Ordinanza collegiale 21 novembre 2019
Ordinanza collegiale 24 giugno 2020
Ordinanza collegiale 18 settembre 2020
Ordinanza collegiale 19 marzo 2021
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 22 giugno 2022
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/04/2026, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Banca Ifis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leopoldo Conti, Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, n. 7802/12, notificato in data 08.01.2013 e non opposto nei termini di legge;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 20.11.2018, per la declaratoria di nullità o per l’annullamento degli atti, conosciuti per la prima volta in data 18 settembre 2018 attraverso la produzione documentale effettuata dal Comune di Napoli nel procedimento n. 1619/2018, nella parte in cui risultano elusivi del giudicato e/o adottati in violazione dell’art. 1193 del Codice Civile e/o delle disposizioni vigenti in materia di pagamento di debiti scaduti;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 17.04.2019, per la declaratoria di nullità o per l’annullamento gli atti indicati in epigrafe, conosciuti a seguito di istanza di accesso agli atti in data 27 marzo 2019, nella parte in cui risultano elusivi del giudicato ed ove occorra, in contrasto con l’articolo 1193 del c.c., deducendone la nullità e/o l’annullamento, previa conferma di tutte le domande formulate nell’originario ricorso introduttivo di esecuzione di giudicato del 23 aprile 2018 nonché di tutte le domande formulate nei motivi aggiunti notificati il 16 novembre 2018;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 2.11.2019, per la declaratoria di nullità o per l’annullamento degli atti, in data 30 ottobre 2019, nella parte in cui risultano elusivi del giudicato ed ove occorra, per violazione degli articoli 1193 e 1194 del codice civile;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto il reclamo depositato dalla ricorrente in data 31 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA ZI D'TE e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con incidente di esecuzione depositato in data 31 dicembre 2025 parte ricorrente ha lamentato la non completa esecuzione del D.I. irrevocabile n. 7802/12 del Tribunale di Napoli nonché della relativa sentenza di ottemperanza di questo Tar n. 5102/25;
che con nota depositata il 16 gennaio 2026 la Società intimante ha comunicato che, successivamente alla notifica dell’istanza di reclamo, nonché a seguito dell’insediamento del Commissario ad acta, il Comune di Napoli ha provveduto al pagamento delle somme ancora dovute per il precitato Decreto Ingiuntivo, oltre alle spese di lite liquidate dall’intestato Tribunale con la sentenza n. 5102/2025;
Rilevato, pertanto, come anche dichiarato dalla ricorrente, non sussistere più alcun interesse alle domande formulate in sede di ottemperanza in ragione dell’intervenuto pagamento delle somme da parte del Comune di Napoli per le causali innanzi indicate;
Ritenuto, dunque, che il reclamo presentato è divenuto improcedibile e che, in ragione dell’esito in rito, le spese di lite possono essere compensate;
Ritenuto, infine, di porre il compenso per il Commissario ad Acta, ove dovuto e documentato, a carico del Comune di Napoli, avendo eseguito i precitati provvedimenti giudiziari solo in seguito alla presentazione del reclamo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA LE, Presidente
IA ZI D'TE, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZI D'TE | IA LA LE |
IL SEGRETARIO