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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/07/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 1214-1/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il giudice monocratico dott. Francesco Campagna ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento incidentale indicato in epigrafe, riservata alla decisione all'udienza del 19.6.25 in cui sono parti
(C.F.: ), quale amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno di nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.ta ANTONIA GIOVANNA C.F._2 LASCALA presso cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
), in proprio e nella qualità, domiciliato a Roghudi in via Magna C.F._3 Grecia n° 17;
-resistente-
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso l'Ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria;
-Interveniente obbligatorio-
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 29.3.23, l'odierna ricorrente presentava querela di falso, autorizzata ex art. 222 c.p.c. all'udienza del 5.10.22, delle procure alle liti asseritamente rilasciate dal defunto nei procedimenti RG 3127/2017 e RGVG 873/2016 utilizzate Persona_1 dall'avv. nell'ambito del procedimento principale. Controparte_2
Contestualmente venivano depositati documenti di comparazione.
All'udienza del 5.4.23 la ricorrente chiedeva che il giudice ordinasse l'esibizione delle due procure alle liti oggetto di querela e la produzione della procura rilasciata nel giudizio n. 874/2016 VG, al fine di poterla utilizzare come ulteriore scrittura di
1 comparazione;
il resistente eccepiva la nullità del procedimento di querela di falso per difetto dei presupposti di cui all'art. 221 co. 2 c.p.c.; il giudice disponeva l'acquisizione della scritture.
All'udienza del 13.9.23 veniva acquisita la procura alle liti e il giudice si riservava.
Con ordinanza del 5.1.24 il giudice disponeva CTU grafologica.
In data 2.12.24 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza del 10.4.24 parte resistente insisteva nella richiesta di rinnovazione della CTU in quanto contestava le modalità di individuazione dei documenti di comparazione, operata unilateralmente dal CTU;
rilevava, altresì, che le scritture di raffronto non fossero state individuate tra atti pubblici o custoditi in pubblici registri;
contestava, infine, la tecnica di redazione della CTU in quanto in diverse parti della relazione venivano affermati fatti contrastanti;
parte ricorrente eccepiva la tardività dell'istanza e, in ogni caso, ne chiedeva il rigetto in quanto infondata.
Con ordinanza del 5.5.25 il giudice rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU ritenendola completa. Deve in ogni caso osservarsi che le eccezioni appaiano assolutamente generiche e l'indicazione di ulteriori scritture di comparazione tardiva in quanto successiva alla stesura dell'elaborato peritale.
All'udienza del 19.6.25 le parti concludevano come da verbale;
il PM non rassegnava conclusioni e il giudice riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale che la querela di falso debba essere accolta.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità della querela per omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità, deve osservarsi che l'odierna ricorrente all'udienza del 5.10.22 ha evidenziato quale elemento da cui desumere la falsità delle procure impugnate la circostanza che il giudice tutelare abbia inviato gli atti alla procura della repubblica con riferimento alle firme apposte sulle suddette procure. Tanto è più che sufficiente a integrare il requisito richiesto dalla legge e finalizzato a consentire al decidente una sommaria delibazione dell'istanza, valutata ammissibile dal giudice che ne ha autorizzato la proposizione ritenendo che la stessa non fosse manifestamente infondata.
In via prodromica, è opportuno specificare che la querela di falso è un'iniziativa giudiziaria che costituisce il solo strumento per contestare le risultanze estrinseche dell'atto pubblico o della scrittura privata, riconosciuta, autenticata o verificata, cioè quelle risultanze cui gli artt. 2700 e 2702 c.c. attribuiscono efficacia di prova legale.
La falsità del documento può investire il suo contenuto estrinseco (c.d. falsità materiale), potendosi concretizzare tanto nella contraffazione, che si verifica quando il documento viene materialmente formato da soggetto diverso dal suo autore apparente o posto in una data o luogo diverso da quello apparente, quanto nell'alterazione, cioè una modificazione compiuta successivamente alla sua formazione.
