TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37864 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA
- nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Annibale Falato, giusta procura rilasciata in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...], , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Barbara Conforti, giusta procura rilasciata in atti;
-resistente- NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 23.01.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in Roma in data 10.12.1994 con CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1994, Atto
1748, Parte II, Serie A02), dal quale era nato il figlio (08.01.1999); nel corso degli Per_1 anni il rapporto coniugale era entrato in crisi, venendo meno la comunione materiale e spirituale, tanto che essi decidevano di separarsi;
con sentenza n. 8954/2021 pubbl. il 24/05/2021 RG n. 7231/2016 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione dei coniugi determinando un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € Per_1
250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un contributo di € 250 mensili per il mantenimento della moglie, alla quale veniva assegnata la casa familiare attesa la convivenza con il figlio non indipendente economicamente;
successivamente alla pronuncia della separazione, le condizioni di moglie e figlio erano mutate;
il ragazzo aveva iniziato a svolgere dei lavori saltuari, ricoprendo diverse mansioni come magazziniere, addetto alle pulizie e vigilante presso ditte di sicurezza private, costituendo un proprio nucleo familiare (divenendo padre nel luglio del 2022); la signora invece, CP_1 dal settembre 2018, iniziava una stabile relazione sentimentale con con Persona_2 il quale iniziava una convivenza nella ex casa familiare. Oltre a ciò, il ricorrente rappresentava che nel corso degli anni egli stesso aveva avuto seri problemi di salute e aveva costituito un nuovo nucleo familiare dal quale erano nati altri due figli. Chiedeva quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, la revoca dell'assegnazione della casa familiare (sita in - Roma, Via Angelo Aliprandi, 12 int.2) e dell'assegno sia per Pt_2 il mantenimento di sia per la moglie. Per_1
Si costituiva in giudizio la quale, aderendo alla domanda di divorzio, CP_1 contestava di contro quanto ex adverso rappresentato, evidenziando al contrario che, durante la vita matrimoniale, si era occupata in via esclusiva della gestione, accudimento e crescita del figlio . Pertanto, chiedeva la conferma delle statuizioni separative, Per_1 nella specie: l'assegnazione della casa coniugale, ove viveva unitamente al figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, nonché la conferma del contributo per il mantenimento di di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
un assegno divorzile dell'importo di € 500 mensili ovvero, in caso di revoca della assegnazione della casa familiare, un assegno divorzile di € 1.000 mensili.
Con provvedimento del 26.01.2023 il Presidente f.f., in parziale modifica dei provvedimenti della separazione, avuto riguardo degli elementi complessivamente acquisiti (età del figlio, diventato a sua volta padre, lavori svolti, costituzione di un nuovo nucleo familiare), revocava l'assegno di mantenimento paterno per a far data dal Per_1 mese di febbraio 2023 e confermava per il resto le statuizioni separative. Con provvedimento del 11.05.2023 il Giudice revocava l'assegnazione della casa coniugale (sita in Roma, via Angelo Alibrandi 12, int. 2) alla signora stante la CP_1 richiesta in tal senso del sig. e la raggiunta autosufficienza economica del figlio, Pt_1
e aumentava l'assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della signora CP_1 a € 400, con decorrenza dall'effettivo rilascio della casa;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e riservava la causa in decisione sullo status. Con sentenza non definitiva sullo status n. 8414/2023 pubbl. il 29/05/2023, questo
Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. All'udienza del 25.10.2023 il GI ammetteva l'interrogatorio formale della signora CP_1 sui capi indicati da parte ricorrente (memoria ex art. 183 co 6 cpc), ammetteva la prova per testi articolata da parte resistente (capi 1,2,3,4, della sua memoria ex art. 183 co 6 cpc), delegando per l'espletamento dell'interrogatorio e delle prove il GOP. Espletato l'interrogatorio di parte resistente (udienza del 16.01.2023) nonché l'audizione dei testi sulle prove ammesse (udienza del 20.02.2024), all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024, il g.i., ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 8414/2023 pubbl. il 29/05/2023)
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella relativa al riconoscimento di un assegno divorzile così come richiesto dalla signora contestato CP_1 dal sig. non essendoci ulteriori questioni riguardanti il figlio , Pt_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, stante espressa rinuncia da parte della resistente all'assegno già nella precisazione delle conclusioni.
