Articolo 3 della Legge 13 giugno 1960, n. 604
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 luglio 1960
Art. 3.
Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato:
a) fino a concorrenza del versamento di lire 1100 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera b);
b) fino a concorrenza della somma di lire 1100 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorita' e dalle eventuali somme non utilizzate ai sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.
Entrata in vigore il 19 luglio 1960
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