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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2024, n. 15913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15913 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SH DA UH HM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata in 6 aprile 2021 dal Tribunale di Bologna nei confronti dell'imputato, condannato alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita aggravata. 2. Partendo dalla premessa che non ci si trovi di fronte ad una "doppia conforme" per i differenti percorsi motivazionali posti a base delle due decisioni, il ricorso lamenta innanzi tutto la erronea ricostruzione della vicenda proponendo una differente ricostruzione dei fatti. Si deduce carenza dell'elemento soggettivo, non essendovi stata in capo all'imputato alcuna intenzione di appropriarsi del bene, ed altresì dell'elemento oggettivo poiché non vi era il fine di ricavare un profitto. Assente è poi la aggravante contestata non essendovi prova che l'imputato avesse la qualifica di venditore professionale di beni antichi. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'articolo 192 dello stesso codice non essendovi stata alcuna indicazione circa i Penale Sent. Sez. 2 Num. 15913 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2023 risultati acquisiti ed i criteri adottati nella valutazione della prova testimoniale della persona offesa. 4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (articoli 129, 157, 158, 159 e seguenti c.p.) per l'intervenuta prescrizione del fatto e per mancanza della condizione di procedibilità (querela). 5. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti del danno di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche. 6. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati e va pertanto dichiarato inammissibile. In via preliminare ed in linea generale, la Corte evidenzi che il ricorso è formulato in maniera confusa, con erronei e talora assenti riferimenti alle norme che si assumono violate (es., nel primo e nel terzo motivo), senza chiarire i temi affrontati, alternando senza una logica apparente questioni attinenti al fatto a considerazioni di diritto, saltando da un tema all'altro senza seguire un filo logico congruente. Ad aggiunge confusione v'è poi un'ampia trattazione del fatto inserita tra pagina 3 e pagina 6, introdotta da un enfatico 'RITENUTO IN FATTO' ma priva di conclusioni in riferimento alla motivazione contestata. 2. Questa premessa sulla tecnica redazionale del ricorso era necessaria poiché la medesima confusione si ritrova sul piano concettuale: i motivi di ricorso sono prevalentemente incentrati su questioni di fatto, cioè relative al merito, che esulano dal giudizio di legittimità o che sono formulati per profili non consentiti;
infine alcuni motivi afferiscono a questioni che non sono state trattate in appello e che quindi, non essendo state in tale sede devoluti, non possono essere esaminate in questa sede. 3. Per cercare di dar ordine alla materia, si deve iniziare dall'esame dei primi due motivi. Essi consistono in censure afferenti alla ricostruzione del fatto, senza attingere ad alcuno dei profili (dettati dall'art.606 lett. e) c.p.p.) che sono i soli consentiti in questa sede. I motivi offrono una ricostruzione alternativa del fatto, nonostante la Cassazione non sia un terzo giudice del merito. In altre parole, i due motivi pretendono di ottenere una ulteriore rivalutazione del fatto, al fine di conseguire un terzo grado di giudizio. Tuttavia, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello. Pertanto, i motivi sono privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Come già detto, il ricorrente critica la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale. La valutazione delle 2 f prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, a meno che ricorrano mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ciò che nel caso in esame deve escludersi e, a ben vedere, non è nemmeno dedotto. E' stato più volte affermato che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n. 47289/2003, Rv. 226074). Nel caso di specie i giudici d'appello hanno ampiamente motivato su ogni aspetto della vicenda, ed in particolare sui passaggi chiave per l'affermazione di responsabilità, quali il valore della testimonianza della persona offesa, la scrittura intervenuta tra le parti (il 'bigliettino'), la ritenzione dei beni nonostante le richieste della donna, la destinazione delle poltroncine "anni '30" (da porre in vendita e non da portare in discarica) fornendo un quadro completo della vicenda. 4. Il motivo inerente alla prescrizione è manifestamente infondato poiché confonde il momento della consegna dei mobili all'imputato (avvenuto appunto a dicennbre 2015) con l'epoca della mancata restituzione (inizio 2017). Quanto poi al profilo inerente alla tardività della querela, esso non è stato oggetto di motivo di appello ed esula pertanto dal devoluto. Trova infatti applicazione la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). 5. Non possono trovare ingresso in questa sede nemmeno le doglianze oggetto del quarto ed ultimo motivo, per una pluralità di ragioni. Si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti della particolare tenuità del danno (art.62 n.4 c.p.) e delle attenuanti generiche (art.62 bis c.p.). Per come formulato (senza alcuna specifica indicazione delle ragioni per cui il danno sarebbe da considerare di particolare tenuità ovvero delle specifiche ragioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche), il motivo era generico fin dall'appello e 3 quindi destinato all'inammissibilità fin da quel grado. Occorre infatti ribadire il principio per cui è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). Last but not the least, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il motivo è generico altresì perché non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, ove il tema viene succintamente ma adeguatamente trattato (pg.9), osservandosi ivi che non erano emersi elementi idonei a giustificare il beneficio richiesto. Con tale affermazione è soddisfatto lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene sufficiente, ai fini della negazione delle circostanze attenuanti generiche, il riferimento all'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Ciò, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata in 6 aprile 2021 dal Tribunale di Bologna nei confronti dell'imputato, condannato alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita aggravata. 