Il figlio
Le parti sono genitori di (1999). Per_1
Come emerso dalle prospettazioni e dai documenti depositati, è entrato nel mondo Per_1 del lavoro, acquisendo una propria autosufficienza economica, costituendo un proprio nucleo familiare (da diversi anni svolge lavori sia pure non continuativi, lavorando pe ATA Airport S.p.A., contratto di apprendistato presso la ditta “Il Bagno” s.r.l.s. ,in qualità di autista, Cooperativa di servizi Coop Lazio Nord, in qualità di magazziniere,
[...]
. Dato ciò, il Collegio dichiara cessato l'obbligo del padre di corrispondere CP_2 alla madre il contributo per il mantenimento del figlio, a far data dal mese di febbraio
2023, con conferma dei provvedimenti provvisori già adottati.
La casa familiare Con ordinanza del 11.05.2023 il Giudice Istruttore revocava l'assegnazione della casa familiare a CP_1
Difatti, per pacifica giurisprudenza, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole.
Nel caso di cui ci si occupa , inizialmente collocato nella casa familiare con la Per_1 madre, ha costituito un proprio nucleo familiare, divenendo a sua volta genitore. Sulla scorta delle sopra descritte considerazioni, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda e anche la domanda formulata tardivamente dal sig. di assegnazione a lui della Pt_1 casa va respinta. Sul tema, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 6979 del 22.03.2007 si è espressa nella maniera seguente: “Se, infatti, il previgente art. 155 c.c. e il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione, e l'art. 6 della Legge sul Divorzio, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare - sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi - appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento. Ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione
o quale componente dell'assegno di mantenimento”.
Assegno divorzile Con ordinanza del 26.01.2023 il Presidente f.f. confermava l'assegno per il mantenimento della moglie di € 250. Successivamente, con provvedimento dell'11.05.2023, a seguito della revoca dell'assegnazione della casa familiare alla signora il giudice istruttore, CP_1 in parziale modifica delle statuizioni separative, rideterminava il quantum di mantenimento nella somma mensile di € 400, a far data dall'effettivo rilascio della casa. Visto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 8414/2023 pubbl. il 29/05/2023), è stato pronunciato il divorzio tra le parti, va ora esaminata la domanda di assegno divorzile chiesto dalla signora nella misura di € 500 ovvero nella maggior misura di € 1.000, CP_1 una volta rilasciata la casa familiare.
Il Collegio osserva che la domanda di assegno divorzile è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere disattesa. In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi e accertare la situazione economico-reddituale delle parti.
Il sig. svolge la professione di operaio ex Alitalia, dichiara un reddito mensile Pt_1 netto di € 1.300 (per 14 mensilità), ma ha omesso di produrre i redditi degli ultimi tre anni, richiesti nel decreto di fissazione di udienza. E' proprietario di due immobili (in via Angelo Alibrandi 10 e 12), uno locato dal quale percepisce un reddito mensile di € 550 mensili, mentre l'altro lasciato in godimento gratuito alla sorella (in cambio CP_3 della casa ex familiare di proprietà della sorella). Il signor è altresì gravato da un Pt_1 finanziamento (per un ammontare di circa € 37.000), acceso per far fronte alle spese di ristrutturazione di uno degli immobili di sua proprietà, e vive assieme alla sua nuova compagna, (anch'essa dipendente a tempo indeterminato della compagnia Testimone_1 Aviapatner presso l'Aeroporto di Fiumicino, con uno stipendio mensile, per 14 mensilità, di circa € 1.200), e ai due figli, di tenera età, in un immobile di proprietà esclusiva della predetta (sito in Roma alla Via Orazio Console, 9). All'udienza del 24.01.2023 il ricorrente ha dichiarato di essere invalido al 100% (in quanto malato oncologico), vivendo dell'indennità di invalidità, dovendo far fronte a spese per l'acquisto di medicinali e usufruire di assistenza di diverso tipo.
