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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3148/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 9.12.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Natascia Marzinotto
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Luca Beorchia
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
Voglia il Tribunale di Udine dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con relative annotazioni alle seguenti condizioni;
-nulla per assegni tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
-spese compensate;
-le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 27.7.2016 in
Comune di Udine;
che dall'unione non erano nati figli e che il Tribunale di Udine aveva pronunciato sentenza di separazione personale dei coniugi, a conclusioni congiunte, n. 1216/2023, pubblicata il 20.12.2023 sub R.G. 1990/2023, ha chiesto la dichiarazione Parte_1
di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso (nulla per assegni tra i coniugi poiché entrambi economicamente autosufficienti).
Il resistente si è costituito in giudizio, nulla eccependo né sulla domanda di scioglimento del matrimonio, né sulle condizioni di divorzio.
Alla prima udienza davanti al G.I. di data 28.4.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche, ed il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti secondo la volontà appalesata dalla ricorrente e non contestata dal resistente e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale dei coniugi onde pronunciare sentenza di divorzio.
Le condizioni di divorzio formulate dalle parti possono essere integralmente accolte in quanto non ci sono interessi di figli da tutelare.
Spese compensate come richiesto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in data 27.7.2016 alla seguente condizione: Controparte_1
-nulla per assegni tra i coniugi avendo gli stessi dichiarato di essere entrambi economicamente indipendenti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 101, parte prima, degli Atti di Matrimonio dell'anno 2016.
-spese compensate,
-dà atto della dichiarazione delle parti di rinuncia ai termini per l'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 28.4.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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