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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4224/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4224/2025 V.G. promossa da:
nata a [...], il [...] (CF ) ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.to FELICI Antonello;
e nato a [...] il [...] (CF Controparte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. RINALDI Giorgio;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 29/05/2014 con rito concordatario, che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1.La figlia minore sarà collocata presso la madre nella casa di Roma Persona_1 CP_2 alla Via Gioacchino Russo 19, scala B int.9 – 00132 Roma e l'affido della stessa sarà condiviso tra i genitori che ne avranno eguale responsabilità;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, previo avviso e compatibilmente con le sue esigenze e, comunque, almeno due pomeriggi a settimana nonché, dal venerdì alla domenica a settimane alterne con la madre;
inoltre, il padre terrà con sé la figlia per la metà delle vacanze scolastiche, natalizie, pasquali, mentre per quelle estive almeno
15 giorni consecutivamente, con facoltà di concordare con la madre ogni altra condizione, nell'interesse della minore
1 3. La casa familiare sita in Roma alla Via Mamoiada 2 in comproprietà del marito (nella quota pari al 50% pro – indiviso), viene assegnata al Signor e la moglie se ne Controparte_2 allontanerà entro il 15 aprile 2025 trasferendosi ad abitare in Roma alla Via alla Via
Gioacchino Russo 19, scala B int.9 – 00132 Roma. Entro la suddetta data la signora CP_1 provvederà all'asporto di tutti i propri indumenti ed effetti personali.
4. Il padre verserà al coniuge, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00. Somma, la suddetta, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, a partire dal mese di Maggio 2025;
5. Entrambi i genitori sosterranno, ciascuno al 50%, le spese straordinarie relative alla figlia, così come indicate ed approvate al Tribunale di Roma nel Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui: sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera 4 autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto) c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o 5 private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
2 6. Ciascun genitore, nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, ne seguirà sia l'espletamento dei compiti scolastici che lo svolgimento delle attività sportive e culturali previste in tali giorni, o provvederà ad accompagnarla alle visite mediche programmate.
• I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla e' da ciascuno di essi dovuto all'altro a titolo di proprio mantenimento
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia, ferma restando la valenza meramente negoziale delle eventuali pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Controparte_1
28/09/1981 (CF ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
29.08.1980 (CF alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si C.F._2 intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014 atto n. 00173 parte II, serie A02);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09/07/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4224/2025 V.G. promossa da:
nata a [...], il [...] (CF ) ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.to FELICI Antonello;
e nato a [...] il [...] (CF Controparte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. RINALDI Giorgio;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 29/05/2014 con rito concordatario, che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1.La figlia minore sarà collocata presso la madre nella casa di Roma Persona_1 CP_2 alla Via Gioacchino Russo 19, scala B int.9 – 00132 Roma e l'affido della stessa sarà condiviso tra i genitori che ne avranno eguale responsabilità;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, previo avviso e compatibilmente con le sue esigenze e, comunque, almeno due pomeriggi a settimana nonché, dal venerdì alla domenica a settimane alterne con la madre;
inoltre, il padre terrà con sé la figlia per la metà delle vacanze scolastiche, natalizie, pasquali, mentre per quelle estive almeno
15 giorni consecutivamente, con facoltà di concordare con la madre ogni altra condizione, nell'interesse della minore
1 3. La casa familiare sita in Roma alla Via Mamoiada 2 in comproprietà del marito (nella quota pari al 50% pro – indiviso), viene assegnata al Signor e la moglie se ne Controparte_2 allontanerà entro il 15 aprile 2025 trasferendosi ad abitare in Roma alla Via alla Via
Gioacchino Russo 19, scala B int.9 – 00132 Roma. Entro la suddetta data la signora CP_1 provvederà all'asporto di tutti i propri indumenti ed effetti personali.
4. Il padre verserà al coniuge, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00. Somma, la suddetta, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, a partire dal mese di Maggio 2025;
5. Entrambi i genitori sosterranno, ciascuno al 50%, le spese straordinarie relative alla figlia, così come indicate ed approvate al Tribunale di Roma nel Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui: sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera 4 autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto) c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o 5 private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
2 6. Ciascun genitore, nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, ne seguirà sia l'espletamento dei compiti scolastici che lo svolgimento delle attività sportive e culturali previste in tali giorni, o provvederà ad accompagnarla alle visite mediche programmate.
• I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla e' da ciascuno di essi dovuto all'altro a titolo di proprio mantenimento
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia, ferma restando la valenza meramente negoziale delle eventuali pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Controparte_1
28/09/1981 (CF ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
29.08.1980 (CF alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si C.F._2 intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014 atto n. 00173 parte II, serie A02);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09/07/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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