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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/12/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1982/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta, in grado di appello, al N. 1982/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: ), quale erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 compiutamente generalizzata nell'atto di citazione in appello, con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA FUSSI ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), compiutamente generalizzata CP_1 C.F._2 nella comparsa di costituzione e risposta, con il patrocinio dell'Avv. FLAVIA BAGNARA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello;
responsabilità ex art. 2051 cc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è l'appello proposto da (quale erede di Parte_1 Per_1
) avverso la sentenza n. 72/2023 del Giudice di Pace di Lugo pubblicata il
[...]
20.06.2023, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da
[...]
per i danni subiti alla propria autovettura VW Golf tg. FG464DW in esito al CP_1 sinistro verificatosi a Voltana di Lugo, in data 26.09.2021 alle ore 19:30, allorché la stessa, condotta dalla figlia , transitava lungo via Traversagno in CP_2 corrispondenza del civico n. 24/1 e veniva colpita da un ramo di cipresso caduto da un albero posto nella proprietà della convenuta . Persona_1
pagina 1 di 6 Il Giudice di prime cure ha condannato al risarcimento di €. Persona_1
1.860,56, oltre interessi legali dal dì del sinistro al saldo, nonché alla rifusione delle spese legali liquidate in €. 232,14 per spese ed €. 1.265,00 per compensi, oltre accessori.
L'appellante deduce quale principale motivo di gravame la errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della prova del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc, lamentando, in particolare, che il primo giudice non abbia tenuto in debita considerazione la documentazione prodotta relativa al nubifragio del 26.09.2021, evento che avrebbe dovuto considerarsi come imprevedibile e non contenibile, con conseguente esenzione di qualsivoglia responsabilità a carico della stessa.
L'appellante lamenta, inoltre, l'omessa valutazione della dinamica del sinistro, sostenendo che i danni all'autovettura erano incompatibili con la caduta dall'alto del ramo, avendo colpito il paraurti ed il fanale laterale.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
72/2023 resa dal Giudice di Pace di Lugo (RA) Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Ziniti Maria Grazia – R.G. n. 425/2022, pubblicata il 20/06/2023 notificata il 21/06/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettarsi la richiesta di parte avversaria in quanto infondata. In via subordinata: rigettarsi la richiesta di parte avversaria trattandosi di mero caso fortuito non addebitabile a parte convenuta, con vittoria di spese” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace di Lugo (RA) per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata si è costituita eccependo preliminarmente: la nullità dell'appello per la mancata prova della qualità di erede dell'appellante; la violazione del divieto di ius novorum in appello, essendo stati prodotti documenti nuovi;
nel merito,
l'infondatezza dei motivi di appello.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rejectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo, previo rigetto dell'istanza di sospensione pagina 2 di 6 dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, ex artt. 351, co. 2 e 283
c.p.c.: 1) dichiarare la nullità dell'impugnazione, e il definitivo passaggio in giudicato della sentenza de qua, per mancata prova della titolarità dell'appello in capo a
, che si dichiara figlia ed erede di , senza alcuna Parte_1 Persona_1 produzione documentale sul punto;
2) nel merito, rigettare l'appello de quo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado”.
***
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
***
Va preliminarmente rilevato che l'appellante ha depositato la prova della propria qualità di erede in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, con conseguente ammissibilità dell'appello (Cass. Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024; SU n. 2991/2016).
Sempre in via preliminare, deve escludersi la sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. con l'altro erede (come sostenuto dalla difesa della appellante in sede di note conclusive), trattandosi di iniziativa diretta alla conservazione del patrimonio.
Venendo al merito, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, può ritenersi dimostrata la dinamica del sinistro occorso la sera del 26.9.2021, causato dalla caduta di un ramo dall'albero posto sulla proprietà della il quale ha colpito Per_1
l'autovettura condotta da , danneggiandola. CP_2
In particolare:
- la teste (trasportata nel veicolo condotto da ), esaminata Tes_1 CP_2 alla udienza del 17 marzo 2023, ha dichiarato di aver visto “il cipresso” colpire l'auto su cui era trasportata;
- dalla relazione di servizio dei Carabinieri (intervenuti sul posto alle ore 19.45) e dalle foto alla stessa allegate emerge nitidamente che un ramo si è staccato dall'albero posto nella proprietà della si veda, in particolare, la foto n. 3); Per_1
- i danni riscontrati sulla autovettura (ammaccatura sul cofano motore, rottura del faro destro, distaccamento del paraurti), sono del tutto compatibili con la caduta del ramo sull'auto in transito (quand'anche colpita “di striscio”), anche perché collocati sulla destra della vettura (compatibilmente con la posizione dell'albero sul lato destro della carreggiata);
pagina 3 di 6 - tutte le ulteriori foto allegate alla suddetta relazione, anche relative allo stato della carreggiata stradale e alla presenza di residui di fogliame sulla vettura (vd doc. 2 dell'appellata) confermano la piena compatibilità del danno con la dinamica narrata dalla odierna appellata e dalla teste dalla stessa indotta:
Quanto, poi, alle deduzioni relative al caso fortuito, va osservato che dalla documentazione prodotta dall'odierna appellante (doc. 2 allegato al fascicolo monitorio, riprodotto – come chiarito in corso di causa dalla appellante medesima - in allegato all'atto di appello sub “evento 26 settembre 2021” e “maltempo all. 1”,
pagina 4 di 6 unici documenti ammissibili circa le condizioni metereologiche1) si evince effettivamente che il giorno del sinistro nel ravennate si erano sviluppati fenomeni meteorologici intensi (si veda in particolare la cronaca locale del 26.09.2021, che conferma la giornata di maltempo anche nella frazione lughese di Voltana, dove si è verificato il sinistro). Tale circostanza emerge anche dalla relazione di servizio dei Carabinieri, i quali, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno constatato la presenza di alcuni rami a terra nel luogo teatro del sinistro "verosimilmente caduti a causa del maltempo ovvero per la forte pioggia o vento".
