15.7.2024 la giudice delegata ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio CH, nonché in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario: “il figlio minore CH è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in
Torrita di Siena, via Liguria n. 2; il padre potrà vedere il figlio minore CH due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo e di diversa calendarizzazione da parte dei servizi sociali il martedì e il sabato) dalle ore 16:00 alle ore 19:00, con il monitoraggio dei servizi sociali incaricati e ferma restando, in ogni caso, la possibilità per i servizi sociali di proporre una diversa calendarizzazione che appaia adeguata nell'interesse del minore;
il padre verserà in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio
CH, un assegno mensile pari a € 275,00, con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena”. Inoltre, visti gli artt. 473-bis.2 e 473-bis.27 c.p.c., ha disposto la presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza del minore (Torrita di
Pag. 4 di 6 Siena), disponendo il deposito di una relazione analitica degli interventi attivati e dell'esito delle osservazioni delegate, con termine alle parti per successive memorie.
Istruita la causa mediante la produzione documentale delle parti e l'espletamento della prova orale ammessa, nonché modificati i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del
29.11.2024 – con cui è stato ridotto il contributo al mantenimento del minore a carico del padre a € 250,00 e disposta l'assegnazione dell'assegno unico in favore della madre - a seguito di diversi rinvii al fine di consentire l'acquisizione della relazione dei servizi sociali e all'esito della relativa acquisizione, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportate in epigrafe, rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne , nato dalla relazione Persona_1 tra e (v. atto di nascita, in atti). Parte_1 Controparte_1
In via preliminare, come già precisato dalla giudice delegata in sede di provvedimenti provvisori, il collegio ritiene che sussista la giurisdizione italiana e che sia applicabile la legge italiana in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 reg. 1111/2019 e della
Convenzione dell'Aia del 1996 (v. considerando 92 del reg. 1111 cit.), nonché in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ai sensi degli artt. 3 e 15 reg.
4/2009 (v. altresì considerando 13 reg. 1111 cit.), stante la residenza abituale del minore nel territorio italiano e, in particolare, in Torrita di Siena (SI), in ciò radicandosi altresì la competenza territoriale del Tribunale di Siena, nonché di entrambi i genitori, i quali risiedono abitualmente in Italia.
Ancora preliminarmente, il collegio osserva che non si è proceduto all'audizione del figlio minore, in quanto infradodicenne e comunque ritenuta l'audizione superflua alla luce delle risultanze processuali e delle deduzioni delle parti.
Tanto premesso, il collegio ritiene che le conclusioni concordate dalle parti possano essere accolte dal Tribunale, in quanto rispondenti al preminente interesse morale e materiale del minore, oltre che non contrastanti con norme imperative, tale che nulla osta alla loro formalizzazione in merito all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento del figlio minore, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti, componendo le stesse un quadro di equilibrato contemperamento di interessi, tenuto conto altresì della crescita del figlio minore e del rapporto tra questo ed i genitori, pur nelle criticità
Pag. 5 di 6 riscontrate nel rapporto tra i genitori, come risultante dalle relazioni dei servizi sociali in atti, nonché della prosecuzione della presa in carico sociale del nucleo familiare da parte del servizio sociale, circostanze che configurano una prova tranquillizzante della assenza di pregiudizio per il minore e per la sua crescita psicofisica.
3. In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti e della richiesta in tal senso nelle conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.21 e ss. c.p.c., così provvede:
- dispone che l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento del figlio minore siano regolati in conformità alle condizioni Persona_1 congiunte riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente richiamate, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. CH Moggi)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CH Moggi Presidente
dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2406/2023 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sinalunga (SI), via dell'Opera n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Pinsuti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Arezzo (AR), via Monte Falco n. 26, presso lo studio dell'avv. Elena Tozzi del foro di Siena, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (visto in data 19.3.2024).
Pag. 1 di 6 Conclusioni: all'udienza svoltasi dinanzi alla giudice delegata in data 12.11.2025 le parti hanno chiesto la rimessione della causa in decisione, con accoglimento delle conclusioni congiunte, dichiarando di rinunciare ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
In particolare, le parti hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa disporre quanto segue:
1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre in Torrita di Siena via Liguria
n.2;
2. Il padre potrà vedere il figlio minore CH due pomeriggi a settimana dalle ore
17/17,30 alle ore 19,30 nonché, a fine settimana alterni, il sabato e la domenica dalla mattina alle 9 alla sera alle 20. Nel momento in cui i servizi sociali relazioneranno che il bambino potrà pernottare dal padre e qualora anche il piccolo CH lo desideri, quest'ultimo, a fine settimana alterni verrà tenuto dal padre dal sabato mattina alla domenica sera.
