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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1468/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA IN IT, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5620/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 136/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00035112 25 RITENUTE FONTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00035113 26 RITENUTE FONTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio di appello riguarda l'impugnazione della cartella di pagamento n 0122023
0003511326000, relativa all'anno di imposta 2016, recante l'importo complessivo di euro 287.099,28, e la cartella esattoriale n 01 2023 003511225 000, relativa all'anno di imposta 2016, recante l'importo complessivo di euro 759.671,31.
Entrambe venivano emesse a seguito di controllo automatizzato di cui all'art. 36 bis del
DPR 633/72 delle due dichiarazioni dei redditi, Mod 770 presentate per l'anno di imposta 2016, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione ritenute ed imposte irpef, addizionali regionali e comunali.
Secondo la prospettazione dell'Agenzia impugnante la prima dichiarazione, presentata oltre i 90 giorni per il termine previsto per il modello 770/2017 e una seconda dichiarazione del 25/10/2018 che, essendo integrativa di una dichiarazione formalmente omessa, era da considerarsi anch'essa formalmente omessa.
Per tale motivo in sede di liquidazione non si generava la comunicazione di irregolarità,
con la possibilità di anticipare eventuali abbinamenti dei versamenti effettuati, di cui la maggior parte tardivi.
Ne derivava la presentazione dei ricorsi avverso i ruoli. L'agenzia durante la pendenza del procedimento di primo grado procedeva a degli sgravi in relazione all'abbinamento di pagamenti e di tanto notiziava i giudici di prime cure. La contribuente evidenziava che durante la procedura di controllo automatizzato non avrebbero potuto essere effettuate correzioni e che l'ente nel corso dell'anno aveva versato ritenute tali da poter influenzare anche il richiesto annullamento delle sanzioni.
I giudici di prime cure accoglievano la prospettazione della contribuente evidenziando che la procedura utilizzata ex art. 36 bis tramite controllo automatizzato non fosse coerente con l'accertamento compiuto e per tale ragione accoglievano il ricorso.
L'agenzia appellante ribadendo la legittimità dell'operato dell'Ufficio ha concluso per un totale dovuto di
254.090,64 ( comprensivo di sanzioni ed interessi).
Il contribuente ha omesso la dichiarazione 770/2017 per l'anno d'imposta 2016, essendo la stessa, a suo dire, stata scartata dal sistema. Tuttavia ha presentato il suddetto modello entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta successivo. Invoca la conferma della pronuncia di prime cure ritenuta corretta nei presupposti e negli esiti. In ogni caso ritiene di non dovere alcuna sanzione applicandosi gli articoli 5, 12 e 13 del D.lgs 471/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Il contribuente ha sempre in giudizio la possibilità di dimostrare, producendo adeguata documentazione,
l'effettiva posizione tributaria anche in caso di omessa dichiarazione, che come nel caso di specie abbia prodotto un recupero in base all'articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
Il diritto del contribuente, infatti, nasce dalla norma tributaria e non dalla dichiarazione e, inoltre, nella fase contenziosa, è sempre possibile opporsi alla maggior pretesa dell'ufficio, allegando la documentazione che comprovi la sussistenza di errori commessi nella stesura della dichiarazione che risultino rilevanti ai fini della quantificazione dell'obbligazione tributaria (Cass.n.2191 del 2021).
Nell'ambito del controllo automatizzato l'amministrazione effettua una valutazione delle norme tributarie verificando ed incrociando dati contabili anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione nell'anno del controllo. Di qui la possibilità per il contribuente di neutralizzare la presunzione con idonea produzione documentale a sostegno della sua posizione.
Nel caso di specie, la prima dichiarazione risulta omessa perché successiva ai novanta giorni. La parte per la quale si agisce in questa sede successivamente agli abbinamenti effettuati dall'ufficio non risulta neutralizzata dalla prova che avrebbe dovuto offrire la parte resistente.
