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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
SE Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1662/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA avv. IS VA (cod. fisc. ), rappresentato C.F._1
e difeso da sé stesso ( Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_2
Email_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“Voglia l'On.le Tribunale
- In Accoglimento del presente Ricorso, Annullare il provvedimento del Tribunale
Penale di Termini Imerese, in persona del Giudice Dott.ssa Daniela Mauceri, del
30/05/2025 e notificata a mezzo pec in data 19/06/2025, con il quale è stata liquidato in favore dell'Avv. VA IS l'importo di euro 937,50 oltre accessori di legge ed oneri previdenziali e fiscali nonché l'ulteriore somma di euro 51,30 per tassa di parere ed
euro 6,50 per costo raccomandata, per l'attività professionale espletata – quale difensore d'ufficio – nel procedimento penale portante il n. 872/2018 RGNR – n. 809/2019 RGT e celebrato, innanzi il Tribunale Penale di Termini Imerese, a carico di CP_2
- Conseguentemente, Liquidare in favore del sottoscritto Difensore d'Ufficio Avv.
VA IS - per le causali tutte meglio sopra rappresentate - la complessiva somma di euro 2.505,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge e come indicata nell'istanza di liquidazione del 26/10/2022 ovvero quell'altra diversa che sarà ritenuta dovuta, liquidando in ogni caso le attività omesse – nel rispetto delle disposizioni normative regolanti la materia del compenso professionale e senza l'applicazione di diminuzione stante che la richiesta si basa sui valori minimi della tariffa per l'attività posta in essere dal difensore d'ufficio, in favore dell'imputato RA T.
Con vittoria di spese e compensi della presente Fase di Opposizione e con il rimborso del versato Contributo Unificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 18 luglio 2025, l'avv. VA
IS ha impugnato il decreto emesso in data 1° aprile - 30 maggio 2025
(e comunicato il successivo 19 giugno), con cui il giudice monocratico penale di questo Tribunale liquidava al predetto professionista la somma di € 937,50, oltre accessori di legge e spese vive per € 57,80, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta quale difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile nel procedimento penale CP_2
dibattimentale iscritto al n. 809/2019 R.G.T. (n. 872/2018 R.G.N.R.) e definito con sentenza n. 1036/2022.
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del resistente , non costituitosi benché regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio in persona del Ministro pro tempore, nella
2 domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il
(Cass. civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato Controparte_1
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
L'opponente ha lamentato che il Tribunale, nel liquidare il compenso, avrebbe disatteso la disciplina normativa degli artt. 116, 117 e 82 D.P.R.
115/2002 e dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, sulla scorta della quale era stata formulata l'istanza di liquidazione di € 2.505,00, oltre accessori.
Orbene, va evidenziato nella fattispecie devono trovare applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 ma anteriore al D.M. 147/2022)
e, in particolare, i valori indicati nella Tabella n. 15 (“Giudizi Penali –
Tribunale monocratico”).
Al riguardo è utile rammentare che “in tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione
3 poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità” (Cass. civ. n. 33642/2024; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 19018/2023, n. 28325/2022 e n. 22956/2022).
Ciò posto, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o dibattimentale, fase decisionale) e dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale previsti dall'art. 12 D.M. cit., nonché del fatto che, a norma degli artt. 82 (richiamato dall'art. 117) e 106-bis D.P.R. 115/2002, i compensi spettanti al difensore dell'imputato irreperibile non possono superare i valori medi e devono essere ridotti di un terzo, nel caso specifico appare congruo liquidare l'importo di € 1.710,00 (pari ai 2/3 del valore intermedio tra i medi e i minimi – di € 2.565,00).
Inoltre, posto che “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli art. 82 e 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115”
(Cass. civ. n. 30484/2017 e n. 24104/2011), all'opponente vanno riconosciuti gli ulteriori importi di € 225,00 per il procedimento monitorio e di € 67,50 per l'atto di precetto, liquidati sulla scorta dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 (nella formulazione applicabile ratione temporis), ma senza la riduzione di un terzo prescritta dall'art. 106-bis D.P.R.
115/2002 (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 3606/2024).
Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv.
IS, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, della somma di € 2.002,50
4 (€ 1.710,00 + € 225,00 + € 67,50), alla quale vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge ed € 57,80 per esborsi.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1
all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'avv. VA
IS con ricorso depositato il 18 luglio 2025 e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal giudice monocratico penale del Tribunale di Termini Imerese in data 1° aprile - 30 maggio
2025,
2) liquida all'opponente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento penale CP_2
dibattimentale iscritto al n. 809/2019 R.G.T. (n. 872/2018 R.G.N.R.), la somma di € 2.002,50, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta ed € 57,80 per esborsi, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
3) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dallo stesso sostenute.
Termini Imerese, 6 novembre 2025
IL PRESIDENTE
SE Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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