3. Il padre verserà in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio CH, un assegno mensile pari ad € 250,00 con decorrenza dal mese di novembre 2023, entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà invece percepito integralmente dalla madre;
4. I Servizi Sociali continueranno temporaneamente la presa in carico del Nucleo
Familiare, affinché lo osservino e lo coadiuvino nella gestione del minore, se del caso, onde garantire la tutela e la serenità di CH, nonché un pieno recupero sano, sereno e stabile del rapporto con il padre.
5. Onde consentire il rilascio del passaporto per il piccolo CH, il padre
[...]
rilascerà entro e non oltre il mese di novembre 2025 alla madre CP_1 [...]
apposita procura speciale sottoscritta presso l'ambasciata Bulgara in Parte_1
Italia con facoltà per la sig.ra di subdelegare la nonna materna Parte_1 per il reperimento della documentazione necessaria in Bulgaria e per l'espletamento di eventuali incombenze in detto Stato.
6. Con il rilascio del passaporto il sig. autorizza sin da ora la Controparte_1 sig.ra a portare il figlio CH in Bulgaria per brevi vacanze Parte_1 di durata inferiore a mesi 1. Per eventuali diversi viaggi all'estero occorrerà
Pag. 2 di 6 l'espressa e specifica autorizzazione del padre.
Inoltre con il presente accordo, per i fatti occorsi sino ad oggi, la sig.ra Parte_1
si impegna a rinunciare ad ogni richiesta risarcitoria nei confronti del sig.
[...]
a ritirare ogni eventuale querela sporta nei suoi confronti, così Controparte_1 come quest'ultimo si impegna a rinunciare ad ogni richiesta risarcitoria nei confronti della sig.ra ed a ritirare ogni eventuale querela sporta nei suoi Parte_1 confronti. Entrambe le parti si impegnano ad accettare le reciproche remissioni di querela.
Voglia altresì il Tribunale dichiarare interamente compensate le spese processuali tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare anticipatamente al termine per note conclusive ed
l'impugnazione della sentenza, ai fini del suo immediato passaggio in giudicato.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473-bis e ss. c.p.c., depositato in data 17.11.2023, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di affidamento e
[...] mantenimento del figlio minore (Siena, 9.4.2019), nato dall'unione more Persona_1 uxorio con , esponendo: di aver intrattenuto una relazione sentimentale Controparte_1 dall'anno 2018 e fino alla fine dell'anno 2019 con , dalla quale è nato il Controparte_1 figlio minore , il quale ha avuto una serie di gravi problematiche di salute, tra Persona_1 le quali la cecità assoluta, che hanno comportato l'accertamento dell'invalidità civile;
che, interrotta la relazione, inizialmente le parti si sono accordate in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita del minore;
che dall'estate 2023 non è stato più possibile raggiungere un'intesa con il resistente in merito alle modalità di visita e mantenimento del minore, a causa dell'atteggiamento del . CP_1
Ha, pertanto, chiesto di regolamentare le condizioni di affidamento del minore, disponendo che: “1- il minore venga affidato esclusivamente alla madre Persona_1 [...]
, confermando la sua residenza anagrafica presso l'abitazione della madre con Parte_1 la quale vivrà in Torrita Di Siena Via Liguria n. 2; 2- il padre possa Controparte_1 vedere il figlio in un primo momento tramite incontri protetti alla Persona_1 presenza dei Servizi Sociali, ad orari da concordare tra le parti.
3- il padre CP_1 si impegni a provvedere al mantenimento del piccolo
[...] Persona_1 versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese
Pag. 3 di 6 straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa necessaria e concordata con la madre, nonché delle spese scolastiche nella misura del
50%;
4- entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni variazione di residenza o domicilio.”