Di contro la signora ha dichiarato di essersi sempre occupata della casa e del figlio, CP_1 svolgendo lavori saltuari a chiamata nel settore delle pulizie, guadagnando circa € 300 mensili.
Dalla documentazione versata in atti non è stato tuttavia possibile effettuare una ricostruzione compiuta della situazione delle parti. Difatti, il signor – durante il Pt_1 procedimento – non ha documentato la propria situazione patrimoniale e reddituale, né tantomeno le indennità percepite, se non in maniera generica, limitandosi a indicare la rendita netta INAIL percepita per infortunio sul lavoro ammontante a circa € 500 (all. 6 fascicolo ricorrente), non consentendo una precisa ricostruzione circa la propria capacità patrimoniale. Non ci conosce peraltro l'indennità Inps percepita dal canto suo, che pure ha negato lo svolgimento di una stabile attività CP_1 lavorativa, dichiarando di svolgere solo lavori saltuari, è stata vista dai vicini uscire e rientrare in casa tutti i giorni negli stessi orari, modalità di vita compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Con riguardo all'apporto di durante la vita matrimoniale (circa 22 anni) alla CP_1 gestione e accudimento del figlio, si evidenzia che tale circostanza non è stata contestata dal ed è stata altresì confermata durante l'istruttoria effettuata, all'udienza del Pt_1
20/2/2024, dapprima dalla sorella della resistente, (la quale dichiarava che Parte_3
“... nel corso del matrimonio, in accordo con il marito, si è occupata CP_1 esclusivamente della famiglia e della gestione della casa coniugale. Tanto so in quanto
... ero presente quando lui lo ha dichiarato …nel corso del matrimonio si è CP_1 sempre occupata del figlio , accompagnandolo e riprendendolo da scuola, dagli Per_1 allenamenti di calcio, dalle feste con gli amici e da qualunque altra attività lo riguardasse... so che il marito lavorava e quindi era lei che si occupava di tutto... è vero che nel corso del matrimonio si è sempre occupata del figlio , CP_1 Per_1 seguendolo nello svolgimento dei compiti e nell'andamento scolastico, partecipando periodicamente ai colloqui con gli insegnanti. Tanto so in quanto ... ed è capitato qualche volta di andare a casa loro e vederla che aiutava il figlio...è vero che nel corso del matrimonio ha sempre seguito personalmente le vicende mediche che CP_1 riguardavano il figlio ... Tanto so in quanto ... alcune volte sono andata anche io Per_1 con lei a sottoporre il figlio alle visite mediche”), nonché dal cognato della resistente,
. Testimone_2
Va tuttavia evidenziato che non si può affermare, che la gestione del figlio abbia comportato per la signora sacrifici lavorativi atteso che il basso livello di istruzione (terza media) è indicativo dell'assenza di una rinuncia a prospettive professionali sacrificate, come confermato dal fatto che, al momento della separazione, la signora era in età ancora giovane ma non si è utilmente reimpiegata nel mondo del lavoro.
