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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1270 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGERI LUCIA, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. VADALA' BERTINI C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
11/04/2025, , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nato, in data 03/03/2022, il figlio Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“ 1) Disporre che il figlio con domicilio prevalente presso la madre, venga Per_1
affidato in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dello stesso, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.; entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, pertanto le decisioni per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, con eccezione di quanto qui di seguito concordemente stabilito;
2) Il padre potrà vedere quando lo desidera, previo preavviso ed accordo, anche
Per_1 telefonico, con la madre e compatibilmente con le esigenze di salute, di studio e di regolato regime di vita del minore stesso. In ogni caso, il padre potrà tenere con sé dalle ore 17 del venerdì pomeriggio alle ore 20.30 della domenica sera, a fine
Per_1 settimana alterni, fatta sempre salva la facoltà di modificare l'orario di rientro del minore onde salvaguardare – anche in ottica futura - le sue crescenti occorrenze di studio. In questa settimana starà con il padre dal martedì pomeriggio al
Per_1 mercoledì mattina quando il bambino verrà accompagnato direttamente a scuola. Nella settimana seguente e fermi restando i bisogni del minore, potrà stare con il papà
Per_1 dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina e in queste mattine sarà cura del papà accompagnarlo a scuola. Tenuto conto delle attività lavorative dei genitori (rispettivamente militare in servizio effettivo e infermiera professionale c/o il Rep. Di Rianimazione dell'Ospedale Sirina di
Taormina) ed in ragione delle reciproche esigenze, è sempre fatta salva la facoltà degli stessi di determinarsi diversamente, previo avviso. Durante le feste natalizie e previa congrua programmazione, il padre terrà con sé ad anni alterni la vigilia di Per_1
Natale e il Natale alternati con la vigilia di Capodanno ed il Capodanno, la vigilia della
EF alternato con il 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni Per_1 trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive ed in base alle ferie rispettivamente loro concesse, il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà con il papà così come il compleanno dello stesso;
il giorno della festa della mamma con la mamma così come il giorno del compleanno di quest'ultima;
Parimenti, il compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni, col padre e con Per_1
la madre, salvo che i genitori optino per riunirsi per tale occasione, nel massimo spirito di condivisione ed al precipuo fine di rendere questa ricorrenza di particolare apprezzamento da parte del minore. Durante il periodo in cui il minore starà col padre o con la madre, ciascuno potrà chiedere all'altro notizie del figlio non più di 2 volte al giorno, preferibilmente tramite una telefonata e un messaggio, salvo che particolari urgenze e/o sopravvenienze non impongano diversamente. 3) Il sig. CP_1 corrisponderà un assegno mensile di euro 300 a titolo di concorso al mantenimento del figlio. Detta somma è così quantificata tenuto conto del tempo che il minore trascorrerà con i genitori. Tempo durante il quale entrambi si faranno carico delle spese per la gestione del figlio anche alimentari, intrattenimento (quali ad es. cinema, circo, spettacoli vari ecc..), per l'accompagnamento per l'esercizio di attività sportive e presso i nonni, per eventuali regalini per festicciole di amici e/o compagni di scuola del minore;
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT. Le spese straordinarie sostenute per verranno ripartite al 50% per Per_1 ciascun genitore e verranno previamente concordate e debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, gite scolastiche;
apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. L'assegno familiare che dal 2023 è stato percepito dal sig. sarà ricevuto, dal momento della sottoscrizione CP_1 dell'accordo, dalla signora , fatto salvo il tempo necessario per il disbrigo Pt_1 dell'eventuale pratica amministrativa. L'indennità di frequenza percepita da entrambi i genitori e versata su libretto postale intestato agli stessi verrà utilizzata per il pagamento della scuola dell'infanzia e per la terapia che segue durante la Per_1 settimana di cui ha attuale necessità. E dunque con facoltà dei genitori di usare dette somme, solo ed esclusivamente ai succitati fini e previo reciproco assenso. Nel caso in cui la cifra non dovesse essere sufficiente per le spese suddette, le stesse verranno ripartite al 50% tra i genitori 4) Il sig. ha già spostato la propria residenza presso CP_1 altro luogo diverso dalla abitazione di proprietà della sig.ra . Eventuale Pt_1
