Art. 7. (Organizzazione dei servizi centrali)
E istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.
E istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.