Art. 4.
I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, dovranno inoltrare domanda all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo dai territori previsti dall'art. 1, rilasciata dalla competente Prefettura;
attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo e' iscritto.
I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, dovranno inoltrare domanda all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo dai territori previsti dall'art. 1, rilasciata dalla competente Prefettura;
attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo e' iscritto.