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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maria Scambia, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n. 8/B
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, in persona del direttore pro tempore, rappresentato, difeso e Controparte_2
domiciliato ai sensi dell'art. 417bis, comma 1, c.p.c. e pertanto rappresentato in giudizio dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Daniela Di Caprio, funzionari amministrativi in servizio presso l' , con indirizzo Controparte_3
pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 11 novembre 2024, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il
[...] suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docente assunto a tempo determinato quale supplente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 chiedendo il pagamento in suo favore del complessivo importo di € 2.500,00 o, in subordine, l'accredito del relativo importo sullla c.d. carta del docente.
Pagina 1 di 9 A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di aver svolto, negli anni scolastici predetti, attività di supplenza ed ha quindi rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost. rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e comunitaria a sostegno della propria testi.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1 attoree e ne ha chiesto il rigetto, previo accertamento della intervenuta prescrizione delle pretese riguardanti l'anno scolastico 2018/2019, della non debenza della carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in ragione della previsione contenuta nell'art. 15 del
D.L. 69/2023. In via preliminare ha evidenziato l'intrinseca contraddittorietà della domanda attorea, osservando che tra gli elementi di fatto rappresentati e le domande formulate non vi è corrispondenza, avendo la ricorrente dedotto di aver svolto supplenze negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, poi richiesto il bonus anche per l'anno 2018/2019 e infine però richiesto l'attribuzione dell'importo di € 2.500,00.
Nel merito il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Disposta la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 127bis c.p.c., ritenuta quindi la causa matura per la decisione su mera base documentale, il Giudice, all'esito dell'udienza di discussione, ha assunto la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni all'esito della camera di consiglio, assenti le parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto, per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono, nella misura in cui la domanda proposta è qualificata – in
Pagina 2 di 9 base al complessivo contenuto del ricorso e per espressa formulazione delle istanze formulate in via subordinata – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docente nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in
Pagina 3 di 9 attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la
Pagina 4 di 9 questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del
Pagina 5 di 9 bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass. n. 29961 del 27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass. 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, deve rilevarsi in via preliminare che effettivamente il ricorso presenta taluni elementi imprecisi, poiché non vi è rispondenza tra le premesse relative agli anni per i quali la domanda è formulata, le allegazioni
(ove è indicato un anno scolastico, il 2018/2019, ulteriore rispetto a quelli indicati nelle premesse) e la domanda, formulata per l'importo relativo a un quinquennio nonostante le allegazioni riguardino un periodo di sei anni.
Pagina 6 di 9 Ciò nondimeno, le discrasie evidenziate non precludono la valutazione della domanda attorea.
Di conseguenza, deve rilevarsi che risulta dalle produzioni documentali della ricorrente e dallo stato matricolare prodotto dal convenuto che parte attorea ha svolto supplenze su CP_1
organico di diritto negli anni scolastici 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024, supplenze su organico di fatto negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 e supplenze brevi e saltuarie (per quattro giorni nel settembre 2020 e per circa due mesi dall'aprile al giugno 2021) nell'anno scolastico 2020/2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. conv.).
Dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti, poi, risulta che il ricorrente è attualmente inserito nel sistema scolastico, avendo stipulato contratto di supplenza su organico di diritto nel vigente anno scolastico (cfr. doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. conv.)
In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per i soli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e
2022/2023.
La domanda attorea non può invece essere accolta per l'anno scolastico 2020/2021, per aver svolto parte attorea supplenze brevi e saltuarie. In particolare, il ricorrente ha sì operato come docente supplente, ma eseguendo supplenze brevi e saltuarie, caratterizzate dalla brevità del servizio (pari complessivamente a circa due mesi), da soluzioni di continuità e dalla cessazione degli incarichi ben prima del termine delle lezioni, sicché il servizio prestato dalla ricorrente non può ritenersi analogo a quello prestato dai docenti di ruolo o dai supplenti che abbiano lavorato fino al termine dell'anno scolastico o, almeno, delle attività didattiche.
Con segnato riferimento all'anno scolastico 2018/2019, poi, deve osservarsi che il diritto attoreo risulta prescritto. Come già detto, infatti, secondo quanto espressamente affermato con la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023 cit., nel caso in disamina trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. Il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione
(esattamente in coerenza con i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza del 27 ottobre 2023 sopra richiamata) dovrà essere individuato, secondo i principi generali civilistici, dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, ovverosia dalla data di stipula del contratto di docenza, che nel caso di specie è avvenuta 18.9.2018; la diffida prodotta in giudizio è peraltro priva di data e non contiene alcun documento idoneo ad attestarne la trasmissione al convenuto ( cfr. doc. 3 ric.) e non interrompe dunque la prescrizione.
