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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, LI BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 16.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 306/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del , promossa da
Parte_1
, C.F. , rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. VOLPE PIERO come da procura alle liti in calce all'atto di citazione,
- Attrice opponente -
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. NOBILI PAOLO come da procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
- Convenuta opposta -
Conclusioni per l'attrice opponente:
1 “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PREGIUDIZIALE E DI RITO
dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo, essendo competente il Tribunale di Velletri alternativamente a quello di Roma e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo n°
3086/2024 del Tribunale civile di Bergamo emesso in data 02.12.2024.
IN SUBORDINE E NEL MERITO
previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e invito alla parte opposta, ex art. 5 bis del
Decreto Legislativo n° 28/2010, a presentare la domanda di mediazione obbligatoria in relazione alla domanda proposta con il ricorso monitorio, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo n° 3086/2024 del Tribunale civile di Bergamo emesso in data 02.12.2024, per accertata e dichiarata inammissibilità e infondatezza in fatto e diritto, per le ragioni di cui in narrativa, della domanda di pagamento avanzata dal Sig. (C.F. ), CP_1 C.F._1 titolare della omonima ditta individuale con P.IVA , P.IVA_2 dichiarandosi quindi non dovute le somme oggetto di ingiunzione.
On ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Conclusioni per la convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
in via pregiudiziale:
- rigettare in quanto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente;
2 in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
- accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dalla
[...]
è infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, Parte_2
confermare il decreto ingiuntivo n. 3086/2024, R.G. n. 6107/2024;
in subordine:
- condannare, comunque ed in ogni caso per i motivi di cui in premessa,
a pagare in favore della Parte_2 [...]
, la somma capitale di € 20.952,10 e/o la diversa CP_2 maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio e/o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;”
CONCISA EESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata, non sussistendo la competenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, che ha pronunciato il provvedimento di condanna.
2.- Giova premettere che l'opposto ha chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto di ingiunzione al pagamento del corrispettivo dei lavori di un contratto di subappalto che, sulla base delle allegazioni contenute negli atti difensivi, è stato concluso verbalmente senza determinare la misura del corrispettivo e che aveva ad oggetto l'esecuzione di un'obbligazione di
3 fare da svolgersi in un cantiere ubicato presso il circondario del Tribunale di Roma.
3.- I lavori per cui è causa sono stati dati in subappalto dalla società opponente la cui sede legale è sita nel Comune di Labico, ubicato, invece, nel circondario del Tribunale di Velletri.
4.- Tanto premesso, non sussiste alcuno dei criteri previsti dagli artt. 19 e
20 cod. proc. civ. per radicare la causa avanti al Tribunale di Bergamo e, cioè, innanzi al giudice che ha pronunciato, in carenza di uno dei presupposti processuali della domanda proposta dall'attore in senso sostanziale, il decreto ingiuntivo opposto.
5.- Non sussiste, infatti, anzitutto il criterio del foro generale della persona giuridica convenuta (in senso sostanziale), atteso che l'attrice opponente non ha né la sede legale, né uno stabilimento e un rappresentante a stare in giudizio domiciliato presso il Tribunale di Bergamo.
6.- L'obbligazione contrattuale non è, poi, sorta nel circondario del
Tribunale di Bergamo, atteso che l'attore in senso sostanziale non ha né dedotto né offerto la prova che il contratto si sia concluso o tra soggetti presenti nel medesimo luogo in uno dei comuni del circondario del
Tribunale orobico o mediante scambio di proposta e accettazione, con accettazione conosciuta dal proponente nel circondario di CP_1 questo Tribunale (v. art. 1326, comma primo, cod. civ.).
7.- Viceversa, l'attrice opponente, che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito sulla base di ciascuno dei due criteri alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., ha allegato che il contratto è stato concluso “per effetto di intese esclusivamente verbali” presso il cantiere edile e, cioè, nel circondario del Tribunale di Roma dove, per l'appunto, “si trova il cantiere della Costruzioni s.r.l.” (atto di citazione pag. 2). E tale CP_3 circostanza – peraltro del tutto plausibile e corrispondente all'id quod
4 plerumque accidit rispetto a contratti di subappalto in ambito edile – non è stata specificatamente contestata dal convenuto.
8.1.- L'obbligazione contrattuale non è, poi, liquida alla stregua dei criteri di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., atteso che non risulta la prova in atti che il titolo negoziale (e, cioè, nel caso di specie il contratto concluso verbalmente) abbia individuato la misura del corrispettivo dell'opera o i criteri per addivenire, mediante operazioni algebriche, alla sua liquidazione.
8.2.- Non risulta, inoltre, neppure che, sulla base della corrispondenza prodotta, sia intervenuto un accordo successivo e condiviso tra le parti che individui in termini univoci, nonché corrispondenti a quanto il creditore ha domandato in sede monitoria, il corrispettivo dovuto dalla società subcommittente.
9.- Occorre, a tal proposito, richiamare il noto insegnamento della
Suprema Corte in base al quale “in tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum”” (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 09/12/2021, n. 39028).
10.- Il requisito della liquidità dell'obbligazione, proprio con riferimento all'individuazione del giudice competente nel caso di un'obbligazione pecuniaria derivante da un contratto d'appalto, è stato, invero, così precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: “l'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la
5 precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass.
19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo
(convenzionale o giudiziale). Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all' art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un. 17989/2016).
11.- Tanto chiarito, questo giudice, nel decidere sull'eccezione di incompetenza, si deve arrestare alle allegazioni contenute negli scritti difensivi e nei documenti prodotti in atti e riscontrare che, dagli stessi, non emerge, né che il contratto sia sta stato stipulato nel circondario del
Tribunale di Bergamo, né che l'obbligazione di corrispondere il prezzo sia sorta come già liquida sulla base delle previsioni contenute nel titolo negoziale.
12.- Ai fini della decisione sull'eccezione d'incompetenza non è, invece, possibile svolgere un'attività istruttoria che si spinga sino ad ordinare l'esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. del libro IVA acquisti e del libro giornale del 2023 oppure a ricorrere al mezzo istruttorio ufficioso di cui all'art. 2711, comma secondo, cod. civ.
6 13.- Così facendo, infatti, da un lato, questo giudice esorbiterebbe dall'attività istruttoria sommaria e minimale quale prevista dall'art. 38, comma quarto, cod. proc. civ., quale parziale temperamento alla decisione sull'eccezione di incompetenza sulla base di quanto risultante soltanto dallo stato degli atti e, dall'altro lato, ai fini della determinazione della liquidità dell'obbligazione giudiziale, si farebbe riferimento ad un criterio supplementare e sul piano cronologico successivo alla stipula del contratto, rappresentato dalla registrazione delle fatture emesse dall'appaltatrice nella contabilità della subcommittente.
14.- Detto altrimenti, questo giudice non vuole disconoscere la piena validità del principio ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Cc).” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 08/02/2024, n. 3581).
15.- Detto principio, tuttavia, non vale ad affermare che l'obbligazione sia sorta come liquida, ma soltanto che, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi che quell'obbligazione nata come illiquida (in quanto il contratto non ha individuato il compenso e neppure il criterio per determinarlo) è, comunque, divenuta liquida, in considerazione della condotta delle parti successiva alla stipula del contratto (i.e. registrazione della fattura emessa a saldo dei lavori già eseguiti in contabilità) e avente, invero, valore ricognitivo del debito, per come essa è stata accertata in corso di causa.
7 16.- Alla luce di ciò, le istanze istruttorie dell'opposto non sono accoglibili ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza.
17.1.- Ai fini della regolazione delle spese legali occorre tenere presente la soccombenza dell'opposto e la necessità di provvedere sulle spese, avendo la presente decisione attitudine a definire la lite (v. art. 91, comma primo, c.p.c.), ove il processo non venga riassunto avanti ad uno dei giudici, alternativamente, competenti.
17.2.- Occorre, tuttavia, anche procedere alla compensazione per ½ delle spese legali, atteso che la questione in diritto affrontata ai punti 12),
13), 14, 15) della decisione non risulta affrontata da precedenti editi della
Suprema Corte e presenta obiettivi margini di opinabilità. Non a caso sulla questione parte opponente omette di prendere specifica posizione, limitandosi a contestare l'ammissibilità dell'ordine di esibizione in ragione del carattere eventuale dal fatto da provare;
il quale fatto, tuttavia, omette di contestare specificatamente.
17.3.- Le spese legali si liquidano ai minimi per tutte le fasi, attesa la semplicità in fatto e in diritto della vertenza, nonché l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, LI
BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto e declina la competenza territoriale di questo Tribunale, alternativamente, a favore del
Tribunale di Roma o del Tribunale di Velletri;
2. compensa per ½ le spese legali e condanna l'opposto al pagamento a favore dell'opponente della metà delle spese legali che si liquidano in complessivi euro 2540,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed
8 accessori come per legge (somma, quindi, da divedersi per metà), più 145 euro a titolo di contributo unificato versato dall'opponente per iscrivere a ruolo l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Bergamo, 17/12/2025
Il Giudice
LI BU
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, LI BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 16.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 306/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del , promossa da
Parte_1
, C.F. , rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. VOLPE PIERO come da procura alle liti in calce all'atto di citazione,
- Attrice opponente -
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. NOBILI PAOLO come da procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
- Convenuta opposta -
Conclusioni per l'attrice opponente:
1 “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PREGIUDIZIALE E DI RITO
dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo, essendo competente il Tribunale di Velletri alternativamente a quello di Roma e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo n°
3086/2024 del Tribunale civile di Bergamo emesso in data 02.12.2024.
