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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2024, n. 15670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15670 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GE AL, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/08/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzí; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15670 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 13 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a AL GE è stata applicata la misura della custodia in carcere (nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliarì) in , relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reatLdi cui ai capi 1)(art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 416-bis.1 cod. pen.) e 59)(artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 110, 81 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta omessa motivazione da parte della ordinanza genetica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento alle singole posizioni degli indagati, avendo detta ordinanza vagliato il predetto profilo riferendolo a tutti gli indagati senza alcuno specifico riferimento, nonostante - per il ricorrente - vi fosse la specifica rilevante emergenza ricavabile dal certificato penale della assenza di precedenti successivi ai fatti oggetto della ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla dedotta insussistenza della associazione criminosa, emergendone il suo stato in via di formazione e senza operatività e - correlativamente - alla consapevolezza partecipativa del ricorrente, desunta da colloqui in ordine alle forniture di stupefacente ai quali lo stesso ricorrente non ha partecipato né mostrato adesione. Il Tribunale non ha individuato il necessario elemento organizzativo né il contributo dato dal ricorrente alla associazione, limitandosi a individuare caratteri comuni pertinenti a singoli episodi criminosi e non individuando l'impegno reciproco tra i sodali costituente l'accordo associativo. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante della agevolazione mafiosa sulla base congetturale della consapevolezza da parte del ricorrente della destinazione dei proventi del traffico alla consorteria mafiosa che lo controllava secondo una imposizione monopolistica. L'assunto non si confronta con la emergenza secondo la quale il monopolio era stato imposto ai soggetti che avrebbero voluto spacciare sotto comminatoria di pesanti sanzioni personali che, pertanto, doveva far escludere in capo allo spacciatore la convinzione di apportare un vantaggio al sodalizio mafioso e l'effettivo apporto alla stessa compagine. 2.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 non essendosi spiegate (a pg. 2 47 della ordinanza impugnata) le ragioni per le quali i quantitativi di stupefacente indicati siano stati ricevuti tutti i mesi e se il raddoppio della fornitura sia effettivamente avvenuto. 2.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, rispetto alla emergenza che fissava anticipatamente all'anno 2019 la cessazione dell'organismo associativo, essendosi verificato nel 2018 l'arresto dei componenti del Direttorio e nel dicembre del 2019 il rinvenimento di liste presso CC OR UN in cui i presunti grossi spacciatori erano indicati come destinatari di attività estorsiva, così segnandosi un netto distacco delle modalità operative. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico rispetto al corretto giudizio di inammissibilità da parte della ordinanza impugnata della censura difensiva, proposta in sede di riesame, di mancanza di autonoma motivazione sul rilievo del mancato adempimento dell'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'omissione della autonoma motivazione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (v. pg. 12 e ss. della ordinanza impugnata), tenuto conto della trama argomentativa posta a base della sussistenza delle esigenze cautelari riportata nell'ordinanza (v. pg. 8 e ss., ibidem in relazione a pagg. 2401e ss. della ordinanza genetica). 3. Il secondo motivo è manifestamente generico oltre che reiterativo delle censure in fatto alle quali il Tribunale ha dato puntuale e corretta risposta, anche in questo caso stigmatizzando la genericità dei rilievi difensivi (v. pg. 14, ibidem). Quanto alla esistenza della compagine associativa, servente rispetto a quella mafiosa del "sistema Foggia", ne sono richiamati i molteplici e convergenti indici strutturali e soggettivi (v. pg. 14 e ss., ibidem) di cui è precisamente vagliata la congruenza e fondatezza, segnalandone la risalenza e la capacità di rinnovarsi al fine di garantirne la efficienza criminale (v. pg. 23 e ss, ibidem). 