Articolo 3 della Legge 3 luglio 2017, n. 105
Articolo 2Articolo 4
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22 luglio 2017
Art. 3. Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale 1. Dopo l' articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se la condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».
Entrata in vigore il 22 luglio 2017
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