Pagina 7 di 9 Del tutto destituita di fondamento la tesi attorea della decorrenza del termine di prescrizione dal dì di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia o dal termine dell'anno solare entro il quale il bonus della carta del docente può essere utilizzato, poiché non è una pronuncia giurisprudenziale a fondare il diritto del docente e poiché – appunto – la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Infine, la domanda attorea non può essere accolta neppure con riferimento all'anno scolastico 2023/2024. Risulta documentalmente, infatti, che in tale anno scolastico parte attorea ha svolto un incarico di supplenza su organico di diritto, ossia fino al 31 agosto su posto vacante e disponibile (cfr. doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. conv.); l'art. 15 del D.L. 69/2023 prevede espressamente, a far data dal 2023, l'attribuzione della c.d. carta del docente in favore del supplente che abbia ricevuto un incarico di supplenza su organico di diritto (fino al
31 agosto), sicché alcuna discriminazione può dirsi ricorrente nei confronti del ricorrente per l'a.s. 2023/2024, giacché da un lato la disposizione normativa prevede la diretta attribuzione della provvidenza oggetto di domanda, dall'altro parte attorea ha lamentato esclusivamente la discriminazione e non ha invece dedotto l'eventuale inadempimento da parte del CP_1
pur a fronte dell'obbligo previsto dalla disposizione normativa.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta, con conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge in relazione ai soli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023.
Per l'importo dovuto in favore dell'istante spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame il ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del suo credito.
Stante la fondatezza solo parziale del ricorso, le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della metà e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della causa (inferiore ad € 5.000,00), senza considerazione dell'attività istruttoria (non svolta).
Pagina 8 di 9 Per la residua metà invece le spese di lite vengono compensate, tenuto conto della infondatezza della domanda attorea con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021
e 2023/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a Parte_1
conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023;
2. Condanna il a mettere a disposizione del Controparte_1 ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentirgli di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, l'importo complessivo di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023;
3. Dichiara infondata e quindi rigetta la pretesa di tesa ad ottenere Parte_1
l'erogazione in suo favore della c.d. carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021
e 2023/2024;
4. Dichiara prescritta e quindi rigetta la pretesa di tesa ad ottenere Parte_1
l'erogazione in suo favore della c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2018/2019;
5. Condanna il a rifondere al ricorrente il 50% delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in complessivi € 515,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
6. Compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 25 giugno 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maria Scambia, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n. 8/B
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, in persona del direttore pro tempore, rappresentato, difeso e Controparte_2
domiciliato ai sensi dell'art. 417bis, comma 1, c.p.c. e pertanto rappresentato in giudizio dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Daniela Di Caprio, funzionari amministrativi in servizio presso l' , con indirizzo Controparte_3
pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 11 novembre 2024, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il
[...] suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docente assunto a tempo determinato quale supplente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 chiedendo il pagamento in suo favore del complessivo importo di € 2.500,00 o, in subordine, l'accredito del relativo importo sullla c.d. carta del docente.
Pagina 1 di 9 A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di aver svolto, negli anni scolastici predetti, attività di supplenza ed ha quindi rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost. rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e comunitaria a sostegno della propria testi.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1 attoree e ne ha chiesto il rigetto, previo accertamento della intervenuta prescrizione delle pretese riguardanti l'anno scolastico 2018/2019, della non debenza della carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in ragione della previsione contenuta nell'art. 15 del
D.L. 69/2023. In via preliminare ha evidenziato l'intrinseca contraddittorietà della domanda attorea, osservando che tra gli elementi di fatto rappresentati e le domande formulate non vi è corrispondenza, avendo la ricorrente dedotto di aver svolto supplenze negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, poi richiesto il bonus anche per l'anno 2018/2019 e infine però richiesto l'attribuzione dell'importo di € 2.500,00.
Nel merito il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Disposta la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 127bis c.p.c., ritenuta quindi la causa matura per la decisione su mera base documentale, il Giudice, all'esito dell'udienza di discussione, ha assunto la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni all'esito della camera di consiglio, assenti le parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto, per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono, nella misura in cui la domanda proposta è qualificata – in
Pagina 2 di 9 base al complessivo contenuto del ricorso e per espressa formulazione delle istanze formulate in via subordinata – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docente nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in
Pagina 3 di 9 attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la
Pagina 4 di 9 questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del
Pagina 5 di 9 bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass. n. 29961 del 27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass. 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, deve rilevarsi in via preliminare che effettivamente il ricorso presenta taluni elementi imprecisi, poiché non vi è rispondenza tra le premesse relative agli anni per i quali la domanda è formulata, le allegazioni
(ove è indicato un anno scolastico, il 2018/2019, ulteriore rispetto a quelli indicati nelle premesse) e la domanda, formulata per l'importo relativo a un quinquennio nonostante le allegazioni riguardino un periodo di sei anni.
