TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 15/04/2025 è presente per l'appellante l'Avv. Elisabetta Grete in sost. dell'avv. Simonelli
È presente per l'appellata l'Avv. Giuseppe Paolo Alaimo in sost. dell'avv. Antonelli CP_1
È presente per l'appellata l'Avv. Jacopo Passarelli in sost. dell'avv. Nunziata CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispetti atti difensivi depositati in atti;
Il Giudice
dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 52292 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Simonelli
APPELLANTE
E
(c.f. CP_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Pio Nnunziata
APPELLATA
NONCHE
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. ha impugnato dinnanzi al Giudice di Pace CP_2
di la cartella esattoriale di pagamento n. 097 2021 02559032 20 000 con cui veniva intimato il pagamento della CP_1
somma pari ad euro € 1.763,14, a cui erano sottesi V.A.V. relativi a sanzioni amministrative iscritte a ruolo nel 2019;
Ha dedotto, al riguardo, di voler contestare suddetta cartella sul presupposto che la notificazione non si sarebbe correttamente perfezionata in quanto effettuata nei confronti di indirizzo PEC relativo alla sua attività professionale ormai
CP_ cessata e mediante l'impiego da parte di di indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri. Ha eccepito, altresì,
l'estinzione delle sanzioni amministrative per morte del trasgressore padre del ricorrente, stante la loro Persona_1
intrasmissibilità agli eredi, avendo natura strettamente personale.
Si sono costituite ed contestando in toto quanto ex adverso dedotto sulla scorta CP_1 Parte_1
della rituale notifica perfezionatasi a mezzo Pec e della conseguente legittimità della cartella di pagamento.
Il Giudice di Pace di ha definito il procedimento con sentenza di accoglimento dell'opposizione CP_1
statuendo che “la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento informatico allegato alla pec
sottoscritto digitalmente e cioè avere un'estensione del file in p7m. Pertanto, il solo allegato in formato pdf
alla posta certificata non è valido e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella di pagamento allegata
alla pec con tale formato”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha appellato la sentenza n. 12456/2023 Parte_1
del Giudice di Pace di insistendo nella regolarità della notifica perfezionatasi a mezzo Pec e rilevando, CP_1
altresì, l'errata qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c. anziché nei termini di cui all'art. 617
c.p.c..
Si è costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello, in adesione alle argomentazioni CP_1
CP_ sostenute dall'appellante
Si è costituito il sig. insistendo per il rigetto dell'appello sulla scorta dei motivi già dedotti in CP_2
primo grado.
°°°°°
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito spiegati.
Ed invero, a dispetto di quanto statuito dal Giudice di Pace, la cui decisione merita in tale sede integrale riforma, deve preliminarmente rilevarsi che l'opposizione proposta dal sig. avrebbe dovuto essere CP_2
qualificata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011 laddove l'odierno appellante eccepiva l'omessa notifica dei verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada, nonché ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per le doglianze relative a vizi formali della cartella di pagamento e della sua rituale notifica a mezzo
Pec.
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell'opposizione in quanto proposta solo in data 13.12.2022 quando era ormai decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 7,
3° comma, del succitato D. L.vo n. 150/2011, nonché quello ex art. 617 cpc di 20 giorni dalla notifica della cartella, avvenuta in data 6.10.2022, con conseguente cristallizzazione della pretesa creditoria.
Al riguardo si osserva che risulta priva di pregio la doglianza relativa al mancato perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento impugnata, non potendo qualificarsi come nulla e/o inesistente e risultando evidente che la stessa ha, in ogni caso, raggiunto il suo scopo, ossia quello di portare l'odierno appellante a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'ente impositore.
Infatti, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo pec, la giurisprudenza ha in più
occasioni ribadito la sua validità anche se l'indirizzo pec di provenienza non risulta da pubblici registri, quando
è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (Cass.
ord. n. 26682, 14 ottobre 2024).
Nel caso di specie, a conferma del buon esito della notificazione rileva, altresì, la circostanza per cui anche dopo la cessazione dell'attività professionale è fatto obbligo di mantenere attivo l'indirizzo pec, in quanto utilizzabile anche per la notificazione di atti ed essa estranei (Cass. ord. n. 1615/2025).
In ultima analisi, preme rilevare che il giudice di prime cure ha errato, altresì, nel ritenere non valido il formato pdf del documento informatico allegato alla Pec in quanto privo della firma digitale del mittente,
stante la maggiore attendibilità della sua estensione nel formato “p7m”, ritenuto più idoneo a garantire l'immodificabilità e integrità del documento informatico.