corrispondenza dovesse giungere presso tale abitazione, la stessa sarà custodita così come pervenuta dalla sig.ra e consegnata al sig. alla prima occasione Pt_1 CP_1
utile. Lo stesso provvederà al ritiro dall'abitazione già del nucleo familiare, di vestiario ed oggetti personali allo stesso appartenenti, previo adeguato avviso alla sig.ra Pt_1
5) Entrambi i genitori, intendono prestarsi sin da ora il reciproco consenso per la richiesta dei documenti validi per l'espatrio del figlio 6) Nell'ottica della Per_1
realizzazione di un progetto educativo e formativo che sia volto ad assicurare un sano sviluppo della personalità di ed in conformità all'art. 317 bis c.c., entrambi i Per_1
genitori si impegnano ad assicurare anche la partecipazione attiva dei nonni – paterni e materni – al fine del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote, fermo restando il rispetto delle prevalenti decisioni assunte dal padre e dalla madre in relazione alla loro responsabilità come prevista ex lege nonché delle esigenze tutte e della volontà del minore. Al di là della normale frequentazione, qualora ve ne sia necessità ed in considerazione degli impegni e dei turni lavorativi dei genitori, viene stabilito che i nonni potranno inoltre supportarli provvedendo ad accompagnare e/o prendere da scuola e da e/o verso altri posti, anche servendosi dei propri veicoli. Per_1
Per le stesse finalità di crescita ed educative, entrambi i genitori si impegnano a tenere l'uno nei confronti dell'altro, atteggiamenti consoni al loro ruolo e ad evitare nel confronto col figlio, espressioni che in qualche modo possano costituire spunto per intaccare le rispettive figure genitoriali. Si impegnano altresì a favorire la frequentazione del minore con amichetti e/o compagni di scuola, compatibilmente con i bisogni e la volontà dello stesso”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
06/08/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 05/11/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione. Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Controparte_1
IN (ME) il 26/02/1986, con ricorso depositato in data 11/04/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1270 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGERI LUCIA, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. VADALA' BERTINI C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
11/04/2025, , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nato, in data 03/03/2022, il figlio Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“ 1) Disporre che il figlio con domicilio prevalente presso la madre, venga Per_1
affidato in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dello stesso, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.; entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, pertanto le decisioni per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, con eccezione di quanto qui di seguito concordemente stabilito;
2) Il padre potrà vedere quando lo desidera, previo preavviso ed accordo, anche
Per_1 telefonico, con la madre e compatibilmente con le esigenze di salute, di studio e di regolato regime di vita del minore stesso. In ogni caso, il padre potrà tenere con sé dalle ore 17 del venerdì pomeriggio alle ore 20.30 della domenica sera, a fine
Per_1 settimana alterni, fatta sempre salva la facoltà di modificare l'orario di rientro del minore onde salvaguardare – anche in ottica futura - le sue crescenti occorrenze di studio. In questa settimana starà con il padre dal martedì pomeriggio al
Per_1 mercoledì mattina quando il bambino verrà accompagnato direttamente a scuola. Nella settimana seguente e fermi restando i bisogni del minore, potrà stare con il papà
Per_1 dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina e in queste mattine sarà cura del papà accompagnarlo a scuola. Tenuto conto delle attività lavorative dei genitori (rispettivamente militare in servizio effettivo e infermiera professionale c/o il Rep. Di Rianimazione dell'Ospedale Sirina di
Taormina) ed in ragione delle reciproche esigenze, è sempre fatta salva la facoltà degli stessi di determinarsi diversamente, previo avviso. Durante le feste natalizie e previa congrua programmazione, il padre terrà con sé ad anni alterni la vigilia di Per_1
Natale e il Natale alternati con la vigilia di Capodanno ed il Capodanno, la vigilia della
EF alternato con il 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni Per_1 trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive ed in base alle ferie rispettivamente loro concesse, il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà con il papà così come il compleanno dello stesso;