Sulla scorta delle predette evidenze istruttorie, deve ritenersi che manchi il presupposto di natura compensativa e che deve escludersi il presupposto assistenziale dell'assegno divorzile per il requisito della convivenza. Risulta che la donna abbia una nuova relazione che presenta caratteri di stabilità; la circostanza è stata oggetto di prova testimoniale (cfr. verbale del 20.02.2024) il teste ha riferito: “è vero che la signora ed il Testimone_3 CP_1 signor , dal 2018, vivono stabilmente insieme presso la casa di Via Persona_2
Angelo Aliprandi n.12. tanto so in quanto abito nel palazzo di fronte e li conosco personalmente dal 2016 o 2017. ADR quando li vedo sono insieme;
li vedo insieme due
o tre volte la settimana”. La teste ”è vero che la signora Testimone_4 CP_1 ed il signor , dal 2018, vivono stabilmente insieme presso la casa di Via Persona_2
Angelo Aliprandi n.12. Tanto so in quanto in quella via passo tutti i giorni per andare a trovare mia madre che vive in quella strada e vedo qualche volta il sig. Persona_2 sul balcone di quell'abitazione. Le dichiarazioni parzialmente difformi rese da e dal marito , Parte_3 Testimone_2 pure sentiti come testi, sono prive di rilevanza in quanto de relato e dotate di minore attendibilità rispetto a quelle di terzi vicini di casa.
Si ricorda che la coabitazione costituisce un elemento sintomatico tra i più rilevanti ai fini dell'accertamento della stabilità di un legame di coppia, e dell' assunzione tra i conviventi di reciproci impegni di assistenza morale e materiale;
nel caso in esame inoltre va considerato che la ricorrente dichiara di percepire da lavori saltuari somme irrisorie e un assegno separativo di € 250; nel contempo oltre a provvedere alle proprie necessità, ha contribuito al mantenimento del figlio, ha acquistato un'autovettura, appare quindi ragionevole che ella abbia instaurato un regime di vita nel quale condivide le risorse del nuovo compagno. Ed è proprio questa sostanziale condivisione del ménage familiare con una terza persona che secondo la più recente giurisprudenza (v. da ultimo Cass.
3645/2023) è idonea ad allentare in misura determinante i vincoli che derivano dalla solidarietà post coniugale. Il collegio non ignora che secondo alcune pronunce (v. in particolare Cass. 14256/2022) la componente c.d. compensativa dell'assegno andrebbe presa in considerazione in ogni caso, anche cioè a fronte di una nuova stabile convivenza del coniuge richiedente. Ripercorrendo le indicazioni delle Sezioni Unite (11 luglio 2018, n. 18287), ai fini del riconoscimento dell'assegno in presenza di una convivenza, dovrebbe potersi giungere alla conclusione che: i) a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi una «rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale», con la conseguenza che, se non v'è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v'è assegno;
ii) che, in presenza di simile disparità, detto squilibrio sia «da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari», e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali ― escluso in proposito qualunque automatismo presuntivo correlato al fatto in sé considerato che uno dei coniugi si sia in prevalenza occupato della famiglia ― agli impegni casalinghi, senza che possano invece rilevare squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell'uno a produrre ricchezza;
iii) che, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, ove il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, si debba infine procedere al necessario riequilibrio mediante il riconoscimento dell'assegno in misura adeguata. Senonché nel caso in esame la ricostruzione della resistente è ristretta all'affermazione secondo cui durante la ventennale convivenza con il marito, ella avrebbe in via prevalente atteso alla cura della casa ed all'accudimento dei figli. Nulla è detto invece in ordine al sacrificio di aspettative professionali o aspirazioni formative della richiedente, che ha peraltro beneficiato della possibilità di vivere nella casa della famiglia dell'ex marito. In conclusione, ritiene il collegio che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente di vedersi riconoscere un assegno divorzile. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Spese di lite Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
37864/2022 R.G.A.C., preso atto che con sentenza non definitiva n. 8414/2023 pubbl. il
29/05/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 10.12.1994 tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile di e per l'effetto revoca l'assegno CP_1 di mantenimento a far data dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di status divorzile;
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di versare alla signora 'assegno Pt_1 CP_1 per il mantenimento del figlio , a decorrere dal mese di febbraio 2023; Per_1
- revoca l'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37864 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA
- nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Annibale Falato, giusta procura rilasciata in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...], , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Barbara Conforti, giusta procura rilasciata in atti;
-resistente- NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 23.01.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in Roma in data 10.12.1994 con CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1994, Atto
1748, Parte II, Serie A02), dal quale era nato il figlio (08.01.1999); nel corso degli Per_1 anni il rapporto coniugale era entrato in crisi, venendo meno la comunione materiale e spirituale, tanto che essi decidevano di separarsi;
con sentenza n. 8954/2021 pubbl. il 24/05/2021 RG n. 7231/2016 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione dei coniugi determinando un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € Per_1
250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un contributo di € 250 mensili per il mantenimento della moglie, alla quale veniva assegnata la casa familiare attesa la convivenza con il figlio non indipendente economicamente;
successivamente alla pronuncia della separazione, le condizioni di moglie e figlio erano mutate;
il ragazzo aveva iniziato a svolgere dei lavori saltuari, ricoprendo diverse mansioni come magazziniere, addetto alle pulizie e vigilante presso ditte di sicurezza private, costituendo un proprio nucleo familiare (divenendo padre nel luglio del 2022); la signora invece, CP_1 dal settembre 2018, iniziava una stabile relazione sentimentale con con Persona_2 il quale iniziava una convivenza nella ex casa familiare. Oltre a ciò, il ricorrente rappresentava che nel corso degli anni egli stesso aveva avuto seri problemi di salute e aveva costituito un nuovo nucleo familiare dal quale erano nati altri due figli. Chiedeva quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, la revoca dell'assegnazione della casa familiare (sita in - Roma, Via Angelo Aliprandi, 12 int.2) e dell'assegno sia per Pt_2 il mantenimento di sia per la moglie. Per_1
Si costituiva in giudizio la quale, aderendo alla domanda di divorzio, CP_1 contestava di contro quanto ex adverso rappresentato, evidenziando al contrario che, durante la vita matrimoniale, si era occupata in via esclusiva della gestione, accudimento e crescita del figlio . Pertanto, chiedeva la conferma delle statuizioni separative, Per_1 nella specie: l'assegnazione della casa coniugale, ove viveva unitamente al figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, nonché la conferma del contributo per il mantenimento di di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
un assegno divorzile dell'importo di € 500 mensili ovvero, in caso di revoca della assegnazione della casa familiare, un assegno divorzile di € 1.000 mensili.
Con provvedimento del 26.01.2023 il Presidente f.f., in parziale modifica dei provvedimenti della separazione, avuto riguardo degli elementi complessivamente acquisiti (età del figlio, diventato a sua volta padre, lavori svolti, costituzione di un nuovo nucleo familiare), revocava l'assegno di mantenimento paterno per a far data dal Per_1 mese di febbraio 2023 e confermava per il resto le statuizioni separative. Con provvedimento del 11.05.2023 il Giudice revocava l'assegnazione della casa coniugale (sita in Roma, via Angelo Alibrandi 12, int. 2) alla signora stante la CP_1 richiesta in tal senso del sig. e la raggiunta autosufficienza economica del figlio, Pt_1
e aumentava l'assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della signora CP_1 a € 400, con decorrenza dall'effettivo rilascio della casa;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e riservava la causa in decisione sullo status. Con sentenza non definitiva sullo status n. 8414/2023 pubbl. il 29/05/2023, questo
Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. All'udienza del 25.10.2023 il GI ammetteva l'interrogatorio formale della signora CP_1 sui capi indicati da parte ricorrente (memoria ex art. 183 co 6 cpc), ammetteva la prova per testi articolata da parte resistente (capi 1,2,3,4, della sua memoria ex art. 183 co 6 cpc), delegando per l'espletamento dell'interrogatorio e delle prove il GOP. Espletato l'interrogatorio di parte resistente (udienza del 16.01.2023) nonché l'audizione dei testi sulle prove ammesse (udienza del 20.02.2024), all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024, il g.i., ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 8414/2023 pubbl. il 29/05/2023)
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella relativa al riconoscimento di un assegno divorzile così come richiesto dalla signora contestato CP_1 dal sig. non essendoci ulteriori questioni riguardanti il figlio , Pt_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, stante espressa rinuncia da parte della resistente all'assegno già nella precisazione delle conclusioni.
