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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 965/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
SO PP, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6615/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITI n. 29584202500007104001 -
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011873618000 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 6615/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro il Comune di Lipari, Camera Associazione_1 e l'Ag.entrate - NE - Messina avverso Pign. Crediti n. 29584202500007104001 - Avviso di intimazione n.
29520259011873618000.
Eccepisce:
1. annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma
2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc. nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”
2. annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7.bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi)
20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica)
3. La violazione dell'art.25 Dpr 602/73 per la mancata notifica dei ruoli e delle cartelle di pagamento;
4. La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti;
5. La nullità per violazione dell'Art.7 L.212/2000, perché non sono state allegate i ruoli e le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento;
6. La nullità dell'atto impugnato per violazione della Legge 241/1990;
7. La nullità dell'atto impugnato per errata applicazione dell'Art.30 del Dpr.602/73 e del compenso di riscossione;
8. La nullità per intervenuta prescrizione del credito indicato nelle intimazioni di pagamento e nelle cartelle di pagamento;
9. La nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento in violazione degli art.7 e 17 L.212/2000
L'Agenzia delle Entrate NE, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Lipari non risulta costituito. La Camera di Commercio di Messina non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità del ricorso avverso atti (ruoli e cartelle di pagamento) prodromici a quello impugnato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92, in quanto, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” (art. 19, comma 3, D.Lgs.
546/92). Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto asserito da controparte, le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato sono state, tutte regolarmente notificate.
Tali cartelle ed i successivi atti interruttivi, regolarmente notificati, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza previsto dalla legge per la contestazione dei singoli crediti in essi intimati, con conseguente definitività nel merito delle pretese dell'Ente impositore.
Oltre alle cartelle di pagamento regolarmente notificate il ricorrente ha omesso di impugnare i seguenti avvisi di intimazione prodromici a quello opposto ed esattamente: 1) avviso di intimazione n.
2952023900097395100 del 14/02/2023; 2) atto di Pignoramenti presso terzi,pignoramenti ex. Art.72bis n. 29584202400001919001 del 20/05/2024.
Sulla eccepita nullità/inesistenza della notifica a mezzo PEC per utilizzo di indirizzo non censito nei pubblici registri, contrariamente a quanto sostenuto da controparte nella propria memoria di difensiva, la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti è da ritenersi pienamente valida ed efficace.
È dirimente, sul punto, la recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione n. 15710/2025, la quale ha statuito in modo inequivocabile che, in tema di notificazione a mezzo
PEC da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai pubblici registri non è di per sé causa di nullità o, men che meno, di inesistenza della notifica. In particolare, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Massima Corte di Cassazione n. 15710/2025). Nel caso di specie, gli indirizzi PEC utilizzati per la notifica (Email_5 Email_6) sono, per la loro stessa denominazione, univocamente riconducibili all'Agente della NE, senza che possa sorgere alcun dubbio in capo al destinatario circa la provenienza dell'atto.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione ottava, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate NE.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
SO PP, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6615/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITI n. 29584202500007104001 -
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011873618000 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 6615/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro il Comune di Lipari, Camera Associazione_1 e l'Ag.entrate - NE - Messina avverso Pign. Crediti n. 29584202500007104001 - Avviso di intimazione n.
29520259011873618000.
Eccepisce:
1. annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma
2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc. nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”
2. annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7.bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi)
20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica)
3. La violazione dell'art.25 Dpr 602/73 per la mancata notifica dei ruoli e delle cartelle di pagamento;
4. La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti;
5. La nullità per violazione dell'Art.7 L.212/2000, perché non sono state allegate i ruoli e le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento;
6. La nullità dell'atto impugnato per violazione della Legge 241/1990;
7. La nullità dell'atto impugnato per errata applicazione dell'Art.30 del Dpr.602/73 e del compenso di riscossione;
8. La nullità per intervenuta prescrizione del credito indicato nelle intimazioni di pagamento e nelle cartelle di pagamento;
9. La nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento in violazione degli art.7 e 17 L.212/2000
L'Agenzia delle Entrate NE, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Lipari non risulta costituito. La Camera di Commercio di Messina non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità del ricorso avverso atti (ruoli e cartelle di pagamento) prodromici a quello impugnato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92, in quanto, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” (art. 19, comma 3, D.Lgs.
546/92). Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto asserito da controparte, le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato sono state, tutte regolarmente notificate.
Tali cartelle ed i successivi atti interruttivi, regolarmente notificati, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza previsto dalla legge per la contestazione dei singoli crediti in essi intimati, con conseguente definitività nel merito delle pretese dell'Ente impositore.
Oltre alle cartelle di pagamento regolarmente notificate il ricorrente ha omesso di impugnare i seguenti avvisi di intimazione prodromici a quello opposto ed esattamente: 1) avviso di intimazione n.
2952023900097395100 del 14/02/2023; 2) atto di Pignoramenti presso terzi,pignoramenti ex. Art.72bis n. 29584202400001919001 del 20/05/2024.
Sulla eccepita nullità/inesistenza della notifica a mezzo PEC per utilizzo di indirizzo non censito nei pubblici registri, contrariamente a quanto sostenuto da controparte nella propria memoria di difensiva, la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti è da ritenersi pienamente valida ed efficace.
È dirimente, sul punto, la recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione n. 15710/2025, la quale ha statuito in modo inequivocabile che, in tema di notificazione a mezzo
PEC da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai pubblici registri non è di per sé causa di nullità o, men che meno, di inesistenza della notifica. In particolare, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Massima Corte di Cassazione n. 15710/2025). Nel caso di specie, gli indirizzi PEC utilizzati per la notifica (Email_5 Email_6) sono, per la loro stessa denominazione, univocamente riconducibili all'Agente della NE, senza che possa sorgere alcun dubbio in capo al destinatario circa la provenienza dell'atto.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione ottava, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate NE.