Art. 2.
La presente legge avra' effetto alle condizioni e nei termini stabiliti per l'entrata in vigore degli Accordi medesimi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1932-Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - De Bono - Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La presente legge avra' effetto alle condizioni e nei termini stabiliti per l'entrata in vigore degli Accordi medesimi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1932-Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - De Bono - Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.