In merito a tale profilo la Cassazione con una recente pronuncia ha, infatti, ribadito che “è valida la notifica
della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato 'pdf', senza necessità che sia adottato il formato'p7m',
atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della
cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente
eventualmente allegare in contrario” (Cass. ord. n. 30922, 3.12.2024; Cass. civ. V sez., n. 19327/2024; Cass.
ord. n. 19216 del 15.06.2022; Cass. ord. n. 39513/2021).
Pertanto, alla luce di tale statuizione, deve desumersi che, ai fini della rituale notificazione delle cartelle di pagamento, i due formati si equivalgono in quanto connotati dal medesimo contenuto e dalla medesima affidabilità. Quindi, deve considerarsi valida anche quando essa risulta priva della firma digitale, ossia sprovvista dell'estensione “p7m”, consentendo in ogni caso il raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza il destinatario dell'atto emanato nei suoi confronti.
In merito a tale profilo la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ribadito che con riferimento alle cartelle esattoriali il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, non costituendo la sua omissione da parte del funzionario competente motivo di invalidità della stessa, quando non è in dubbio la riferibilità dello stesso all'autorità da cui promana.
Ed invero, secondo la normativa vigente, la cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale approvato, che prevede soltanto l'intestazione dell' , e non anche la sottoscrizione. Controparte_4
Ne deriva, dunque, che la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto più dall'inequivocabile riferibilità all'ente impositore e dall'adozione dello stesso del sistema di posta elettronica certificata.
L'accoglimento della preliminare eccezione di tardività dell'opposizione, che ha natura assorbente, esime questo Giudicante dall'esame delle restanti eccezioni sollevate, posto che la cartella di pagamento n. 097 2021
02559032 20 000 deve ritenersi ritualmente notificata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di CP_2
entrambi i gradi di giudizio in favore di entrambe le controparti, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello così provvede:
a) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 12456 del 2023, rigetta la domanda avanzata dal sig. ; CP_2
b) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
relative al primo grado di giudizio, che liquida in euro 457,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15%, Iva e Cap come per legge;
c) condanna, altresì, il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_2 Controparte_5
del secondo grado di giudizio che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
[...]
Cap come pere legge;
d) condanna, infine, il sig. al pagamento delle spese di lite in favore di del secondo CP_2 CP_1
grado di giudizio che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre oneri riflessi.
Roma, 15/04/2025
IL GIUDICE Sergio Pannunzio
All'udienza del 15/04/2025 è presente per l'appellante l'Avv. Elisabetta Grete in sost. dell'avv. Simonelli
È presente per l'appellata l'Avv. Giuseppe Paolo Alaimo in sost. dell'avv. Antonelli CP_1
È presente per l'appellata l'Avv. Jacopo Passarelli in sost. dell'avv. Nunziata CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispetti atti difensivi depositati in atti;
Il Giudice
dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 52292 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Simonelli
APPELLANTE
E
(c.f. CP_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Pio Nnunziata
APPELLATA
NONCHE
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. ha impugnato dinnanzi al Giudice di Pace CP_2
di la cartella esattoriale di pagamento n. 097 2021 02559032 20 000 con cui veniva intimato il pagamento della CP_1
somma pari ad euro € 1.763,14, a cui erano sottesi V.A.V. relativi a sanzioni amministrative iscritte a ruolo nel 2019;
Ha dedotto, al riguardo, di voler contestare suddetta cartella sul presupposto che la notificazione non si sarebbe correttamente perfezionata in quanto effettuata nei confronti di indirizzo PEC relativo alla sua attività professionale ormai
CP_ cessata e mediante l'impiego da parte di di indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri. Ha eccepito, altresì,
l'estinzione delle sanzioni amministrative per morte del trasgressore padre del ricorrente, stante la loro Persona_1
intrasmissibilità agli eredi, avendo natura strettamente personale.
Si sono costituite ed contestando in toto quanto ex adverso dedotto sulla scorta CP_1 Parte_1
della rituale notifica perfezionatasi a mezzo Pec e della conseguente legittimità della cartella di pagamento.
Il Giudice di Pace di ha definito il procedimento con sentenza di accoglimento dell'opposizione CP_1
statuendo che “la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento informatico allegato alla pec
sottoscritto digitalmente e cioè avere un'estensione del file in p7m. Pertanto, il solo allegato in formato pdf
alla posta certificata non è valido e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella di pagamento allegata
alla pec con tale formato”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha appellato la sentenza n. 12456/2023 Parte_1
del Giudice di Pace di insistendo nella regolarità della notifica perfezionatasi a mezzo Pec e rilevando, CP_1
altresì, l'errata qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c. anziché nei termini di cui all'art. 617
c.p.c..