Tuttavia, si ritiene che tale evento atmosferico non sia sussumibile nel concetto di "fortuito" a norma dell'art. 2051 c.c., il quale, in caso di eventi atmosferici, deve avere carattere eccezionale ed imprevedibile.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata su dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., n. 14861/2019), inoltre, "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di 'caso fortuito' è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati neanche per il fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza sulla base di valutazioni operate dalla protezione civile, poiché la 'calamità naturale', che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici" (non forniti nel caso in esame).
Sempre in tema di eventi atmosferici, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., n. 32643/2023) ha precisato, altresì, che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con dati statistici di lungo periodo”. Analogamente, il Tribunale Spoleto, 12 marzo 2021, n. 167 ha chiarito che "la pioggia intensa e persistente, anche se di eccezionale intensità, non costituisce caso fortuito o forza maggiore".
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova scientifica o statistica idonea a dimostrare il carattere eccezionale dell'evento atmosferico, né la sua imprevedibilità oggettiva. 1 Gli altri articoli di cronaca depositati solo con l'atto di appello sono inammissibili, come eccepito dalla appellata;
pagina 5 di 6 Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
***
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1.101,00 a €. 5.200,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante l'assenza di attività istruttoria.
Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado pur integrata nella motivazione;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in €. 1.701,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, se ed in quanto per legge dovuti;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Ravenna, in data 06.12.2025 Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
Provvedimento redatto con la collaborazione del G.O.P. Avv. Francesca Serretti Gattoni, inserita nell'Ufficio per il processo.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta, in grado di appello, al N. 1982/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: ), quale erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 compiutamente generalizzata nell'atto di citazione in appello, con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA FUSSI ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), compiutamente generalizzata CP_1 C.F._2 nella comparsa di costituzione e risposta, con il patrocinio dell'Avv. FLAVIA BAGNARA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello;
responsabilità ex art. 2051 cc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è l'appello proposto da (quale erede di Parte_1 Per_1
) avverso la sentenza n. 72/2023 del Giudice di Pace di Lugo pubblicata il
[...]
20.06.2023, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da
[...]
per i danni subiti alla propria autovettura VW Golf tg. FG464DW in esito al CP_1 sinistro verificatosi a Voltana di Lugo, in data 26.09.2021 alle ore 19:30, allorché la stessa, condotta dalla figlia , transitava lungo via Traversagno in CP_2 corrispondenza del civico n. 24/1 e veniva colpita da un ramo di cipresso caduto da un albero posto nella proprietà della convenuta . Persona_1
pagina 1 di 6 Il Giudice di prime cure ha condannato al risarcimento di €. Persona_1
1.860,56, oltre interessi legali dal dì del sinistro al saldo, nonché alla rifusione delle spese legali liquidate in €. 232,14 per spese ed €. 1.265,00 per compensi, oltre accessori.
L'appellante deduce quale principale motivo di gravame la errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della prova del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc, lamentando, in particolare, che il primo giudice non abbia tenuto in debita considerazione la documentazione prodotta relativa al nubifragio del 26.09.2021, evento che avrebbe dovuto considerarsi come imprevedibile e non contenibile, con conseguente esenzione di qualsivoglia responsabilità a carico della stessa.
L'appellante lamenta, inoltre, l'omessa valutazione della dinamica del sinistro, sostenendo che i danni all'autovettura erano incompatibili con la caduta dall'alto del ramo, avendo colpito il paraurti ed il fanale laterale.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
72/2023 resa dal Giudice di Pace di Lugo (RA) Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Ziniti Maria Grazia – R.G. n. 425/2022, pubblicata il 20/06/2023 notificata il 21/06/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettarsi la richiesta di parte avversaria in quanto infondata. In via subordinata: rigettarsi la richiesta di parte avversaria trattandosi di mero caso fortuito non addebitabile a parte convenuta, con vittoria di spese” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace di Lugo (RA) per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata si è costituita eccependo preliminarmente: la nullità dell'appello per la mancata prova della qualità di erede dell'appellante; la violazione del divieto di ius novorum in appello, essendo stati prodotti documenti nuovi;
nel merito,
l'infondatezza dei motivi di appello.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rejectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo, previo rigetto dell'istanza di sospensione pagina 2 di 6 dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, ex artt. 351, co. 2 e 283
c.p.c.: 1) dichiarare la nullità dell'impugnazione, e il definitivo passaggio in giudicato della sentenza de qua, per mancata prova della titolarità dell'appello in capo a
, che si dichiara figlia ed erede di , senza alcuna Parte_1 Persona_1 produzione documentale sul punto;
2) nel merito, rigettare l'appello de quo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado”.
