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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n 4937 2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto prestazioni invalidi civili TRA
) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'avv. LETIZIA FILOMENA ( ), da cui è rappresentata e difesa, giusta C.F._2 mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11-08-2021, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, in seguito a ricorso per ATPO, questo Giudice del lavoro, con decreto di omologa del 18-03-2021 le aveva riconosciuto il requisito sanitario della prestazione dell'assegno mensile di assistenza dal mese di Ottobre 2018; che, nonostante tale riconoscimento giudiziale, pur a seguito della notifica del decreto di omologa gli organi amministrativi competenti non avevano provveduto all'erogazione della prestazione assistenziale.
Dedotta la persistenza dei requisiti sanitari e socio-economici, l'istante ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alle prestazioni richieste nonchè il pagamento dei ratei scaduti, decorrenti dal mese di Ottobre 2018 oltre accessori.
L' pur ritualmente citato restava contumace. CP_1
Disposti vari rinvii della causa dal precedente magistrato titolare del procedimento, all'esito del suo trasferimento presso altro Ufficio Giudiziario, questo Presidente di Sezione ne disponeva l'assegnazione a sé medesimo. Concesso quindi il termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza ex art.127 ter cpc all'esito della sua scadenza, questo giudice decideva la causa come da sentenza depositata in atti.
Deve essere dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato (cfr. CP_1
ricorso recapitato presso la sede di Roma il 26/10/2021 - racc.ta AG
78527647658-2 - e a mani presso quella territoriale di Caserta in data
18/10/2021) e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, parte ricorrente, nelle note sostitutive dell'udienza ex art.127 ter cpc, deduce che l' a seguito della notifica del ricorso CP_1
introduttivo ha provveduto a corrisponderle la prestazione dell'assegno di invalidità civile.
Alla stregua della documentazione prodotta che attesta l'avvenuto pagamento della prestazione deve quindi ritenersi venuto meno ogni motivo di contenzioso in ordine all'oggetto della domanda originaria.
Con riguardo al regime delle spese di lite, avendo l corrisposto i CP_1
ratei della prestazione assistenziale a seguito della notifica del ricorso introduttivo, le stesse sono poste a carico dell' liquidandosi come CP_1
da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro così provvede:
• Dichiara la contumacia dell' CP_1
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 in complessivi €.1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, data del deposito Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n 4937 2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto prestazioni invalidi civili TRA
) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'avv. LETIZIA FILOMENA ( ), da cui è rappresentata e difesa, giusta C.F._2 mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11-08-2021, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, in seguito a ricorso per ATPO, questo Giudice del lavoro, con decreto di omologa del 18-03-2021 le aveva riconosciuto il requisito sanitario della prestazione dell'assegno mensile di assistenza dal mese di Ottobre 2018; che, nonostante tale riconoscimento giudiziale, pur a seguito della notifica del decreto di omologa gli organi amministrativi competenti non avevano provveduto all'erogazione della prestazione assistenziale.
Dedotta la persistenza dei requisiti sanitari e socio-economici, l'istante ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alle prestazioni richieste nonchè il pagamento dei ratei scaduti, decorrenti dal mese di Ottobre 2018 oltre accessori.
L' pur ritualmente citato restava contumace. CP_1
Disposti vari rinvii della causa dal precedente magistrato titolare del procedimento, all'esito del suo trasferimento presso altro Ufficio Giudiziario, questo Presidente di Sezione ne disponeva l'assegnazione a sé medesimo. Concesso quindi il termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza ex art.127 ter cpc all'esito della sua scadenza, questo giudice decideva la causa come da sentenza depositata in atti.
Deve essere dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato (cfr. CP_1
ricorso recapitato presso la sede di Roma il 26/10/2021 - racc.ta AG
78527647658-2 - e a mani presso quella territoriale di Caserta in data
18/10/2021) e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, parte ricorrente, nelle note sostitutive dell'udienza ex art.127 ter cpc, deduce che l' a seguito della notifica del ricorso CP_1
introduttivo ha provveduto a corrisponderle la prestazione dell'assegno di invalidità civile.
Alla stregua della documentazione prodotta che attesta l'avvenuto pagamento della prestazione deve quindi ritenersi venuto meno ogni motivo di contenzioso in ordine all'oggetto della domanda originaria.
Con riguardo al regime delle spese di lite, avendo l corrisposto i CP_1
ratei della prestazione assistenziale a seguito della notifica del ricorso introduttivo, le stesse sono poste a carico dell' liquidandosi come CP_1
da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro così provvede:
• Dichiara la contumacia dell' CP_1
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 in complessivi €.1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, data del deposito Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia