TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12077/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12077/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) residente in [...] C.F._1
Tomassucci n. 12, con il patrocinio dell' avv.to GRENGA Lilia;
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: , residente in CP_1 C.F._2
Roma a Via di Torre Morena n. 110, con il patrocinio dell'avv.to GRENGA Lilia;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2014 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente;
non vi è luogo quindi per l'assegno divorzile per essi coniugi, in quanto gli stessi godono di adeguati redditi;
2) la già casa coniugale, sita a Roma in via Fulvio Tomassucci n. 12, resterà nella disponibilità del signor
[...]
Parte_1
3) al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e di separazione legale, il signor corrisponderà alla signora con assegno circolare (o bonifico bancario Parte_1 CP_1 istantaneo) la somma di euro 28.000,00 (euro ventottomila/00) a tacitazione di ogni pretesa economica della signora la quale accetta e dichiara che, allorquando avrà ricevuto detta somma, nulla avrà a CP_1 pretendere dal signor per nessun titolo e/o ragione. Parte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/08/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12077/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mosca in data 10/08/2006 tra
e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al Parte_1 CP_1
n. 00400, Parte II , Serie C7A, Anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 17/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12077/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) residente in [...] C.F._1
Tomassucci n. 12, con il patrocinio dell' avv.to GRENGA Lilia;
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: , residente in CP_1 C.F._2
Roma a Via di Torre Morena n. 110, con il patrocinio dell'avv.to GRENGA Lilia;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2014 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente;
non vi è luogo quindi per l'assegno divorzile per essi coniugi, in quanto gli stessi godono di adeguati redditi;
2) la già casa coniugale, sita a Roma in via Fulvio Tomassucci n. 12, resterà nella disponibilità del signor
[...]
Parte_1
3) al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e di separazione legale, il signor corrisponderà alla signora con assegno circolare (o bonifico bancario Parte_1 CP_1 istantaneo) la somma di euro 28.000,00 (euro ventottomila/00) a tacitazione di ogni pretesa economica della signora la quale accetta e dichiara che, allorquando avrà ricevuto detta somma, nulla avrà a CP_1 pretendere dal signor per nessun titolo e/o ragione. Parte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/08/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12077/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mosca in data 10/08/2006 tra
e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al Parte_1 CP_1
n. 00400, Parte II , Serie C7A, Anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 17/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi