Art. 45. (Qualifiche e profili professionali)
Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalita' di cui all' articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e' nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge.
Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalita' di cui all' articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e' nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge.