Art. 107.
In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di la classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 94, commi secondo e terzo.
In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di la classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 94, commi secondo e terzo.