Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03054/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3054 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Olivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio notarile di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del 19.07.2022 n. -OMISSIS-, notificata il 26.07.2022, con la quale il Consiglio notarile di -OMISSIS- - viste le sentenze n. -OMISSIS- e -OMISSIS- con cui la Corte di Cassazione ha reso definitive le sanzioni della sospensione disciplinare del Notaio -OMISSIS- comminate dalla Co.Re.Di Sicilia in esito ai procedimenti disciplinari nn. 8, 1 e 7 del 2017 - ha comminato al Notaio un periodo di sospensione di 5 mesi ed 8 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Notarile di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. IO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso parte ricorrente chiede l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione di notaio, di cui alla delibera in epigrafe meglio descritta.
L’atto gravato sarebbe, ad avviso del ricorrente, illegittimo, in quanto non riconosce lo scomputo del “presofferto” in termini di sospensione ( rectius , divieto temporaneo di esercitare attività professionale), quale misura cautelare personale irrogata ex art. 290 c.p.p. nell’ambito del parallelo processo penale, dal periodo di sospensione comminata quale sanzione disciplinare dal Consiglio dell’Ordine.
V’è da dire che con sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- la Corte di Cassazione ha reso definitive le sanzioni della sospensione disciplinare del ricorrente comminate dalla Co.Re.Di Sicilia in esito ai procedimenti disciplinari nn. 8, 1 e 7 del 2017. V’è parimenti da notare che il periodo di sospensione risultante dalle predette sanzioni era pari, cumulativamente a 9 mesi.
Scomputati dal predetto termine i periodi di sospensione già scontati in via cautelare (in sede disciplinare) rispettivamente di 3 mesi e 4 giorni e di ulteriori 18 giorni, viceversa, l’Amministrazione non riteneva di tenere conto del periodo di interdizione dall’esercizio professionale di mesi 10 disposto, ai sensi dell’art. 290 c.p.p., dal Tribunale penale di -OMISSIS- per (asseritamente) gli stessi fatti di cui ai procedimenti disciplinari sopradetti. Deliberava, quindi, ai sensi dell’art. 158 quater della legge notarile, di sospendere il ricorrente per un periodo di mesi 5 e giorni 8.
Con un primo motivo di diritto, rubricato “ violazione del principio di proporzionalità; irragionevolezza; manifesta illogicità. Violazione di legge eccesso di potere”, il ricorrente deduce che l’art. 158 quater c. 3 della legge 89/1913 (“ La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione ”), non fa alcuna distinzione tra le sospensioni cautelari derivanti da provvedimenti della CO.Re.Di o da altra autorità giudiziaria, ivi comprese le misure cautelari derivanti da procedimento penale.
Con un secondo motivo di diritto, rubricato “ eccesso di potere; falsa applicazione dell’art 158 quater legge notarile - illegittimità costituzionale dell’art. 158 quater legge notarile”, evidenzia che l’erroneità del deliberato impugnato emerge anche dal confronto con la disciplina che regola la professione forense, ed in particolare, con l'art. 54, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. -OMISSIS-, che prescrive che " la durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione ".
Si deduce che ove non fosse ritenuta applicabile tale disciplina anche al notariato, si evidenzierebbe la illegittimità costituzionale dell’art. 158-quater L. 89/1913 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, laddove non si evidenzia la ragione della discriminazione di trattamento tra un notaio che abbia subito una sanzione interdittiva penale e l’avvocato che abbia subito la stessa identica sanzione. Chiede, quindi, nel caso, sollevarsi questione di legittimità costituzionale.
Parte ricorrente richiama, poi, giurisprudenza, normativa nonché il principio di ne bis in idem , inerenti il c.d. “doppio binario” tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, a suo dire, formanti giuridici univocamente diretti a evitare la duplicità delle sanzioni e la violazione del principio di proporzionalità, non permettendo che una persona sia eccessivamente afflitta per i medesimi fatti.
Con un terzo motivo, rubricato “ violazione delle norme che vietano le intese restrittive della concorrenza e l’abuso di posizione dominante ”, deduce che i Consigli notarili, in quanto enti rappresentativi di imprese, costituiscono associazioni di imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e dell’articolo 101 TFUE, e ad essi, si applica il divieto sancito da tali norme di porre restrizioni alla concorrenza. Evidenzia, altresì, che sulla base dei requisiti di necessità e proporzionalità l’Antitrust ha espressamente condannato i casi in cui le sanzioni disciplinari hanno violato le norme sulla concorrenza. L'applicazione di una sanzione non dovuta, sottolinea parte ricorrente, incide sulla sfera giuridica ed economica del notaio, paralizzandone l'attività in violazione dei principi della concorrenza. Infatti, la mancata compensazione delle sanzioni scontate per i medesimi fatti ha riflessi economici che incidono nell'ambito della concorrenza tra notai appartenenti allo stesso distretto.