il giorno della festa della mamma con la mamma così come il giorno del compleanno di quest'ultima;
Parimenti, il compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni, col padre e con Per_1
la madre, salvo che i genitori optino per riunirsi per tale occasione, nel massimo spirito di condivisione ed al precipuo fine di rendere questa ricorrenza di particolare apprezzamento da parte del minore. Durante il periodo in cui il minore starà col padre o con la madre, ciascuno potrà chiedere all'altro notizie del figlio non più di 2 volte al giorno, preferibilmente tramite una telefonata e un messaggio, salvo che particolari urgenze e/o sopravvenienze non impongano diversamente. 3) Il sig. CP_1 corrisponderà un assegno mensile di euro 300 a titolo di concorso al mantenimento del figlio. Detta somma è così quantificata tenuto conto del tempo che il minore trascorrerà con i genitori. Tempo durante il quale entrambi si faranno carico delle spese per la gestione del figlio anche alimentari, intrattenimento (quali ad es. cinema, circo, spettacoli vari ecc..), per l'accompagnamento per l'esercizio di attività sportive e presso i nonni, per eventuali regalini per festicciole di amici e/o compagni di scuola del minore;
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT. Le spese straordinarie sostenute per verranno ripartite al 50% per Per_1 ciascun genitore e verranno previamente concordate e debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, gite scolastiche;
apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. L'assegno familiare che dal 2023 è stato percepito dal sig. sarà ricevuto, dal momento della sottoscrizione CP_1 dell'accordo, dalla signora , fatto salvo il tempo necessario per il disbrigo Pt_1 dell'eventuale pratica amministrativa. L'indennità di frequenza percepita da entrambi i genitori e versata su libretto postale intestato agli stessi verrà utilizzata per il pagamento della scuola dell'infanzia e per la terapia che segue durante la Per_1 settimana di cui ha attuale necessità. E dunque con facoltà dei genitori di usare dette somme, solo ed esclusivamente ai succitati fini e previo reciproco assenso. Nel caso in cui la cifra non dovesse essere sufficiente per le spese suddette, le stesse verranno ripartite al 50% tra i genitori 4) Il sig. ha già spostato la propria residenza presso CP_1 altro luogo diverso dalla abitazione di proprietà della sig.ra . Eventuale Pt_1
corrispondenza dovesse giungere presso tale abitazione, la stessa sarà custodita così come pervenuta dalla sig.ra e consegnata al sig. alla prima occasione Pt_1 CP_1
utile. Lo stesso provvederà al ritiro dall'abitazione già del nucleo familiare, di vestiario ed oggetti personali allo stesso appartenenti, previo adeguato avviso alla sig.ra Pt_1
5) Entrambi i genitori, intendono prestarsi sin da ora il reciproco consenso per la richiesta dei documenti validi per l'espatrio del figlio 6) Nell'ottica della Per_1
realizzazione di un progetto educativo e formativo che sia volto ad assicurare un sano sviluppo della personalità di ed in conformità all'art. 317 bis c.c., entrambi i Per_1
genitori si impegnano ad assicurare anche la partecipazione attiva dei nonni – paterni e materni – al fine del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote, fermo restando il rispetto delle prevalenti decisioni assunte dal padre e dalla madre in relazione alla loro responsabilità come prevista ex lege nonché delle esigenze tutte e della volontà del minore. Al di là della normale frequentazione, qualora ve ne sia necessità ed in considerazione degli impegni e dei turni lavorativi dei genitori, viene stabilito che i nonni potranno inoltre supportarli provvedendo ad accompagnare e/o prendere da scuola e da e/o verso altri posti, anche servendosi dei propri veicoli. Per_1
Per le stesse finalità di crescita ed educative, entrambi i genitori si impegnano a tenere l'uno nei confronti dell'altro, atteggiamenti consoni al loro ruolo e ad evitare nel confronto col figlio, espressioni che in qualche modo possano costituire spunto per intaccare le rispettive figure genitoriali. Si impegnano altresì a favorire la frequentazione del minore con amichetti e/o compagni di scuola, compatibilmente con i bisogni e la volontà dello stesso”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
06/08/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 05/11/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione. Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Controparte_1
IN (ME) il 26/02/1986, con ricorso depositato in data 11/04/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.