Pagina 6 di 9 Ciò nondimeno, le discrasie evidenziate non precludono la valutazione della domanda attorea.
Di conseguenza, deve rilevarsi che risulta dalle produzioni documentali della ricorrente e dallo stato matricolare prodotto dal convenuto che parte attorea ha svolto supplenze su CP_1
organico di diritto negli anni scolastici 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024, supplenze su organico di fatto negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 e supplenze brevi e saltuarie (per quattro giorni nel settembre 2020 e per circa due mesi dall'aprile al giugno 2021) nell'anno scolastico 2020/2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. conv.).
Dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti, poi, risulta che il ricorrente è attualmente inserito nel sistema scolastico, avendo stipulato contratto di supplenza su organico di diritto nel vigente anno scolastico (cfr. doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. conv.)
In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per i soli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e
2022/2023.
La domanda attorea non può invece essere accolta per l'anno scolastico 2020/2021, per aver svolto parte attorea supplenze brevi e saltuarie. In particolare, il ricorrente ha sì operato come docente supplente, ma eseguendo supplenze brevi e saltuarie, caratterizzate dalla brevità del servizio (pari complessivamente a circa due mesi), da soluzioni di continuità e dalla cessazione degli incarichi ben prima del termine delle lezioni, sicché il servizio prestato dalla ricorrente non può ritenersi analogo a quello prestato dai docenti di ruolo o dai supplenti che abbiano lavorato fino al termine dell'anno scolastico o, almeno, delle attività didattiche.
Con segnato riferimento all'anno scolastico 2018/2019, poi, deve osservarsi che il diritto attoreo risulta prescritto. Come già detto, infatti, secondo quanto espressamente affermato con la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023 cit., nel caso in disamina trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. Il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione
(esattamente in coerenza con i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza del 27 ottobre 2023 sopra richiamata) dovrà essere individuato, secondo i principi generali civilistici, dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, ovverosia dalla data di stipula del contratto di docenza, che nel caso di specie è avvenuta 18.9.2018; la diffida prodotta in giudizio è peraltro priva di data e non contiene alcun documento idoneo ad attestarne la trasmissione al convenuto ( cfr. doc. 3 ric.) e non interrompe dunque la prescrizione.
Pagina 7 di 9 Del tutto destituita di fondamento la tesi attorea della decorrenza del termine di prescrizione dal dì di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia o dal termine dell'anno solare entro il quale il bonus della carta del docente può essere utilizzato, poiché non è una pronuncia giurisprudenziale a fondare il diritto del docente e poiché – appunto – la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Infine, la domanda attorea non può essere accolta neppure con riferimento all'anno scolastico 2023/2024. Risulta documentalmente, infatti, che in tale anno scolastico parte attorea ha svolto un incarico di supplenza su organico di diritto, ossia fino al 31 agosto su posto vacante e disponibile (cfr. doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. conv.); l'art. 15 del D.L. 69/2023 prevede espressamente, a far data dal 2023, l'attribuzione della c.d. carta del docente in favore del supplente che abbia ricevuto un incarico di supplenza su organico di diritto (fino al
31 agosto), sicché alcuna discriminazione può dirsi ricorrente nei confronti del ricorrente per l'a.s. 2023/2024, giacché da un lato la disposizione normativa prevede la diretta attribuzione della provvidenza oggetto di domanda, dall'altro parte attorea ha lamentato esclusivamente la discriminazione e non ha invece dedotto l'eventuale inadempimento da parte del CP_1
pur a fronte dell'obbligo previsto dalla disposizione normativa.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta, con conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge in relazione ai soli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023.
Per l'importo dovuto in favore dell'istante spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame il ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del suo credito.
Stante la fondatezza solo parziale del ricorso, le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della metà e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della causa (inferiore ad € 5.000,00), senza considerazione dell'attività istruttoria (non svolta).
Pagina 8 di 9 Per la residua metà invece le spese di lite vengono compensate, tenuto conto della infondatezza della domanda attorea con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021
e 2023/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a Parte_1
conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023;
2. Condanna il a mettere a disposizione del Controparte_1 ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentirgli di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, l'importo complessivo di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023;
3. Dichiara infondata e quindi rigetta la pretesa di tesa ad ottenere Parte_1
l'erogazione in suo favore della c.d. carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021
e 2023/2024;
4. Dichiara prescritta e quindi rigetta la pretesa di tesa ad ottenere Parte_1
l'erogazione in suo favore della c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2018/2019;
5. Condanna il a rifondere al ricorrente il 50% delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in complessivi € 515,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
6. Compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 25 giugno 2025
Il Giudice Elena Greco
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