3 Quanto alla partecipazione del ricorrente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la censura reitera genericamente le questioni di fatto alle quali la ordinanza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici. Invero, la decisione impugnata rigetta la prospettazione difensiva che faceva leva sulla incompatibilità tra l'imposizione monopolistica delle forniture e l'affectio societatis, sul rilievo che la catena di distribuzione dello stupefacente - alla quale il ricorrente, unitamente al fratello Luca, partecipava in funzione dello smercio dello stupefacente attraverso la continuativa vendita (mezzo chilo di cocaina al mese e, dopo il 17.1.2018, un chilo al mese) - prevedeva un indispensabile collegamento con i vertici del gruppo (v. pg.40 e ss., ibidem) di colui che era un cliente abituale del gruppo, tanto da essergli stato concesso di pagare la cocaina a 55 euro al grammo (v. captazione del 25/1/2017 in cui parla lo Scapece) iessendo indicato tra i grossi spacciatori riforniti da Rodolfo NO, referente della batteria "OR/Pellegrino/Lanza" (v. captazione del 21/10/2017 in cui parla SC ZA a pg. 42 della ordinanza); emergeva, inoltre, l'accordo tra il ricorrente e il sodalizio del versamento mensile di una rata di 6mila euro nella casse dello stesso sodalizio per godere di una più ampia autonomia nell'immissione della cocaina nelle piazze di spaccio (v. pg. 45, ibidem), accordo che doveva essere rimodulato attraverso il versamento di 10mila euro al mese in ragione dei maggiori quantitativi di stupefacente che gli sarebbero stati affidati. La ordinanza registra poi l'intervento di Rodolfo NO in occasione del disposto blocco dei rifornimenti, volto a tutelare i TE GE da escludere da detta decisione, che trova esito positivo con la restituzione delle "liste" a AL GE. Si considera, ancora, in punto di coinvolgimento dei TE GE, il propalato del collaboratore di giustizia CA OS (interrogatorio del 3.1.2020) 1 che dettagliava la partecipazione dei due TE alla consorteria (v. pg. 47 e ss., ibidem), concludendosi per la piena consapevolezza dell'indagato di agire per conto del sodalizio (v. pg. 49 e ss., ibidem). 4. Il terzo motivo in ordine alla aggravante della agevolazione mafiosa è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Alla pertinente deduzione difensiva il Tribunale ha correttamente risposto (v. pg. 53 e ss. della ordinanza) in conformità all'orientamento di legittimità sul rilievo dell'affidamento da parte dei vertici dell'associazione mafiosa al ricorrente dello smercio di grossi quantitativi di cocaina, attraverso la gestione di un'ampia rete di spacciatori al dettaglio, risultando egli nella lista sequestrata ad DR PR e nel manoscritto di CC OR (capoclan della omonima batteria) ed essendo stato riconosciuto dai collaboratori di giustizia come spacciatore intraneo alla organizzazione di stampo mafioso oggetto di indagine. Rapportandosi con ì vertici dell'associazione mafiosa il ricorrente era perfettamente consapevole della 4 destinazione finale dei proventi all'associazione mafiosa che controllava il territorio e l'attività di spaccio 1 imponendo il proprio monopolio. Secondo l'ordinanza, è ineccepibilmente anche provata la capacità del ricorrente di incidere sulle decisioni dei vertici del gruppo (v. citata vicenda del blocco delle forniture), designando la convergenza degli interessi del ricorrente con quelli del gruppo (segnatamente sulla necessità del versamento mensile). La ordinanza, inoltre, smentisce del tutto correttamente la pretesa contraddittorietà della aggravante con l'imposizione del monopolio in considerazione della libera adesione dei sodali, tra i quali il ricorrente, alla associazione criminosa. 5. Il quarto motivo è genericamente proposto rispetto alle ragioni della ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 59) (v. pg. 52 della ordinanza) attraverso il riferimento alle emergenze dichiarative, captative e documentali a carico. 6. Il quinto motivo sulla attualità delle esigenze cautelari è genericamente proposte non solo rispetto al rilievo della sussistenza della doppia presunzione cautelare relativa ma anche sul giudizio in positivo della pericolosità del ricorrente 2- (v. pg. 57 e ss.), p35~ in relazione al rilievo della contestazione "aperta" mossa nella specie e sulla emergenza riscontrata il 2.3.2022 a carico di AB ZA, fratello di SC ZA al vertice del sodalizio e della batteria di appartenenza del ricorrente, subentrato a seguito degli arresti delle precedenti operazioni. Sono poi ineccepibilmente considerate le modalità dei fatti e la pregressa attività di spaccio del ricorrente (desunta dal precedente e carico pendente). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzí; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15670 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 13 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a AL GE è stata applicata la misura della custodia in carcere (nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliarì) in , relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reatLdi cui ai capi 1)(art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 416-bis.1 cod. pen.) e 59)(artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 110, 81 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta omessa motivazione da parte della ordinanza genetica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento alle singole posizioni degli indagati, avendo detta ordinanza vagliato il predetto profilo riferendolo a tutti gli indagati senza alcuno specifico riferimento, nonostante - per il ricorrente - vi fosse la specifica rilevante emergenza ricavabile dal certificato penale della assenza di precedenti successivi ai fatti oggetto della ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla dedotta insussistenza della associazione criminosa, emergendone il suo stato in via di formazione e senza operatività e - correlativamente - alla consapevolezza partecipativa del ricorrente, desunta da colloqui in ordine alle forniture di stupefacente ai quali lo stesso ricorrente non ha partecipato né mostrato adesione. Il Tribunale non ha individuato il necessario elemento organizzativo né il contributo dato dal ricorrente alla associazione, limitandosi a individuare caratteri comuni pertinenti a singoli episodi criminosi e non individuando l'impegno reciproco tra i sodali costituente l'accordo associativo. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante della agevolazione mafiosa sulla base congetturale della consapevolezza da parte del ricorrente della destinazione dei proventi del traffico alla consorteria mafiosa che lo controllava secondo una imposizione monopolistica. L'assunto non si confronta con la emergenza secondo la quale il monopolio era stato imposto ai soggetti che avrebbero voluto spacciare sotto comminatoria di pesanti sanzioni personali che, pertanto, doveva far escludere in capo allo spacciatore la convinzione di apportare un vantaggio al sodalizio mafioso e l'effettivo apporto alla stessa compagine. 2.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 non essendosi spiegate (a pg. 2 47 della ordinanza impugnata) le ragioni per le quali i quantitativi di stupefacente indicati siano stati ricevuti tutti i mesi e se il raddoppio della fornitura sia effettivamente avvenuto. 2.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, rispetto alla emergenza che fissava anticipatamente all'anno 2019 la cessazione dell'organismo associativo, essendosi verificato nel 2018 l'arresto dei componenti del Direttorio e nel dicembre del 2019 il rinvenimento di liste presso CC OR UN in cui i presunti grossi spacciatori erano indicati come destinatari di attività estorsiva, così segnandosi un netto distacco delle modalità operative. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico rispetto al corretto giudizio di inammissibilità da parte della ordinanza impugnata della censura difensiva, proposta in sede di riesame, di mancanza di autonoma motivazione sul rilievo del mancato adempimento dell'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'omissione della autonoma motivazione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (v. pg. 12 e ss. della ordinanza impugnata), tenuto conto della trama argomentativa posta a base della sussistenza delle esigenze cautelari riportata nell'ordinanza (v. pg. 8 e ss., ibidem in relazione a pagg. 2401e ss. della ordinanza genetica). 3. Il secondo motivo è manifestamente generico oltre che reiterativo delle censure in fatto alle quali il Tribunale ha dato puntuale e corretta risposta, anche in questo caso stigmatizzando la genericità dei rilievi difensivi (v. pg. 14, ibidem). Quanto alla esistenza della compagine associativa, servente rispetto a quella mafiosa del "sistema Foggia", ne sono richiamati i molteplici e convergenti indici strutturali e soggettivi (v. pg. 14 e ss., ibidem) di cui è precisamente vagliata la congruenza e fondatezza, segnalandone la risalenza e la capacità di rinnovarsi al fine di garantirne la efficienza criminale (v. pg. 23 e ss, ibidem). 