***
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
***
Va preliminarmente rilevato che l'appellante ha depositato la prova della propria qualità di erede in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, con conseguente ammissibilità dell'appello (Cass. Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024; SU n. 2991/2016).
Sempre in via preliminare, deve escludersi la sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. con l'altro erede (come sostenuto dalla difesa della appellante in sede di note conclusive), trattandosi di iniziativa diretta alla conservazione del patrimonio.
Venendo al merito, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, può ritenersi dimostrata la dinamica del sinistro occorso la sera del 26.9.2021, causato dalla caduta di un ramo dall'albero posto sulla proprietà della il quale ha colpito Per_1
l'autovettura condotta da , danneggiandola. CP_2
In particolare:
- la teste (trasportata nel veicolo condotto da ), esaminata Tes_1 CP_2 alla udienza del 17 marzo 2023, ha dichiarato di aver visto “il cipresso” colpire l'auto su cui era trasportata;
- dalla relazione di servizio dei Carabinieri (intervenuti sul posto alle ore 19.45) e dalle foto alla stessa allegate emerge nitidamente che un ramo si è staccato dall'albero posto nella proprietà della si veda, in particolare, la foto n. 3); Per_1
- i danni riscontrati sulla autovettura (ammaccatura sul cofano motore, rottura del faro destro, distaccamento del paraurti), sono del tutto compatibili con la caduta del ramo sull'auto in transito (quand'anche colpita “di striscio”), anche perché collocati sulla destra della vettura (compatibilmente con la posizione dell'albero sul lato destro della carreggiata);
pagina 3 di 6 - tutte le ulteriori foto allegate alla suddetta relazione, anche relative allo stato della carreggiata stradale e alla presenza di residui di fogliame sulla vettura (vd doc. 2 dell'appellata) confermano la piena compatibilità del danno con la dinamica narrata dalla odierna appellata e dalla teste dalla stessa indotta:
Quanto, poi, alle deduzioni relative al caso fortuito, va osservato che dalla documentazione prodotta dall'odierna appellante (doc. 2 allegato al fascicolo monitorio, riprodotto – come chiarito in corso di causa dalla appellante medesima - in allegato all'atto di appello sub “evento 26 settembre 2021” e “maltempo all. 1”,
pagina 4 di 6 unici documenti ammissibili circa le condizioni metereologiche1) si evince effettivamente che il giorno del sinistro nel ravennate si erano sviluppati fenomeni meteorologici intensi (si veda in particolare la cronaca locale del 26.09.2021, che conferma la giornata di maltempo anche nella frazione lughese di Voltana, dove si è verificato il sinistro). Tale circostanza emerge anche dalla relazione di servizio dei Carabinieri, i quali, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno constatato la presenza di alcuni rami a terra nel luogo teatro del sinistro "verosimilmente caduti a causa del maltempo ovvero per la forte pioggia o vento".
Tuttavia, si ritiene che tale evento atmosferico non sia sussumibile nel concetto di "fortuito" a norma dell'art. 2051 c.c., il quale, in caso di eventi atmosferici, deve avere carattere eccezionale ed imprevedibile.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata su dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., n. 14861/2019), inoltre, "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di 'caso fortuito' è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati neanche per il fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza sulla base di valutazioni operate dalla protezione civile, poiché la 'calamità naturale', che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici" (non forniti nel caso in esame).
Sempre in tema di eventi atmosferici, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., n. 32643/2023) ha precisato, altresì, che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con dati statistici di lungo periodo”. Analogamente, il Tribunale Spoleto, 12 marzo 2021, n. 167 ha chiarito che "la pioggia intensa e persistente, anche se di eccezionale intensità, non costituisce caso fortuito o forza maggiore".
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova scientifica o statistica idonea a dimostrare il carattere eccezionale dell'evento atmosferico, né la sua imprevedibilità oggettiva. 1 Gli altri articoli di cronaca depositati solo con l'atto di appello sono inammissibili, come eccepito dalla appellata;
pagina 5 di 6 Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
***
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1.101,00 a €. 5.200,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante l'assenza di attività istruttoria.
Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado pur integrata nella motivazione;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in €. 1.701,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, se ed in quanto per legge dovuti;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Ravenna, in data 06.12.2025 Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
Provvedimento redatto con la collaborazione del G.O.P. Avv. Francesca Serretti Gattoni, inserita nell'Ufficio per il processo.
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