CASS
Sentenza 9 giugno 2022
Sentenza 9 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2022, n. 22582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22582 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto nell'interesse deila parte c.vile Pa.LL GE, nato a [...];cataro (BA) l 25/11/1929 nel procedimento nei confronti di AR GI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 11/12/2018 dalla Corte di Appello di Bari;
visti gii alli, H provvedimento impugnalo ed il ricorso;
ud:ta ia relazione svolLa dal consigliere dott.ssa NA US;
ud.lo il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucia Odello che, riportandosi alla reqwsitoria scritta, La C.CMCiUtiO per l'inammissibilità del ricorso. lette le unnclusoni depositate dal'avv. Vite Lacoppola, difensore dell'imputato GI Martinengni. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22582 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 02/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore della parte civile GE PA, avv. Francesco Paolo Sisto, ricorre per cassazione avverso la sentenza del giorno 11 dicembre 2018 con la quale la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione assunta dal Tribunale di Bari, ha assolto GI AR dal delitto di cui all'art. 582 cod. pen. per non aver commesso il fatto e ha revocato le statuizioni civili in favore del PA. 2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte territoriale ha escluso la penale responsabilità dell'imputato in ragione sia di una ritenuta contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dalla parte civile a dibattimento e quanto riferito dalla medesima nel corpo della querela, acquisita agli atti del fascicolo per il dibattimento ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, sia di una riscontrata inattendibilità del racconto della vittima in merito all'esatta individuazione dell'autore dell'aggressione subita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La Corte di appello ha assolto l'imputato dal delitto di lesioni personali sul rilievo della inattendibilità della parte civile e della assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla stessa in merito alla riconducibilità delle lesioni patite alla condotta tenuta dal AR. 2. La vicenda si sviluppava nel corso dell'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo di beni, durante la quale GE PA veniva colpito con un calcio alla gamba destra, riportando lesioni giudicate guaribili in giorni dieci s.c. I giudici di appello non hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla parte civile a dibattimento, in quanto difformi rispetto al racconto reso in occasione della querela e, in ogni caso, non puntuali, né coerenti, nè circostanziate, nonché prive di riscontri. 3. La valutazione di inattendibilità della parte civile svolta dalla Corte territoriale nel corpo motivazionale della sentenza in verifica è erronea poiché si fonda su una ritenuta contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal PA a dibattimento e quanto riferito dal medesimo nel corpo della querela. Al riguardo, infatti, è pacifico il principio secondo cui, in tema di letture consentite, ex artt. 431 e 511 cod. proc. pen., la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il 2 giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, nel qual caso, infatti, la lettura sarà consentita, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova (Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Consentino, Rv. 273167; Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014, Lamelza, Rv. 261735). Ne consegue che, in assenza dei presupposti di cui all'art. 512 cod. proc. pen., la querela non può essere utilizzata ai fini della decisione, trattandosi di documento redatto dalla persona offesa e non di un verbale contenente dichiarazioni precedentemente rese dal testimone. Né risulta che, su accordo delle parti, la querela sia stata acquisita agli atti del fascicolo anche quanto al suo contenuto dichiarativo. 4. Un ulteriore profilo di erroneità della motivazione si ravvisa nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto l'assenza di riscontri al racconto della parte civile. La Corte territoriale ha riformato la pronuncia di primo grado sul presupposto che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, alla vittima non fu possibile vedere con esattezza l'autore dell'atto violento e che il testimone ER RM, appuntato scelto, non riuscì a individuare il soggetto che colpiva il PA con un calcio, senza sviluppare un idoneo percorso argomentativo, così prescindendo del tutto dal principio, pacificamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, che ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). 5. La sentenza appare dunque viziata, in quanto omette di spiegare, da un lato, in cosa siano consistite le ritenute difformità nel racconto della vittima, limitandosi ad affermare l'assenza di puntualità e coerenza nella testimonianza resa dal PA e, dall'altro, sulla base di quali risultanze istruttorie ha ritenuto che la vittima non poté vedere con esattezza la persona che l'aveva colpita. Inoltre la Corte territoriale, senza nulla evidenziare sul punto, ha ritenuto che anche il teste RM non ebbe modo di individuare l'aggressore del PA. 3 6. La motivazione, dunque, è apparente, in quanto svaluta in maniera assertiva le fonti dichiarative, non indicando neppure il contenuto narrativo idoneo ad ingenerare il dubbio valutativo, ed è illogica, in quanto la necessità di una valutazione rigorosa dell'attendibilità della parte civile non implica, come nella specie, una inattendibilità in re ipsa derivante dalla qualità processuale, bensì la formulazione di un giudizio concreto sui requisiti del narrato e sulla credibilità soggettiva. 7. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è rimessa anche la quantificazione delle spese.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Cosi deciso il 02 febbraio 2022. Il Consigliere estensore NA US CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il Presidente Eduardo De Gre orio