3 Quanto alla partecipazione del ricorrente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la censura reitera genericamente le questioni di fatto alle quali la ordinanza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici. Invero, la decisione impugnata rigetta la prospettazione difensiva che faceva leva sulla incompatibilità tra l'imposizione monopolistica delle forniture e l'affectio societatis, sul rilievo che la catena di distribuzione dello stupefacente - alla quale il ricorrente, unitamente al fratello Luca, partecipava in funzione dello smercio dello stupefacente attraverso la continuativa vendita (mezzo chilo di cocaina al mese e, dopo il 17.1.2018, un chilo al mese) - prevedeva un indispensabile collegamento con i vertici del gruppo (v. pg.40 e ss., ibidem) di colui che era un cliente abituale del gruppo, tanto da essergli stato concesso di pagare la cocaina a 55 euro al grammo (v. captazione del 25/1/2017 in cui parla lo Scapece) iessendo indicato tra i grossi spacciatori riforniti da Rodolfo NO, referente della batteria "OR/Pellegrino/Lanza" (v. captazione del 21/10/2017 in cui parla SC ZA a pg. 42 della ordinanza); emergeva, inoltre, l'accordo tra il ricorrente e il sodalizio del versamento mensile di una rata di 6mila euro nella casse dello stesso sodalizio per godere di una più ampia autonomia nell'immissione della cocaina nelle piazze di spaccio (v. pg. 45, ibidem), accordo che doveva essere rimodulato attraverso il versamento di 10mila euro al mese in ragione dei maggiori quantitativi di stupefacente che gli sarebbero stati affidati. La ordinanza registra poi l'intervento di Rodolfo NO in occasione del disposto blocco dei rifornimenti, volto a tutelare i TE GE da escludere da detta decisione, che trova esito positivo con la restituzione delle "liste" a AL GE. Si considera, ancora, in punto di coinvolgimento dei TE GE, il propalato del collaboratore di giustizia CA OS (interrogatorio del 3.1.2020) 1 che dettagliava la partecipazione dei due TE alla consorteria (v. pg. 47 e ss., ibidem), concludendosi per la piena consapevolezza dell'indagato di agire per conto del sodalizio (v. pg. 49 e ss., ibidem). 4. Il terzo motivo in ordine alla aggravante della agevolazione mafiosa è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Alla pertinente deduzione difensiva il Tribunale ha correttamente risposto (v. pg. 53 e ss. della ordinanza) in conformità all'orientamento di legittimità sul rilievo dell'affidamento da parte dei vertici dell'associazione mafiosa al ricorrente dello smercio di grossi quantitativi di cocaina, attraverso la gestione di un'ampia rete di spacciatori al dettaglio, risultando egli nella lista sequestrata ad DR PR e nel manoscritto di CC OR (capoclan della omonima batteria) ed essendo stato riconosciuto dai collaboratori di giustizia come spacciatore intraneo alla organizzazione di stampo mafioso oggetto di indagine. Rapportandosi con ì vertici dell'associazione mafiosa il ricorrente era perfettamente consapevole della 4 destinazione finale dei proventi all'associazione mafiosa che controllava il territorio e l'attività di spaccio 1 imponendo il proprio monopolio. Secondo l'ordinanza, è ineccepibilmente anche provata la capacità del ricorrente di incidere sulle decisioni dei vertici del gruppo (v. citata vicenda del blocco delle forniture), designando la convergenza degli interessi del ricorrente con quelli del gruppo (segnatamente sulla necessità del versamento mensile). La ordinanza, inoltre, smentisce del tutto correttamente la pretesa contraddittorietà della aggravante con l'imposizione del monopolio in considerazione della libera adesione dei sodali, tra i quali il ricorrente, alla associazione criminosa. 5. Il quarto motivo è genericamente proposto rispetto alle ragioni della ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 59) (v. pg. 52 della ordinanza) attraverso il riferimento alle emergenze dichiarative, captative e documentali a carico. 6. Il quinto motivo sulla attualità delle esigenze cautelari è genericamente proposte non solo rispetto al rilievo della sussistenza della doppia presunzione cautelare relativa ma anche sul giudizio in positivo della pericolosità del ricorrente 2- (v. pg. 57 e ss.), p35~ in relazione al rilievo della contestazione "aperta" mossa nella specie e sulla emergenza riscontrata il 2.3.2022 a carico di AB ZA, fratello di SC ZA al vertice del sodalizio e della batteria di appartenenza del ricorrente, subentrato a seguito degli arresti delle precedenti operazioni. Sono poi ineccepibilmente considerate le modalità dei fatti e la pregressa attività di spaccio del ricorrente (desunta dal precedente e carico pendente). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2024.