IN SUBORDINE E NEL MERITO
previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e invito alla parte opposta, ex art. 5 bis del
Decreto Legislativo n° 28/2010, a presentare la domanda di mediazione obbligatoria in relazione alla domanda proposta con il ricorso monitorio, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo n° 3086/2024 del Tribunale civile di Bergamo emesso in data 02.12.2024, per accertata e dichiarata inammissibilità e infondatezza in fatto e diritto, per le ragioni di cui in narrativa, della domanda di pagamento avanzata dal Sig. (C.F. ), CP_1 C.F._1 titolare della omonima ditta individuale con P.IVA , P.IVA_2 dichiarandosi quindi non dovute le somme oggetto di ingiunzione.
On ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Conclusioni per la convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
in via pregiudiziale:
- rigettare in quanto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente;
2 in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
- accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dalla
[...]
è infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, Parte_2
confermare il decreto ingiuntivo n. 3086/2024, R.G. n. 6107/2024;
in subordine:
- condannare, comunque ed in ogni caso per i motivi di cui in premessa,
a pagare in favore della Parte_2 [...]
, la somma capitale di € 20.952,10 e/o la diversa CP_2 maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio e/o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;”
CONCISA EESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata, non sussistendo la competenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, che ha pronunciato il provvedimento di condanna.
2.- Giova premettere che l'opposto ha chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto di ingiunzione al pagamento del corrispettivo dei lavori di un contratto di subappalto che, sulla base delle allegazioni contenute negli atti difensivi, è stato concluso verbalmente senza determinare la misura del corrispettivo e che aveva ad oggetto l'esecuzione di un'obbligazione di
3 fare da svolgersi in un cantiere ubicato presso il circondario del Tribunale di Roma.
3.- I lavori per cui è causa sono stati dati in subappalto dalla società opponente la cui sede legale è sita nel Comune di Labico, ubicato, invece, nel circondario del Tribunale di Velletri.
4.- Tanto premesso, non sussiste alcuno dei criteri previsti dagli artt. 19 e
20 cod. proc. civ. per radicare la causa avanti al Tribunale di Bergamo e, cioè, innanzi al giudice che ha pronunciato, in carenza di uno dei presupposti processuali della domanda proposta dall'attore in senso sostanziale, il decreto ingiuntivo opposto.
5.- Non sussiste, infatti, anzitutto il criterio del foro generale della persona giuridica convenuta (in senso sostanziale), atteso che l'attrice opponente non ha né la sede legale, né uno stabilimento e un rappresentante a stare in giudizio domiciliato presso il Tribunale di Bergamo.
6.- L'obbligazione contrattuale non è, poi, sorta nel circondario del
Tribunale di Bergamo, atteso che l'attore in senso sostanziale non ha né dedotto né offerto la prova che il contratto si sia concluso o tra soggetti presenti nel medesimo luogo in uno dei comuni del circondario del
Tribunale orobico o mediante scambio di proposta e accettazione, con accettazione conosciuta dal proponente nel circondario di CP_1 questo Tribunale (v. art. 1326, comma primo, cod. civ.).
7.- Viceversa, l'attrice opponente, che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito sulla base di ciascuno dei due criteri alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., ha allegato che il contratto è stato concluso “per effetto di intese esclusivamente verbali” presso il cantiere edile e, cioè, nel circondario del Tribunale di Roma dove, per l'appunto, “si trova il cantiere della Costruzioni s.r.l.” (atto di citazione pag. 2). E tale CP_3 circostanza – peraltro del tutto plausibile e corrispondente all'id quod
4 plerumque accidit rispetto a contratti di subappalto in ambito edile – non è stata specificatamente contestata dal convenuto.
8.1.- L'obbligazione contrattuale non è, poi, liquida alla stregua dei criteri di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., atteso che non risulta la prova in atti che il titolo negoziale (e, cioè, nel caso di specie il contratto concluso verbalmente) abbia individuato la misura del corrispettivo dell'opera o i criteri per addivenire, mediante operazioni algebriche, alla sua liquidazione.