Il figlio
Le parti sono genitori di (1999). Per_1
Come emerso dalle prospettazioni e dai documenti depositati, è entrato nel mondo Per_1 del lavoro, acquisendo una propria autosufficienza economica, costituendo un proprio nucleo familiare (da diversi anni svolge lavori sia pure non continuativi, lavorando pe ATA Airport S.p.A., contratto di apprendistato presso la ditta “Il Bagno” s.r.l.s. ,in qualità di autista, Cooperativa di servizi Coop Lazio Nord, in qualità di magazziniere,
[...]
. Dato ciò, il Collegio dichiara cessato l'obbligo del padre di corrispondere CP_2 alla madre il contributo per il mantenimento del figlio, a far data dal mese di febbraio
2023, con conferma dei provvedimenti provvisori già adottati.
La casa familiare Con ordinanza del 11.05.2023 il Giudice Istruttore revocava l'assegnazione della casa familiare a CP_1
Difatti, per pacifica giurisprudenza, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole.
Nel caso di cui ci si occupa , inizialmente collocato nella casa familiare con la Per_1 madre, ha costituito un proprio nucleo familiare, divenendo a sua volta genitore. Sulla scorta delle sopra descritte considerazioni, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda e anche la domanda formulata tardivamente dal sig. di assegnazione a lui della Pt_1 casa va respinta. Sul tema, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 6979 del 22.03.2007 si è espressa nella maniera seguente: “Se, infatti, il previgente art. 155 c.c. e il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione, e l'art. 6 della Legge sul Divorzio, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare - sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi - appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento. Ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione
o quale componente dell'assegno di mantenimento”.
Assegno divorzile Con ordinanza del 26.01.2023 il Presidente f.f. confermava l'assegno per il mantenimento della moglie di € 250. Successivamente, con provvedimento dell'11.05.2023, a seguito della revoca dell'assegnazione della casa familiare alla signora il giudice istruttore, CP_1 in parziale modifica delle statuizioni separative, rideterminava il quantum di mantenimento nella somma mensile di € 400, a far data dall'effettivo rilascio della casa. Visto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 8414/2023 pubbl. il 29/05/2023), è stato pronunciato il divorzio tra le parti, va ora esaminata la domanda di assegno divorzile chiesto dalla signora nella misura di € 500 ovvero nella maggior misura di € 1.000, CP_1 una volta rilasciata la casa familiare.
Il Collegio osserva che la domanda di assegno divorzile è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere disattesa. In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi e accertare la situazione economico-reddituale delle parti.
Il sig. svolge la professione di operaio ex Alitalia, dichiara un reddito mensile Pt_1 netto di € 1.300 (per 14 mensilità), ma ha omesso di produrre i redditi degli ultimi tre anni, richiesti nel decreto di fissazione di udienza. E' proprietario di due immobili (in via Angelo Alibrandi 10 e 12), uno locato dal quale percepisce un reddito mensile di € 550 mensili, mentre l'altro lasciato in godimento gratuito alla sorella (in cambio CP_3 della casa ex familiare di proprietà della sorella). Il signor è altresì gravato da un Pt_1 finanziamento (per un ammontare di circa € 37.000), acceso per far fronte alle spese di ristrutturazione di uno degli immobili di sua proprietà, e vive assieme alla sua nuova compagna, (anch'essa dipendente a tempo indeterminato della compagnia Testimone_1 Aviapatner presso l'Aeroporto di Fiumicino, con uno stipendio mensile, per 14 mensilità, di circa € 1.200), e ai due figli, di tenera età, in un immobile di proprietà esclusiva della predetta (sito in Roma alla Via Orazio Console, 9). All'udienza del 24.01.2023 il ricorrente ha dichiarato di essere invalido al 100% (in quanto malato oncologico), vivendo dell'indennità di invalidità, dovendo far fronte a spese per l'acquisto di medicinali e usufruire di assistenza di diverso tipo.