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c., notificato unitamente al ricorso, si è costituito in giudizio il resistente, contestando le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo di: “NEL MERITO: - rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- disporre l'affidamento esclusivo del minore al Persona_1 padre;
- quantificare l'assegno di mantenimento che dovrà versare la madre nei confronti del figlio minore nel caso di affidamento esclusivo dello stesso al padre. IN SUBORDINE: - disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori del minore
[...]
con collocamento dello stesso presso la madre e con diritto di visita del padre Persona_1 di un giorno a settimana per due ore dalle 17,30 alle 19,30 e week end alternati con possibilità di pernottamento;
- disporre che il Sig. provveda al mantenimento nei CP_1 confronti del figlio nella misura di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate”.
Espletati gli incombenti di prima udienza dinanzi alla giudice delegata e sentite liberamente le parti, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. del 15.7.2024 la giudice delegata ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio CH, nonché in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario: “il figlio minore CH è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in
Torrita di Siena, via Liguria n. 2; il padre potrà vedere il figlio minore CH due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo e di diversa calendarizzazione da parte dei servizi sociali il martedì e il sabato) dalle ore 16:00 alle ore 19:00, con il monitoraggio dei servizi sociali incaricati e ferma restando, in ogni caso, la possibilità per i servizi sociali di proporre una diversa calendarizzazione che appaia adeguata nell'interesse del minore;
il padre verserà in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio
CH, un assegno mensile pari a € 275,00, con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena”. Inoltre, visti gli artt. 473-bis.2 e 473-bis.27 c.p.c., ha disposto la presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza del minore (Torrita di
Pag. 4 di 6 Siena), disponendo il deposito di una relazione analitica degli interventi attivati e dell'esito delle osservazioni delegate, con termine alle parti per successive memorie.
Istruita la causa mediante la produzione documentale delle parti e l'espletamento della prova orale ammessa, nonché modificati i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del
29.11.2024 – con cui è stato ridotto il contributo al mantenimento del minore a carico del padre a € 250,00 e disposta l'assegnazione dell'assegno unico in favore della madre - a seguito di diversi rinvii al fine di consentire l'acquisizione della relazione dei servizi sociali e all'esito della relativa acquisizione, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportate in epigrafe, rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne , nato dalla relazione Persona_1 tra e (v. atto di nascita, in atti). Parte_1 Controparte_1
In via preliminare, come già precisato dalla giudice delegata in sede di provvedimenti provvisori, il collegio ritiene che sussista la giurisdizione italiana e che sia applicabile la legge italiana in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 reg. 1111/2019 e della
Convenzione dell'Aia del 1996 (v. considerando 92 del reg. 1111 cit.), nonché in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ai sensi degli artt. 3 e 15 reg.
4/2009 (v. altresì considerando 13 reg. 1111 cit.), stante la residenza abituale del minore nel territorio italiano e, in particolare, in Torrita di Siena (SI), in ciò radicandosi altresì la competenza territoriale del Tribunale di Siena, nonché di entrambi i genitori, i quali risiedono abitualmente in Italia.
Ancora preliminarmente, il collegio osserva che non si è proceduto all'audizione del figlio minore, in quanto infradodicenne e comunque ritenuta l'audizione superflua alla luce delle risultanze processuali e delle deduzioni delle parti.
Tanto premesso, il collegio ritiene che le conclusioni concordate dalle parti possano essere accolte dal Tribunale, in quanto rispondenti al preminente interesse morale e materiale del minore, oltre che non contrastanti con norme imperative, tale che nulla osta alla loro formalizzazione in merito all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento del figlio minore, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti, componendo le stesse un quadro di equilibrato contemperamento di interessi, tenuto conto altresì della crescita del figlio minore e del rapporto tra questo ed i genitori, pur nelle criticità
Pag. 5 di 6 riscontrate nel rapporto tra i genitori, come risultante dalle relazioni dei servizi sociali in atti, nonché della prosecuzione della presa in carico sociale del nucleo familiare da parte del servizio sociale, circostanze che configurano una prova tranquillizzante della assenza di pregiudizio per il minore e per la sua crescita psicofisica.
3. In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti e della richiesta in tal senso nelle conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.21 e ss. c.p.c., così provvede:
- dispone che l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento del figlio minore siano regolati in conformità alle condizioni Persona_1 congiunte riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente richiamate, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. CH Moggi)
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