Articolo 5 della Legge 14 agosto 1982, n. 599
Articolo 4Articolo 6
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9 settembre 1982
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20 aprile 1985
Art. 5. Campo di applicazione

Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 3 ((i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata)) ((...)) di seguito indicate:
((a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;)) b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
((c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate)) ((Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade))
Entrata in vigore il 20 aprile 1985