Art. 22.
L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate dei contributo che avrebbero dovuta essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma dell'art. 21.
Per le ulteriori rate, l'iscritto che abbia acquistato diritto a pensione, ha la facolta' di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella D unita alla presente legge, oppure di chiedere che la pensione stessa sia ridotta di una quota vitalizia, corrispondente a tale valore capitale, da calcolarsi in base alla tabella C unita alla presente legge; qualora l'iscritto abbia diritto alla indennita' una, volta tanto il predetto valore capitale viene trattenuto in una sola volta.
Nel caso in cui l'iscritto muoia in attivita' di servizio dopo almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda di riscatto e prima dell'integrale versamento del relativo contributo rateale, sul trattamento di quiescenza indiretto si recuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo. Qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la vedova - o gli orfani - con diritto all'indennita' una volta tanto sono tenuti al versamento dell'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data della morte dell'iscritto. La vedova - o gli orfani - cui competa la pensione sono tenuti al versamento della meta' del valore capitale predetto. In tale caso il titolare della pensione puo' ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente con ritenuta di un quinto della pensione stessa.
L'iscritto in attivita' di servizio che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute; in tale caso il periodo riscattato si considera utile a pensione soltanto per una aliquota pari al rapporto tra gli importi versati ed il complessivo contributo in una sola volta dovuto ai sensi dell'art. 19.
Quando la domanda di riscatto sia stata presentata successivamente alla data di morte in attivita' di servizio dell'iscritto, il contributo di cui all'art. 19 - dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione - e' ridotto alla meta' qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.
L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate dei contributo che avrebbero dovuta essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma dell'art. 21.
Per le ulteriori rate, l'iscritto che abbia acquistato diritto a pensione, ha la facolta' di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella D unita alla presente legge, oppure di chiedere che la pensione stessa sia ridotta di una quota vitalizia, corrispondente a tale valore capitale, da calcolarsi in base alla tabella C unita alla presente legge; qualora l'iscritto abbia diritto alla indennita' una, volta tanto il predetto valore capitale viene trattenuto in una sola volta.
Nel caso in cui l'iscritto muoia in attivita' di servizio dopo almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda di riscatto e prima dell'integrale versamento del relativo contributo rateale, sul trattamento di quiescenza indiretto si recuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo. Qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la vedova - o gli orfani - con diritto all'indennita' una volta tanto sono tenuti al versamento dell'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data della morte dell'iscritto. La vedova - o gli orfani - cui competa la pensione sono tenuti al versamento della meta' del valore capitale predetto. In tale caso il titolare della pensione puo' ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente con ritenuta di un quinto della pensione stessa.
L'iscritto in attivita' di servizio che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute; in tale caso il periodo riscattato si considera utile a pensione soltanto per una aliquota pari al rapporto tra gli importi versati ed il complessivo contributo in una sola volta dovuto ai sensi dell'art. 19.
Quando la domanda di riscatto sia stata presentata successivamente alla data di morte in attivita' di servizio dell'iscritto, il contributo di cui all'art. 19 - dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione - e' ridotto alla meta' qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.