Art. 49.
Le disposizioni di cui all'art. 69 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito si applicano anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Le disposizioni di cui all'art. 69 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito si applicano anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.