2. Partendo dalla premessa che non ci si trovi di fronte ad una "doppia conforme" per i differenti percorsi motivazionali posti a base delle due decisioni, il ricorso lamenta innanzi tutto la erronea ricostruzione della vicenda proponendo una differente ricostruzione dei fatti. Si deduce carenza dell'elemento soggettivo, non essendovi stata in capo all'imputato alcuna intenzione di appropriarsi del bene, ed altresì dell'elemento oggettivo poiché non vi era il fine di ricavare un profitto. Assente è poi la aggravante contestata non essendovi prova che l'imputato avesse la qualifica di venditore professionale di beni antichi. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'articolo 192 dello stesso codice non essendovi stata alcuna indicazione circa i Penale Sent. Sez. 2 Num. 15913 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2023 risultati acquisiti ed i criteri adottati nella valutazione della prova testimoniale della persona offesa. 4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (articoli 129, 157, 158, 159 e seguenti c.p.) per l'intervenuta prescrizione del fatto e per mancanza della condizione di procedibilità (querela). 5. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti del danno di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche. 6. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati e va pertanto dichiarato inammissibile. In via preliminare ed in linea generale, la Corte evidenzi che il ricorso è formulato in maniera confusa, con erronei e talora assenti riferimenti alle norme che si assumono violate (es., nel primo e nel terzo motivo), senza chiarire i temi affrontati, alternando senza una logica apparente questioni attinenti al fatto a considerazioni di diritto, saltando da un tema all'altro senza seguire un filo logico congruente. Ad aggiunge confusione v'è poi un'ampia trattazione del fatto inserita tra pagina 3 e pagina 6, introdotta da un enfatico 'RITENUTO IN FATTO' ma priva di conclusioni in riferimento alla motivazione contestata. 2. Questa premessa sulla tecnica redazionale del ricorso era necessaria poiché la medesima confusione si ritrova sul piano concettuale: i motivi di ricorso sono prevalentemente incentrati su questioni di fatto, cioè relative al merito, che esulano dal giudizio di legittimità o che sono formulati per profili non consentiti;
infine alcuni motivi afferiscono a questioni che non sono state trattate in appello e che quindi, non essendo state in tale sede devoluti, non possono essere esaminate in questa sede. 3. Per cercare di dar ordine alla materia, si deve iniziare dall'esame dei primi due motivi. Essi consistono in censure afferenti alla ricostruzione del fatto, senza attingere ad alcuno dei profili (dettati dall'art.606 lett. e) c.p.p.) che sono i soli consentiti in questa sede. I motivi offrono una ricostruzione alternativa del fatto, nonostante la Cassazione non sia un terzo giudice del merito. In altre parole, i due motivi pretendono di ottenere una ulteriore rivalutazione del fatto, al fine di conseguire un terzo grado di giudizio. Tuttavia, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello. Pertanto, i motivi sono privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Come già detto, il ricorrente critica la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale. La valutazione delle 2 f prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, a meno che ricorrano mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ciò che nel caso in esame deve escludersi e, a ben vedere, non è nemmeno dedotto. E' stato più volte affermato che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n. 47289/2003, Rv. 226074). Nel caso di specie i giudici d'appello hanno ampiamente motivato su ogni aspetto della vicenda, ed in particolare sui passaggi chiave per l'affermazione di responsabilità, quali il valore della testimonianza della persona offesa, la scrittura intervenuta tra le parti (il 'bigliettino'), la ritenzione dei beni nonostante le richieste della donna, la destinazione delle poltroncine "anni '30" (da porre in vendita e non da portare in discarica) fornendo un quadro completo della vicenda. 4. Il motivo inerente alla prescrizione è manifestamente infondato poiché confonde il momento della consegna dei mobili all'imputato (avvenuto appunto a dicennbre 2015) con l'epoca della mancata restituzione (inizio 2017). Quanto poi al profilo inerente alla tardività della querela, esso non è stato oggetto di motivo di appello ed esula pertanto dal devoluto. Trova infatti applicazione la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). 5. Non possono trovare ingresso in questa sede nemmeno le doglianze oggetto del quarto ed ultimo motivo, per una pluralità di ragioni. Si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti della particolare tenuità del danno (art.62 n.4 c.p.) e delle attenuanti generiche (art.62 bis c.p.). Per come formulato (senza alcuna specifica indicazione delle ragioni per cui il danno sarebbe da considerare di particolare tenuità ovvero delle specifiche ragioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche), il motivo era generico fin dall'appello e 3 quindi destinato all'inammissibilità fin da quel grado. Occorre infatti ribadire il principio per cui è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). Last but not the least, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il motivo è generico altresì perché non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, ove il tema viene succintamente ma adeguatamente trattato (pg.9), osservandosi ivi che non erano emersi elementi idonei a giustificare il beneficio richiesto. Con tale affermazione è soddisfatto lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene sufficiente, ai fini della negazione delle circostanze attenuanti generiche, il riferimento all'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Ciò, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 novembre 2023