Di contro la signora ha dichiarato di essersi sempre occupata della casa e del figlio, CP_1 svolgendo lavori saltuari a chiamata nel settore delle pulizie, guadagnando circa € 300 mensili.
Dalla documentazione versata in atti non è stato tuttavia possibile effettuare una ricostruzione compiuta della situazione delle parti. Difatti, il signor – durante il Pt_1 procedimento – non ha documentato la propria situazione patrimoniale e reddituale, né tantomeno le indennità percepite, se non in maniera generica, limitandosi a indicare la rendita netta INAIL percepita per infortunio sul lavoro ammontante a circa € 500 (all. 6 fascicolo ricorrente), non consentendo una precisa ricostruzione circa la propria capacità patrimoniale. Non ci conosce peraltro l'indennità Inps percepita dal canto suo, che pure ha negato lo svolgimento di una stabile attività CP_1 lavorativa, dichiarando di svolgere solo lavori saltuari, è stata vista dai vicini uscire e rientrare in casa tutti i giorni negli stessi orari, modalità di vita compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Con riguardo all'apporto di durante la vita matrimoniale (circa 22 anni) alla CP_1 gestione e accudimento del figlio, si evidenzia che tale circostanza non è stata contestata dal ed è stata altresì confermata durante l'istruttoria effettuata, all'udienza del Pt_1
20/2/2024, dapprima dalla sorella della resistente, (la quale dichiarava che Parte_3
“... nel corso del matrimonio, in accordo con il marito, si è occupata CP_1 esclusivamente della famiglia e della gestione della casa coniugale. Tanto so in quanto
... ero presente quando lui lo ha dichiarato …nel corso del matrimonio si è CP_1 sempre occupata del figlio , accompagnandolo e riprendendolo da scuola, dagli Per_1 allenamenti di calcio, dalle feste con gli amici e da qualunque altra attività lo riguardasse... so che il marito lavorava e quindi era lei che si occupava di tutto... è vero che nel corso del matrimonio si è sempre occupata del figlio , CP_1 Per_1 seguendolo nello svolgimento dei compiti e nell'andamento scolastico, partecipando periodicamente ai colloqui con gli insegnanti. Tanto so in quanto ... ed è capitato qualche volta di andare a casa loro e vederla che aiutava il figlio...è vero che nel corso del matrimonio ha sempre seguito personalmente le vicende mediche che CP_1 riguardavano il figlio ... Tanto so in quanto ... alcune volte sono andata anche io Per_1 con lei a sottoporre il figlio alle visite mediche”), nonché dal cognato della resistente,
. Testimone_2
Va tuttavia evidenziato che non si può affermare, che la gestione del figlio abbia comportato per la signora sacrifici lavorativi atteso che il basso livello di istruzione (terza media) è indicativo dell'assenza di una rinuncia a prospettive professionali sacrificate, come confermato dal fatto che, al momento della separazione, la signora era in età ancora giovane ma non si è utilmente reimpiegata nel mondo del lavoro.