Di qui l'accoglimento del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Resistente 1 liquidandosi nella misura di euro 4.500 in favore dell'Agenzia delle Entrate senza ulteriori maggiorazioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.500 in favore dell'appellante senza ulteriori maggiorazioni.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA IN IT, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5620/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 136/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00035112 25 RITENUTE FONTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00035113 26 RITENUTE FONTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio di appello riguarda l'impugnazione della cartella di pagamento n 0122023
0003511326000, relativa all'anno di imposta 2016, recante l'importo complessivo di euro 287.099,28, e la cartella esattoriale n 01 2023 003511225 000, relativa all'anno di imposta 2016, recante l'importo complessivo di euro 759.671,31.
Entrambe venivano emesse a seguito di controllo automatizzato di cui all'art. 36 bis del
DPR 633/72 delle due dichiarazioni dei redditi, Mod 770 presentate per l'anno di imposta 2016, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione ritenute ed imposte irpef, addizionali regionali e comunali.
Secondo la prospettazione dell'Agenzia impugnante la prima dichiarazione, presentata oltre i 90 giorni per il termine previsto per il modello 770/2017 e una seconda dichiarazione del 25/10/2018 che, essendo integrativa di una dichiarazione formalmente omessa, era da considerarsi anch'essa formalmente omessa.
Per tale motivo in sede di liquidazione non si generava la comunicazione di irregolarità,
con la possibilità di anticipare eventuali abbinamenti dei versamenti effettuati, di cui la maggior parte tardivi.
Ne derivava la presentazione dei ricorsi avverso i ruoli. L'agenzia durante la pendenza del procedimento di primo grado procedeva a degli sgravi in relazione all'abbinamento di pagamenti e di tanto notiziava i giudici di prime cure. La contribuente evidenziava che durante la procedura di controllo automatizzato non avrebbero potuto essere effettuate correzioni e che l'ente nel corso dell'anno aveva versato ritenute tali da poter influenzare anche il richiesto annullamento delle sanzioni.
I giudici di prime cure accoglievano la prospettazione della contribuente evidenziando che la procedura utilizzata ex art. 36 bis tramite controllo automatizzato non fosse coerente con l'accertamento compiuto e per tale ragione accoglievano il ricorso.
L'agenzia appellante ribadendo la legittimità dell'operato dell'Ufficio ha concluso per un totale dovuto di
254.090,64 ( comprensivo di sanzioni ed interessi).
Il contribuente ha omesso la dichiarazione 770/2017 per l'anno d'imposta 2016, essendo la stessa, a suo dire, stata scartata dal sistema. Tuttavia ha presentato il suddetto modello entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta successivo. Invoca la conferma della pronuncia di prime cure ritenuta corretta nei presupposti e negli esiti. In ogni caso ritiene di non dovere alcuna sanzione applicandosi gli articoli 5, 12 e 13 del D.lgs 471/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Il contribuente ha sempre in giudizio la possibilità di dimostrare, producendo adeguata documentazione,
l'effettiva posizione tributaria anche in caso di omessa dichiarazione, che come nel caso di specie abbia prodotto un recupero in base all'articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
Il diritto del contribuente, infatti, nasce dalla norma tributaria e non dalla dichiarazione e, inoltre, nella fase contenziosa, è sempre possibile opporsi alla maggior pretesa dell'ufficio, allegando la documentazione che comprovi la sussistenza di errori commessi nella stesura della dichiarazione che risultino rilevanti ai fini della quantificazione dell'obbligazione tributaria (Cass.n.2191 del 2021).
Nell'ambito del controllo automatizzato l'amministrazione effettua una valutazione delle norme tributarie verificando ed incrociando dati contabili anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione nell'anno del controllo. Di qui la possibilità per il contribuente di neutralizzare la presunzione con idonea produzione documentale a sostegno della sua posizione.
Nel caso di specie, la prima dichiarazione risulta omessa perché successiva ai novanta giorni. La parte per la quale si agisce in questa sede successivamente agli abbinamenti effettuati dall'ufficio non risulta neutralizzata dalla prova che avrebbe dovuto offrire la parte resistente.
Di qui l'accoglimento del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Resistente 1 liquidandosi nella misura di euro 4.500 in favore dell'Agenzia delle Entrate senza ulteriori maggiorazioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.500 in favore dell'appellante senza ulteriori maggiorazioni.