La CTU nel proprio elaborato peritale, che si intende qui integralmente richiamato, ha concluso che le firme apposte sulle procure oggetto di querela non siano state apposte da . Tanto sulla base di una valutazione completa, logica e ben Persona_1 argomentata frutto dell'utilizzo di differenti strumenti di valutazione della grafia che concludono tutti nel senso della non riferibilità della sottoscrizione a . Persona_1
2 Tali conclusioni, a giudizio del Tribunale, sono del tutto condivisibili, perché appaiono frutto di un attento esame globale e di dettaglio eseguito con procedimento basato: a) sulla osservazione e descrizione delle scritture in verifica e di comparazione valutando la loro periziabilità; b) sulla identificazione dei connotati grafici personali, con l'individuazione delle caratteristiche generali (quali lo stile della scrittura, la pressione, l'inclinazione) e i segni idiostici, ovvero tutti quei tratti grafici che assumono un alto valore identificativo e la cui presenza rende difficile sia la falsificazione che la dissimulazione;
c) sul confronto degli scritti precedentemente analizzati;
d) sull'analisi delle firme acquisite.
D'altronde anche l'attenta osservazione da parte di un profano potrebbe cogliere le significative differenze esistenti tra le firme oggetto di querela e quelle di comparazione
Ne consegue l'accoglimento della querela di falso e la pronuncia delle statuizioni conseguenziali come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vengono compensate tra le parti atteso “che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (Cfr., Tribunale Caltanissetta, parte motiva, Sent. 27 febbraio 2018, n. 106).
P.Q.M.
- accoglie la proposta querela di falso e per l'effetto accerta e dichiara la falsità della firma delle procure alle liti rilasciate dal defunto nei procedimenti Persona_1 R.G. 3127/2017 e R.G.V.G. 873/2016;
- ordina la cancellazione delle sottoscrizioni oggetto di verifica al passaggio in giudicato della sentenza;
- condanna il resistente a rimborsare in favore della ricorrente le spese del procedimento che vengono liquidate nella somma di € 1.053,00 per compensi, oltre l'importo corrispondente al 15% della predetta somma a titolo di spese forfettarie;
- compensa tra le parti le spese di CTU come liquidate in separato decreto.
Reggio Calabria, 16/07/2025
Il Giudice Estensore Francesco Campagna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il giudice monocratico dott. Francesco Campagna ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento incidentale indicato in epigrafe, riservata alla decisione all'udienza del 19.6.25 in cui sono parti
(C.F.: ), quale amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno di nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.ta ANTONIA GIOVANNA C.F._2 LASCALA presso cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
), in proprio e nella qualità, domiciliato a Roghudi in via Magna C.F._3 Grecia n° 17;
-resistente-
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso l'Ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria;
-Interveniente obbligatorio-
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 29.3.23, l'odierna ricorrente presentava querela di falso, autorizzata ex art. 222 c.p.c. all'udienza del 5.10.22, delle procure alle liti asseritamente rilasciate dal defunto nei procedimenti RG 3127/2017 e RGVG 873/2016 utilizzate Persona_1 dall'avv. nell'ambito del procedimento principale. Controparte_2
Contestualmente venivano depositati documenti di comparazione.
All'udienza del 5.4.23 la ricorrente chiedeva che il giudice ordinasse l'esibizione delle due procure alle liti oggetto di querela e la produzione della procura rilasciata nel giudizio n. 874/2016 VG, al fine di poterla utilizzare come ulteriore scrittura di
1 comparazione;
il resistente eccepiva la nullità del procedimento di querela di falso per difetto dei presupposti di cui all'art. 221 co. 2 c.p.c.; il giudice disponeva l'acquisizione della scritture.
All'udienza del 13.9.23 veniva acquisita la procura alle liti e il giudice si riservava.
Con ordinanza del 5.1.24 il giudice disponeva CTU grafologica.
In data 2.12.24 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza del 10.4.24 parte resistente insisteva nella richiesta di rinnovazione della CTU in quanto contestava le modalità di individuazione dei documenti di comparazione, operata unilateralmente dal CTU;
rilevava, altresì, che le scritture di raffronto non fossero state individuate tra atti pubblici o custoditi in pubblici registri;
contestava, infine, la tecnica di redazione della CTU in quanto in diverse parti della relazione venivano affermati fatti contrastanti;
parte ricorrente eccepiva la tardività dell'istanza e, in ogni caso, ne chiedeva il rigetto in quanto infondata.
Con ordinanza del 5.5.25 il giudice rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU ritenendola completa. Deve in ogni caso osservarsi che le eccezioni appaiano assolutamente generiche e l'indicazione di ulteriori scritture di comparazione tardiva in quanto successiva alla stesura dell'elaborato peritale.
All'udienza del 19.6.25 le parti concludevano come da verbale;
il PM non rassegnava conclusioni e il giudice riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale che la querela di falso debba essere accolta.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità della querela per omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità, deve osservarsi che l'odierna ricorrente all'udienza del 5.10.22 ha evidenziato quale elemento da cui desumere la falsità delle procure impugnate la circostanza che il giudice tutelare abbia inviato gli atti alla procura della repubblica con riferimento alle firme apposte sulle suddette procure. Tanto è più che sufficiente a integrare il requisito richiesto dalla legge e finalizzato a consentire al decidente una sommaria delibazione dell'istanza, valutata ammissibile dal giudice che ne ha autorizzato la proposizione ritenendo che la stessa non fosse manifestamente infondata.
In via prodromica, è opportuno specificare che la querela di falso è un'iniziativa giudiziaria che costituisce il solo strumento per contestare le risultanze estrinseche dell'atto pubblico o della scrittura privata, riconosciuta, autenticata o verificata, cioè quelle risultanze cui gli artt. 2700 e 2702 c.c. attribuiscono efficacia di prova legale.
La falsità del documento può investire il suo contenuto estrinseco (c.d. falsità materiale), potendosi concretizzare tanto nella contraffazione, che si verifica quando il documento viene materialmente formato da soggetto diverso dal suo autore apparente o posto in una data o luogo diverso da quello apparente, quanto nell'alterazione, cioè una modificazione compiuta successivamente alla sua formazione.
La CTU nel proprio elaborato peritale, che si intende qui integralmente richiamato, ha concluso che le firme apposte sulle procure oggetto di querela non siano state apposte da . Tanto sulla base di una valutazione completa, logica e ben Persona_1 argomentata frutto dell'utilizzo di differenti strumenti di valutazione della grafia che concludono tutti nel senso della non riferibilità della sottoscrizione a . Persona_1
2 Tali conclusioni, a giudizio del Tribunale, sono del tutto condivisibili, perché appaiono frutto di un attento esame globale e di dettaglio eseguito con procedimento basato: a) sulla osservazione e descrizione delle scritture in verifica e di comparazione valutando la loro periziabilità; b) sulla identificazione dei connotati grafici personali, con l'individuazione delle caratteristiche generali (quali lo stile della scrittura, la pressione, l'inclinazione) e i segni idiostici, ovvero tutti quei tratti grafici che assumono un alto valore identificativo e la cui presenza rende difficile sia la falsificazione che la dissimulazione;
c) sul confronto degli scritti precedentemente analizzati;
d) sull'analisi delle firme acquisite.
D'altronde anche l'attenta osservazione da parte di un profano potrebbe cogliere le significative differenze esistenti tra le firme oggetto di querela e quelle di comparazione
Ne consegue l'accoglimento della querela di falso e la pronuncia delle statuizioni conseguenziali come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vengono compensate tra le parti atteso “che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (Cfr., Tribunale Caltanissetta, parte motiva, Sent. 27 febbraio 2018, n. 106).
P.Q.M.
- accoglie la proposta querela di falso e per l'effetto accerta e dichiara la falsità della firma delle procure alle liti rilasciate dal defunto nei procedimenti Persona_1 R.G. 3127/2017 e R.G.V.G. 873/2016;
- ordina la cancellazione delle sottoscrizioni oggetto di verifica al passaggio in giudicato della sentenza;
- condanna il resistente a rimborsare in favore della ricorrente le spese del procedimento che vengono liquidate nella somma di € 1.053,00 per compensi, oltre l'importo corrispondente al 15% della predetta somma a titolo di spese forfettarie;
- compensa tra le parti le spese di CTU come liquidate in separato decreto.
Reggio Calabria, 16/07/2025
Il Giudice Estensore Francesco Campagna
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