Sulla scorta delle predette evidenze istruttorie, deve ritenersi che manchi il presupposto di natura compensativa e che deve escludersi il presupposto assistenziale dell'assegno divorzile per il requisito della convivenza. Risulta che la donna abbia una nuova relazione che presenta caratteri di stabilità; la circostanza è stata oggetto di prova testimoniale (cfr. verbale del 20.02.2024) il teste ha riferito: “è vero che la signora ed il Testimone_3 CP_1 signor , dal 2018, vivono stabilmente insieme presso la casa di Via Persona_2
Angelo Aliprandi n.12. tanto so in quanto abito nel palazzo di fronte e li conosco personalmente dal 2016 o 2017. ADR quando li vedo sono insieme;
li vedo insieme due
o tre volte la settimana”. La teste ”è vero che la signora Testimone_4 CP_1 ed il signor , dal 2018, vivono stabilmente insieme presso la casa di Via Persona_2
Angelo Aliprandi n.12. Tanto so in quanto in quella via passo tutti i giorni per andare a trovare mia madre che vive in quella strada e vedo qualche volta il sig. Persona_2 sul balcone di quell'abitazione. Le dichiarazioni parzialmente difformi rese da e dal marito , Parte_3 Testimone_2 pure sentiti come testi, sono prive di rilevanza in quanto de relato e dotate di minore attendibilità rispetto a quelle di terzi vicini di casa.
Si ricorda che la coabitazione costituisce un elemento sintomatico tra i più rilevanti ai fini dell'accertamento della stabilità di un legame di coppia, e dell' assunzione tra i conviventi di reciproci impegni di assistenza morale e materiale;
nel caso in esame inoltre va considerato che la ricorrente dichiara di percepire da lavori saltuari somme irrisorie e un assegno separativo di € 250; nel contempo oltre a provvedere alle proprie necessità, ha contribuito al mantenimento del figlio, ha acquistato un'autovettura, appare quindi ragionevole che ella abbia instaurato un regime di vita nel quale condivide le risorse del nuovo compagno. Ed è proprio questa sostanziale condivisione del ménage familiare con una terza persona che secondo la più recente giurisprudenza (v. da ultimo Cass.
3645/2023) è idonea ad allentare in misura determinante i vincoli che derivano dalla solidarietà post coniugale. Il collegio non ignora che secondo alcune pronunce (v. in particolare Cass. 14256/2022) la componente c.d. compensativa dell'assegno andrebbe presa in considerazione in ogni caso, anche cioè a fronte di una nuova stabile convivenza del coniuge richiedente. Ripercorrendo le indicazioni delle Sezioni Unite (11 luglio 2018, n. 18287), ai fini del riconoscimento dell'assegno in presenza di una convivenza, dovrebbe potersi giungere alla conclusione che: i) a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi una «rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale», con la conseguenza che, se non v'è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v'è assegno;
ii) che, in presenza di simile disparità, detto squilibrio sia «da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari», e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali ― escluso in proposito qualunque automatismo presuntivo correlato al fatto in sé considerato che uno dei coniugi si sia in prevalenza occupato della famiglia ― agli impegni casalinghi, senza che possano invece rilevare squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell'uno a produrre ricchezza;
iii) che, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, ove il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, si debba infine procedere al necessario riequilibrio mediante il riconoscimento dell'assegno in misura adeguata. Senonché nel caso in esame la ricostruzione della resistente è ristretta all'affermazione secondo cui durante la ventennale convivenza con il marito, ella avrebbe in via prevalente atteso alla cura della casa ed all'accudimento dei figli. Nulla è detto invece in ordine al sacrificio di aspettative professionali o aspirazioni formative della richiedente, che ha peraltro beneficiato della possibilità di vivere nella casa della famiglia dell'ex marito. In conclusione, ritiene il collegio che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente di vedersi riconoscere un assegno divorzile. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Spese di lite Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
37864/2022 R.G.A.C., preso atto che con sentenza non definitiva n. 8414/2023 pubbl. il
29/05/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 10.12.1994 tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile di e per l'effetto revoca l'assegno CP_1 di mantenimento a far data dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di status divorzile;
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di versare alla signora 'assegno Pt_1 CP_1 per il mantenimento del figlio , a decorrere dal mese di febbraio 2023; Per_1
- revoca l'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi