CASS
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
Commentario • 1
- 1. Applicazione retroattiva della particolare tenuità del fattoAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 15 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2024, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI SO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 5113 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 giugno 2023, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato OM Migliaccio alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., per essersi impossessato, senza essere munito di licenza di caccia, di due cardellini selvatici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato 2. Avverso la suindicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Raffaele Quaranta, affidando le proprie censure ad un unico motivo, enunciato nei limiti richilesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la censura con la quale si invocava l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ora consentita anche in relazione alla fattispecie di furto mono-aggravato, a seguito delle innovazioni di cui al d.lgs. n. 150 del 2022. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivc al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come è noto, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui dall'art. 131-bis cod. pen., è stata modificata dall'art. 1, comma 1 lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale ha ampliato l'ambito di operatività dell'istituto, prevedendo nuovi limiti edittali (pena detentiva non superiore nel minimo a due anni) cui ancorare l'applicabilità della norma. Questa Corte di Cassazione ha risolto positivamente la questione dell'applicabilità retroattiva della nuova formulazione dell'art. 131-bis cod. pen. ai fatti di reato 2 commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma e, dunque, anche al delitto di furto aggravato ex art. 624 e 625 n.7 cod. pen., accertato a carico del ricorrente: il furto aggravato è, infatti, punito con la reclusione da due a sei anni, con pena contenuta, nel minimo, nel nuovo limite edittale di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Cfr. Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 28424102 che ha affermato che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza;
Sez. 4 n. 17190 del 16/03/2023 Rv. 284606). Avendo la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto natura sostanziale, ad essa si applica pacificamente il regime della retroattività della norma penale più favorevole previsto dagli artt. 2, comma 4 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. (cfr. altresì Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593-01). D'altra parte, per costante giurisprudenza di questa Corte, c:ome argomenta anche il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Francesca Loy, nella requisitoria scritta, l'istituto in esame richiede una valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 comma 1 cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibili, dell'entità del danno o del pericolo e - dopo le modifiche ad opera della Riforma Cartabia - anche della condotta successiva al reato. Ne deriva pacificamente che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e che non può essere sindacata da questa Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Cit. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41855 del 13.09.2023, dep. in 16/10/2023). Nel caso in esame, l'applicabilità dell'istituto veniva esclusa dal giudice di primo grado esclusivamente a causa dei limiti edittali previsti per il furto aggravato, non compatibili con la sfera di operatività dell'art. 131-bis nella sua formulazione anteriore alla riforma Cartabia. In secondo grado, la Corte territoriale confermava la sentenza impugnata, senza avvedersi della sopravvenuta sussistenza dei profili edittali legittimanti l'applicabilità della fattispecie in esame - applicabilità peraltro invocata dalla difesa nell'atto di appello sia pure in relazione alla fattispecie meno grave della contravvenzione di cui all'art. 30 della legge 157/92 e secondo quanto si rappresenta ribadita in sede di conclusioni dinanzi alla Corte di appello alla luce della sopravvenuta modifica normativa dell'art. 131-bis. Sicché la Corte di appello a fronte dell'espressa sollecitazione da parte della difesa avrebbe dovuto pronunciarsi al riguardo. 3 La motivazione sul punto viene invece del tutto omessa, Pertanto, nel caso di specie, in ogni caso il giudice di appello si sarebbe dovuto pronunciare sul punto specifico, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza d'appello, indicando anche i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva deve essere accolto (Sez. 6, Sentenza n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 - 01), mancando qualsiasi motivazione in ordine alle connotazioni di concreta offensività della condotta ascritta all'imputato. Ne discende che la sentenza merita di essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, affinché questa verifichi la sussistenza dei presupposti di merito legittimanti il riconoscimento dell'invoc:ata causa di non punibilità.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 7/12/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 5113 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 giugno 2023, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato OM Migliaccio alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., per essersi impossessato, senza essere munito di licenza di caccia, di due cardellini selvatici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato 2. Avverso la suindicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Raffaele Quaranta, affidando le proprie censure ad un unico motivo, enunciato nei limiti richilesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la censura con la quale si invocava l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ora consentita anche in relazione alla fattispecie di furto mono-aggravato, a seguito delle innovazioni di cui al d.lgs. n. 150 del 2022. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivc al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come è noto, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui dall'art. 131-bis cod. pen., è stata modificata dall'art. 1, comma 1 lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale ha ampliato l'ambito di operatività dell'istituto, prevedendo nuovi limiti edittali (pena detentiva non superiore nel minimo a due anni) cui ancorare l'applicabilità della norma. Questa Corte di Cassazione ha risolto positivamente la questione dell'applicabilità retroattiva della nuova formulazione dell'art. 131-bis cod. pen. ai fatti di reato 2 commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma e, dunque, anche al delitto di furto aggravato ex art. 624 e 625 n.7 cod. pen., accertato a carico del ricorrente: il furto aggravato è, infatti, punito con la reclusione da due a sei anni, con pena contenuta, nel minimo, nel nuovo limite edittale di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Cfr. Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 28424102 che ha affermato che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza;
Sez. 4 n. 17190 del 16/03/2023 Rv. 284606). Avendo la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto natura sostanziale, ad essa si applica pacificamente il regime della retroattività della norma penale più favorevole previsto dagli artt. 2, comma 4 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. (cfr. altresì Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593-01). D'altra parte, per costante giurisprudenza di questa Corte, c:ome argomenta anche il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Francesca Loy, nella requisitoria scritta, l'istituto in esame richiede una valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 comma 1 cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibili, dell'entità del danno o del pericolo e - dopo le modifiche ad opera della Riforma Cartabia - anche della condotta successiva al reato. Ne deriva pacificamente che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e che non può essere sindacata da questa Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Cit. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41855 del 13.09.2023, dep. in 16/10/2023). Nel caso in esame, l'applicabilità dell'istituto veniva esclusa dal giudice di primo grado esclusivamente a causa dei limiti edittali previsti per il furto aggravato, non compatibili con la sfera di operatività dell'art. 131-bis nella sua formulazione anteriore alla riforma Cartabia. In secondo grado, la Corte territoriale confermava la sentenza impugnata, senza avvedersi della sopravvenuta sussistenza dei profili edittali legittimanti l'applicabilità della fattispecie in esame - applicabilità peraltro invocata dalla difesa nell'atto di appello sia pure in relazione alla fattispecie meno grave della contravvenzione di cui all'art. 30 della legge 157/92 e secondo quanto si rappresenta ribadita in sede di conclusioni dinanzi alla Corte di appello alla luce della sopravvenuta modifica normativa dell'art. 131-bis. Sicché la Corte di appello a fronte dell'espressa sollecitazione da parte della difesa avrebbe dovuto pronunciarsi al riguardo. 3 La motivazione sul punto viene invece del tutto omessa, Pertanto, nel caso di specie, in ogni caso il giudice di appello si sarebbe dovuto pronunciare sul punto specifico, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza d'appello, indicando anche i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva deve essere accolto (Sez. 6, Sentenza n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 - 01), mancando qualsiasi motivazione in ordine alle connotazioni di concreta offensività della condotta ascritta all'imputato. Ne discende che la sentenza merita di essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, affinché questa verifichi la sussistenza dei presupposti di merito legittimanti il riconoscimento dell'invoc:ata causa di non punibilità.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 7/12/2023.