Per resistere al ricorso si è costituito il Consiglio notarile di -OMISSIS-, difendendosi con documenti e memorie.
All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso va respinto, per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di ricorso va disatteso, poiché la misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali prevista in via generale dall'art. 290 c.p.p., data la natura cautelare della misura, prescinde da finalità relative alla salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, che sono invece proprie delle sanzioni disciplinari, le quali sono del tutto autonome rispetto al procedimento penale (cfr. Cassazione pen., sez. VI, 7/10/1999, n. 3106).
Data la diversità dei beni giuridici protetti dalle norme penali e da quelle disciplinari, l’operato della Co.Re.Di Sicilia va esente da critiche.
Inoltre, come messo in evidenza da parte resistente, allorché il legislatore ha voluto fare riferimento anche alla misura della interdizione dall’esercizio professionale eventualmente disposta in via cautelare (o definitiva) in sede penale, lo ha espressamente fatto, come nel caso dell’art. 30, comma 5, l.n.
Anche il secondo motivo è privo di fondamento. La professione forense e quella notarile sono ontologicamente differenti, non a caso trovano disciplina in leggi diverse, per cui se il legislatore avesse voluto omogeneizzare il trattamento normativo delle due professioni, sotto il profilo dei rapporti tra interdizione temporanea all’esercizio della professione comminata in via cautelare dal giudice penale e sanzioni disciplinari comminate dagli organi ordinistici, lo avrebbe senz’altro fatto espressamente, non potendosi ragionevolmente ritenere che lo stesso legislatore abbia voluto lasciare alla (variabile) interpretazione giurisprudenziale un rapporto così delicato e capace di incidere sulla libertà personale, della quale la libertà economica è espressione.
Né è irragionevole la diversità di trattamento posta dal legislatore tra avvocati e notai, dato che ai secondi e non ai primi, sono ordinariamente e istituzionalmente demandate funzioni di pubblico ufficiale e imposte, nell’esercizio delle funzioni, per legge, indipendenza e imparzialità, con obbligo di tutelare gli interessi di tutti i contraenti in uguale misura, a prescindere da chi abbia conferito l’incarico. Alcuna disparità di trattamento è, quindi, ravvisabile, posto che il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. fisiologicamente consente di trattare in modo diverso situazioni tra loro diverse.
Anche il terzo motivo di ricorso non persuade. Alcuni dei fatti che hanno dato origine alle sanzioni disciplinari confermate dalla Corte di Cassazione (violazioni propriamente notarili; cfr. ad es. doc. allegato IV del 22 dicembre 2022), sono diversi e ulteriori rispetto a quello che ha dato origine alla misura cautelare della interdizione temporanea dalla professione ex art. 290 c.p.p. (falso in atto pubblico, cfr. allegato III del 22 dicembre 2022). Quindi è carente la medesimezza dei fatti su cui si basano le deduzioni di parte ricorrente in tema di “doppio binario”.
Inoltre, la sanzione disciplinare in rilievo non ha sostanza penale, perché essa ha come fine la salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, un gruppo, quindi, chiaramente delimitato di destinatari e non riguarda, dunque, la protezione dell’intera collettività, avuto riguardo alla sua portata generale ed astratta e alla sua finalità deterrente, repressiva e preventiva .
Va in tema richiamato e condiviso quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui “ la configurazione di una sanzione (e quindi del potere di comminarla in capo all’Autorità procedente) come “sostanzialmente penale” è condizionata al ricorrere dei c.d. tre criteri EN (dal nome della parte ricorrente di cui alla nota sentenza sopra richiamata Corte EDU, 8 giugno 1976, ric. n. -OMISSIS-, EN e a. c. Paesi -OMISSIS-) per qualificare una sanzione amministrativa, tra loro alternativi e non cumulativi: 1) il criterio formale (qualificazione giuridica); 2) il criterio della natura, nel senso che la sanzione deve avere scopo punitivo deterrente e repressivo; 3) il grado di severità, con particolare riferimento al massimo edittale e, in genere, al livello di afflizione personale della sanzione (cfr., tra le ultime, Corte giust. UE, Sez. I, 4 maggio 2023, C-97/21). Inoltre lo scopo punitivo deterrente e repressivo presenta ulteriori profili di specificazione: a) occorre infatti che la norma sia diretta al pubblico in generale e non ad un gruppo chiaramente delimitato di destinatari; b) che essa sia diretta a proteggere beni giuridici, la cui tutela è normalmente garantita mediante norme di diritto penale; c) che lo scopo della norma non sia diretto unicamente al risarcimento dei danni patrimoniali” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4056).
Alla luce delle superiori considerazioni, la sanzione irrogata non risulta né sproporzionata né non dovuta e non integra, pertanto, violazione delle norme a tutela della concorrenza richiamate.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Considerate le circostanze di causa e la parziale novità di alcune questioni trattate, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
IO EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EL | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.