CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1650/2022 depositato il 12/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1978/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 13/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF 031004914 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF 031004935 IRES-ALIQUOTE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'accoglimento del reclamo come proposto, con memoria, ex art. 28 D.L.gs. 546, depositata telematicamente dalla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari, con sede in via Amendola n. 164/
A – 70126 Bari, codice fiscale P.IVA_2, con provvedimento in data 21 luglio 2025 veniva revocato il decreto di estinzione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, n. 772/5/2025, depositato il 24 aprile 2025 il cui dispositivo è stato comunicato all'Ufficio il 24 aprile 2025.
Con derivante prosecuzione del giudizio, con R.G.A. n. 1650/2022, presso la sezione V della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di Bari, per la parte non interessata dalla definizione, ossia per l'accertamento
TVF031004935/2019.
Alla udienza fissata, per il giorno 23 gennaio 2026, come si evince dal relativo verbale, il rappresentante dell'Ufficio - Nominativo_1, in delega di Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari, dava atto del pagamento, da parte del contribuente, delle imposte sull'altro accertamento (TVF031004935/2019 e non si opponeva alla richiesta della parte contribuente di cessata materia del contendere per rinuncia.
Come di seguito, il contenuto del verbale di udienza: “Il difensore dell'Ufficio conferma il pagamento delle imposte sull'altro accertamento e non si oppone alla richiesta della parte contribuente di cessata materia del contendere per rinuncia”
Alla luce di tanto la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, come richiesto dalle parti ed anche alla luce di quanto richiesto dal competente Ufficio, come si evince dal verbale di udienza del 23 gennaio 2026.
In particolare, l'estinzione del processo si verifica nei casi di cessazione della materia del contendere per adempimento spontaneo da parte del contribuente o per annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione oppure nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti, ad esempio, dagli artt.
48 e 48-bis D.lgs. 546/92 in materia di conciliazione.
Nel caso in esame, il rappresentante dell'Ufficio, - Nominativo_1 in delega di Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari, alla udienza del 23 gennaio 2026, ha dato atto del pagamento, da parte del contribuente, delle imposte sull'altro accertamento (TVF031004935/2019 e non si è opposto alla richiesta della parte contribuente di cessata materia del contendere per rinuncia.
Le spese di giudizio
Possono essere compensate, in considerazione dell'esito dello stesso.
P.Q.M.
La Corte
1) Dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del d. lgs. n. 546 del 1992.
2) Spese compensate.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1650/2022 depositato il 12/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1978/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 13/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF 031004914 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF 031004935 IRES-ALIQUOTE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'accoglimento del reclamo come proposto, con memoria, ex art. 28 D.L.gs. 546, depositata telematicamente dalla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari, con sede in via Amendola n. 164/
A – 70126 Bari, codice fiscale P.IVA_2, con provvedimento in data 21 luglio 2025 veniva revocato il decreto di estinzione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, n. 772/5/2025, depositato il 24 aprile 2025 il cui dispositivo è stato comunicato all'Ufficio il 24 aprile 2025.
Con derivante prosecuzione del giudizio, con R.G.A. n. 1650/2022, presso la sezione V della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di Bari, per la parte non interessata dalla definizione, ossia per l'accertamento
TVF031004935/2019.
Alla udienza fissata, per il giorno 23 gennaio 2026, come si evince dal relativo verbale, il rappresentante dell'Ufficio - Nominativo_1, in delega di Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari, dava atto del pagamento, da parte del contribuente, delle imposte sull'altro accertamento (TVF031004935/2019 e non si opponeva alla richiesta della parte contribuente di cessata materia del contendere per rinuncia.
Come di seguito, il contenuto del verbale di udienza: “Il difensore dell'Ufficio conferma il pagamento delle imposte sull'altro accertamento e non si oppone alla richiesta della parte contribuente di cessata materia del contendere per rinuncia”
Alla luce di tanto la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, come richiesto dalle parti ed anche alla luce di quanto richiesto dal competente Ufficio, come si evince dal verbale di udienza del 23 gennaio 2026.
In particolare, l'estinzione del processo si verifica nei casi di cessazione della materia del contendere per adempimento spontaneo da parte del contribuente o per annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione oppure nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti, ad esempio, dagli artt.
48 e 48-bis D.lgs. 546/92 in materia di conciliazione.
Nel caso in esame, il rappresentante dell'Ufficio, - Nominativo_1 in delega di Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari, alla udienza del 23 gennaio 2026, ha dato atto del pagamento, da parte del contribuente, delle imposte sull'altro accertamento (TVF031004935/2019 e non si è opposto alla richiesta della parte contribuente di cessata materia del contendere per rinuncia.
Le spese di giudizio
Possono essere compensate, in considerazione dell'esito dello stesso.
P.Q.M.
La Corte
1) Dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del d. lgs. n. 546 del 1992.
2) Spese compensate.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello