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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del
17/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 30985 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
(Avv.ti A.Reccia, M. Capoluongo)
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto carta docente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe premetteva di essere docente di ruolo assunta con contratto a tempo indeterminato dal 3/9/2021 presso istituto scolastico in OM
; in precedenza aveva sottoscritto con il Controparte_1 sempre in qualità di
,
docente, contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2019-2020 (dal 19/9/2019 al 31/8/2020) e per l'anno scolastico 2020-2021 (dal 18/9/2020 al 31/8/2021)
Lamentava di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art 1 L 175/2015 .Concludeva chiedendo accertarsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per le predette annualità anche per quella in corso con condanna del CP_1 al pagamento tramite la Carta Docente della provvista di € 500,00 per ciascuna annualità, in subordine chiedeva il risarcimento del danno per equivalente;
il tutto con vittoria di spese di lite.da distrarsi. Il CP_1 ,nonostante la ritualità della notifica, restava contumace.
Disposta la trattazione scritta con note la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Deve richiamarsi il disposto dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 che recita "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il
DPCM del 23 settembre 2015 ha disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". Il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha ribadito che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". La parte ricorrente, quindi و
avendo lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). con pronuncia d'annullamento del
D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del [...] Controparte_1, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un
,
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) "è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1 e di valorizzarne le competenze professionali" (punto 36); ha ribadito che la sola natura
,
temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che "La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati. Da ultimo la SC con sentenza N° 29961/2023 pubblicata il 27/10/2023 ha riconosciuto che la carta docente spetti anche a docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche come quelli di cui alla fattispecie in esame chiarendo che per il personale precario
-
, non è opponibile la decadenza per mancata utilizzazione di fondi nel biennio atteso che trattasi di personale per il quale se non fosse riconosciuto in via giudiziale il diritto, non potrebbe usufruire della carta.
In base a quanto esposto, pertanto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e per l'effetto condanna il [...] Controparte_1 all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 1000,00. Le spese di lite, liquidate e distratte come da come da dispositivo con riduzione per il carattere seriale e la non complessità della controversia, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede : accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020 2020 .2021 e per l'effetto condanna il Controparte_1 all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 1000,00; condanna il CP_1 convenuto al pagamento in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente di € 543,00 oltre rimb forf iva e cpa a titolo di compensi professionali ed al rimborso del contributo unificato.
OM, 18/3/2025 Il G.L.
Dott. E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del
17/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 30985 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
(Avv.ti A.Reccia, M. Capoluongo)
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto carta docente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe premetteva di essere docente di ruolo assunta con contratto a tempo indeterminato dal 3/9/2021 presso istituto scolastico in OM
; in precedenza aveva sottoscritto con il Controparte_1 sempre in qualità di
,
docente, contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2019-2020 (dal 19/9/2019 al 31/8/2020) e per l'anno scolastico 2020-2021 (dal 18/9/2020 al 31/8/2021)
Lamentava di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art 1 L 175/2015 .Concludeva chiedendo accertarsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per le predette annualità anche per quella in corso con condanna del CP_1 al pagamento tramite la Carta Docente della provvista di € 500,00 per ciascuna annualità, in subordine chiedeva il risarcimento del danno per equivalente;
il tutto con vittoria di spese di lite.da distrarsi. Il CP_1 ,nonostante la ritualità della notifica, restava contumace.
Disposta la trattazione scritta con note la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Deve richiamarsi il disposto dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 che recita "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il
DPCM del 23 settembre 2015 ha disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". Il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha ribadito che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". La parte ricorrente, quindi و
avendo lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). con pronuncia d'annullamento del
D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del [...] Controparte_1, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un
,
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) "è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1 e di valorizzarne le competenze professionali" (punto 36); ha ribadito che la sola natura
,
temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che "La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati. Da ultimo la SC con sentenza N° 29961/2023 pubblicata il 27/10/2023 ha riconosciuto che la carta docente spetti anche a docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche come quelli di cui alla fattispecie in esame chiarendo che per il personale precario
-
, non è opponibile la decadenza per mancata utilizzazione di fondi nel biennio atteso che trattasi di personale per il quale se non fosse riconosciuto in via giudiziale il diritto, non potrebbe usufruire della carta.
In base a quanto esposto, pertanto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e per l'effetto condanna il [...] Controparte_1 all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 1000,00. Le spese di lite, liquidate e distratte come da come da dispositivo con riduzione per il carattere seriale e la non complessità della controversia, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede : accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020 2020 .2021 e per l'effetto condanna il Controparte_1 all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 1000,00; condanna il CP_1 convenuto al pagamento in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente di € 543,00 oltre rimb forf iva e cpa a titolo di compensi professionali ed al rimborso del contributo unificato.
OM, 18/3/2025 Il G.L.
Dott. E. Capaccioli