visti gii alli, H provvedimento impugnalo ed il ricorso;
ud:ta ia relazione svolLa dal consigliere dott.ssa NA US;
ud.lo il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucia Odello che, riportandosi alla reqwsitoria scritta, La C.CMCiUtiO per l'inammissibilità del ricorso. lette le unnclusoni depositate dal'avv. Vite Lacoppola, difensore dell'imputato GI Martinengni. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22582 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 02/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore della parte civile GE PA, avv. Francesco Paolo Sisto, ricorre per cassazione avverso la sentenza del giorno 11 dicembre 2018 con la quale la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione assunta dal Tribunale di Bari, ha assolto GI AR dal delitto di cui all'art. 582 cod. pen. per non aver commesso il fatto e ha revocato le statuizioni civili in favore del PA. 2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte territoriale ha escluso la penale responsabilità dell'imputato in ragione sia di una ritenuta contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dalla parte civile a dibattimento e quanto riferito dalla medesima nel corpo della querela, acquisita agli atti del fascicolo per il dibattimento ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, sia di una riscontrata inattendibilità del racconto della vittima in merito all'esatta individuazione dell'autore dell'aggressione subita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La Corte di appello ha assolto l'imputato dal delitto di lesioni personali sul rilievo della inattendibilità della parte civile e della assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla stessa in merito alla riconducibilità delle lesioni patite alla condotta tenuta dal AR. 2. La vicenda si sviluppava nel corso dell'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo di beni, durante la quale GE PA veniva colpito con un calcio alla gamba destra, riportando lesioni giudicate guaribili in giorni dieci s.c. I giudici di appello non hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla parte civile a dibattimento, in quanto difformi rispetto al racconto reso in occasione della querela e, in ogni caso, non puntuali, né coerenti, nè circostanziate, nonché prive di riscontri. 3. La valutazione di inattendibilità della parte civile svolta dalla Corte territoriale nel corpo motivazionale della sentenza in verifica è erronea poiché si fonda su una ritenuta contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal PA a dibattimento e quanto riferito dal medesimo nel corpo della querela. Al riguardo, infatti, è pacifico il principio secondo cui, in tema di letture consentite, ex artt. 431 e 511 cod. proc. pen., la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il 2 giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, nel qual caso, infatti, la lettura sarà consentita, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova (Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Consentino, Rv. 273167; Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014, Lamelza, Rv. 261735). Ne consegue che, in assenza dei presupposti di cui all'art. 512 cod. proc. pen., la querela non può essere utilizzata ai fini della decisione, trattandosi di documento redatto dalla persona offesa e non di un verbale contenente dichiarazioni precedentemente rese dal testimone. Né risulta che, su accordo delle parti, la querela sia stata acquisita agli atti del fascicolo anche quanto al suo contenuto dichiarativo. 4. Un ulteriore profilo di erroneità della motivazione si ravvisa nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto l'assenza di riscontri al racconto della parte civile. La Corte territoriale ha riformato la pronuncia di primo grado sul presupposto che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, alla vittima non fu possibile vedere con esattezza l'autore dell'atto violento e che il testimone ER RM, appuntato scelto, non riuscì a individuare il soggetto che colpiva il PA con un calcio, senza sviluppare un idoneo percorso argomentativo, così prescindendo del tutto dal principio, pacificamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, che ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). 5. La sentenza appare dunque viziata, in quanto omette di spiegare, da un lato, in cosa siano consistite le ritenute difformità nel racconto della vittima, limitandosi ad affermare l'assenza di puntualità e coerenza nella testimonianza resa dal PA e, dall'altro, sulla base di quali risultanze istruttorie ha ritenuto che la vittima non poté vedere con esattezza la persona che l'aveva colpita. Inoltre la Corte territoriale, senza nulla evidenziare sul punto, ha ritenuto che anche il teste RM non ebbe modo di individuare l'aggressore del PA. 3 6. La motivazione, dunque, è apparente, in quanto svaluta in maniera assertiva le fonti dichiarative, non indicando neppure il contenuto narrativo idoneo ad ingenerare il dubbio valutativo, ed è illogica, in quanto la necessità di una valutazione rigorosa dell'attendibilità della parte civile non implica, come nella specie, una inattendibilità in re ipsa derivante dalla qualità processuale, bensì la formulazione di un giudizio concreto sui requisiti del narrato e sulla credibilità soggettiva. 7. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è rimessa anche la quantificazione delle spese.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Cosi deciso il 02 febbraio 2022. Il Consigliere estensore NA US CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il Presidente Eduardo De Gre orio