8.2.- Non risulta, inoltre, neppure che, sulla base della corrispondenza prodotta, sia intervenuto un accordo successivo e condiviso tra le parti che individui in termini univoci, nonché corrispondenti a quanto il creditore ha domandato in sede monitoria, il corrispettivo dovuto dalla società subcommittente.
9.- Occorre, a tal proposito, richiamare il noto insegnamento della
Suprema Corte in base al quale “in tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum”” (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 09/12/2021, n. 39028).
10.- Il requisito della liquidità dell'obbligazione, proprio con riferimento all'individuazione del giudice competente nel caso di un'obbligazione pecuniaria derivante da un contratto d'appalto, è stato, invero, così precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: “l'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la
5 precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass.
19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo
(convenzionale o giudiziale). Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all' art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un. 17989/2016).
11.- Tanto chiarito, questo giudice, nel decidere sull'eccezione di incompetenza, si deve arrestare alle allegazioni contenute negli scritti difensivi e nei documenti prodotti in atti e riscontrare che, dagli stessi, non emerge, né che il contratto sia sta stato stipulato nel circondario del
Tribunale di Bergamo, né che l'obbligazione di corrispondere il prezzo sia sorta come già liquida sulla base delle previsioni contenute nel titolo negoziale.
12.- Ai fini della decisione sull'eccezione d'incompetenza non è, invece, possibile svolgere un'attività istruttoria che si spinga sino ad ordinare l'esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. del libro IVA acquisti e del libro giornale del 2023 oppure a ricorrere al mezzo istruttorio ufficioso di cui all'art. 2711, comma secondo, cod. civ.
6 13.- Così facendo, infatti, da un lato, questo giudice esorbiterebbe dall'attività istruttoria sommaria e minimale quale prevista dall'art. 38, comma quarto, cod. proc. civ., quale parziale temperamento alla decisione sull'eccezione di incompetenza sulla base di quanto risultante soltanto dallo stato degli atti e, dall'altro lato, ai fini della determinazione della liquidità dell'obbligazione giudiziale, si farebbe riferimento ad un criterio supplementare e sul piano cronologico successivo alla stipula del contratto, rappresentato dalla registrazione delle fatture emesse dall'appaltatrice nella contabilità della subcommittente.
14.- Detto altrimenti, questo giudice non vuole disconoscere la piena validità del principio ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Cc).” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 08/02/2024, n. 3581).
15.- Detto principio, tuttavia, non vale ad affermare che l'obbligazione sia sorta come liquida, ma soltanto che, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi che quell'obbligazione nata come illiquida (in quanto il contratto non ha individuato il compenso e neppure il criterio per determinarlo) è, comunque, divenuta liquida, in considerazione della condotta delle parti successiva alla stipula del contratto (i.e. registrazione della fattura emessa a saldo dei lavori già eseguiti in contabilità) e avente, invero, valore ricognitivo del debito, per come essa è stata accertata in corso di causa.
7 16.- Alla luce di ciò, le istanze istruttorie dell'opposto non sono accoglibili ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza.
17.1.- Ai fini della regolazione delle spese legali occorre tenere presente la soccombenza dell'opposto e la necessità di provvedere sulle spese, avendo la presente decisione attitudine a definire la lite (v. art. 91, comma primo, c.p.c.), ove il processo non venga riassunto avanti ad uno dei giudici, alternativamente, competenti.
17.2.- Occorre, tuttavia, anche procedere alla compensazione per ½ delle spese legali, atteso che la questione in diritto affrontata ai punti 12),
13), 14, 15) della decisione non risulta affrontata da precedenti editi della
Suprema Corte e presenta obiettivi margini di opinabilità. Non a caso sulla questione parte opponente omette di prendere specifica posizione, limitandosi a contestare l'ammissibilità dell'ordine di esibizione in ragione del carattere eventuale dal fatto da provare;
il quale fatto, tuttavia, omette di contestare specificatamente.
17.3.- Le spese legali si liquidano ai minimi per tutte le fasi, attesa la semplicità in fatto e in diritto della vertenza, nonché l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, LI
BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto e declina la competenza territoriale di questo Tribunale, alternativamente, a favore del
Tribunale di Roma o del Tribunale di Velletri;
2. compensa per ½ le spese legali e condanna l'opposto al pagamento a favore dell'opponente della metà delle spese legali che si liquidano in complessivi euro 2540,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed
8 accessori come per legge (somma, quindi, da divedersi per metà), più 145 euro a titolo di contributo unificato versato dall'opponente per iscrivere a ruolo l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Bergamo, 17/12/2025
Il Giudice
LI BU
9