Si è costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello, in adesione alle argomentazioni CP_1
CP_ sostenute dall'appellante
Si è costituito il sig. insistendo per il rigetto dell'appello sulla scorta dei motivi già dedotti in CP_2
primo grado.
°°°°°
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito spiegati.
Ed invero, a dispetto di quanto statuito dal Giudice di Pace, la cui decisione merita in tale sede integrale riforma, deve preliminarmente rilevarsi che l'opposizione proposta dal sig. avrebbe dovuto essere CP_2
qualificata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011 laddove l'odierno appellante eccepiva l'omessa notifica dei verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada, nonché ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per le doglianze relative a vizi formali della cartella di pagamento e della sua rituale notifica a mezzo
Pec.
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell'opposizione in quanto proposta solo in data 13.12.2022 quando era ormai decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 7,
3° comma, del succitato D. L.vo n. 150/2011, nonché quello ex art. 617 cpc di 20 giorni dalla notifica della cartella, avvenuta in data 6.10.2022, con conseguente cristallizzazione della pretesa creditoria.
Al riguardo si osserva che risulta priva di pregio la doglianza relativa al mancato perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento impugnata, non potendo qualificarsi come nulla e/o inesistente e risultando evidente che la stessa ha, in ogni caso, raggiunto il suo scopo, ossia quello di portare l'odierno appellante a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'ente impositore.
Infatti, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo pec, la giurisprudenza ha in più
occasioni ribadito la sua validità anche se l'indirizzo pec di provenienza non risulta da pubblici registri, quando
è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (Cass.
ord. n. 26682, 14 ottobre 2024).
Nel caso di specie, a conferma del buon esito della notificazione rileva, altresì, la circostanza per cui anche dopo la cessazione dell'attività professionale è fatto obbligo di mantenere attivo l'indirizzo pec, in quanto utilizzabile anche per la notificazione di atti ed essa estranei (Cass. ord. n. 1615/2025).
In ultima analisi, preme rilevare che il giudice di prime cure ha errato, altresì, nel ritenere non valido il formato pdf del documento informatico allegato alla Pec in quanto privo della firma digitale del mittente,
stante la maggiore attendibilità della sua estensione nel formato “p7m”, ritenuto più idoneo a garantire l'immodificabilità e integrità del documento informatico.
In merito a tale profilo la Cassazione con una recente pronuncia ha, infatti, ribadito che “è valida la notifica
della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato 'pdf', senza necessità che sia adottato il formato'p7m',
atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della
cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente
eventualmente allegare in contrario” (Cass. ord. n. 30922, 3.12.2024; Cass. civ. V sez., n. 19327/2024; Cass.
ord. n. 19216 del 15.06.2022; Cass. ord. n. 39513/2021).
Pertanto, alla luce di tale statuizione, deve desumersi che, ai fini della rituale notificazione delle cartelle di pagamento, i due formati si equivalgono in quanto connotati dal medesimo contenuto e dalla medesima affidabilità. Quindi, deve considerarsi valida anche quando essa risulta priva della firma digitale, ossia sprovvista dell'estensione “p7m”, consentendo in ogni caso il raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza il destinatario dell'atto emanato nei suoi confronti.
In merito a tale profilo la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ribadito che con riferimento alle cartelle esattoriali il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, non costituendo la sua omissione da parte del funzionario competente motivo di invalidità della stessa, quando non è in dubbio la riferibilità dello stesso all'autorità da cui promana.
Ed invero, secondo la normativa vigente, la cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale approvato, che prevede soltanto l'intestazione dell' , e non anche la sottoscrizione. Controparte_4
Ne deriva, dunque, che la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto più dall'inequivocabile riferibilità all'ente impositore e dall'adozione dello stesso del sistema di posta elettronica certificata.
L'accoglimento della preliminare eccezione di tardività dell'opposizione, che ha natura assorbente, esime questo Giudicante dall'esame delle restanti eccezioni sollevate, posto che la cartella di pagamento n. 097 2021
02559032 20 000 deve ritenersi ritualmente notificata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di CP_2
entrambi i gradi di giudizio in favore di entrambe le controparti, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello così provvede:
a) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 12456 del 2023, rigetta la domanda avanzata dal sig. ; CP_2
b) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
relative al primo grado di giudizio, che liquida in euro 457,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15%, Iva e Cap come per legge;
c) condanna, altresì, il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_2 Controparte_5
del secondo grado di giudizio che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
[...]
Cap come pere legge;
d) condanna, infine, il sig. al pagamento delle spese di lite in favore di del secondo CP_2 CP_1
grado di giudizio che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre oneri riflessi.
Roma, 15/04/2025
IL GIUDICE Sergio Pannunzio