Sentenza 13 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2019, n. 26266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26266 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: IN LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG PERLA LORI per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza n. 48/29 del 27/01/2019 il Tribunale di Palermo-sezione per il riesame, ha accolto l'istanza presentata dal difensore di LÒ SC contro l'ordinanza con cui il 10/01/2019 il Tribunale di Trapani gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 385 cod. pen., perché, mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la Comunità Myirhiam Rinascita di Salemi con l'autorizzazione a recarsi senza scorta il 9/01/2019 a presenziare a un udienza penale, era evaso rendendosi irreperibile. Il Tribunale ha considerato che, ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., la misura della custodia cautelare in carcere non può disporsi in relazione al reato di evasione ex art. 385, comma 1, cod. pen., non aggravato, per il quale è prevista una pena edittale massima di tre anni;
per altro verso, ha disposto ia trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani competente per l'aggravamento della misura cautelare.
2. Nel ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo "errore e illogicità manifesti" assumendo che non applicare la misura cautelare nei confronti dell'imputato per il delitto di evasione non aggravato, sostenendo che le esigenze cautelari connesse al delitto di evasione debbono essere fronteggiate nell'alveo del procedimento originario, confliggerebbe con giurisprudenza della Corte di cassazione che afferma l'indipendenza tra le misure cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato perché in sede di convalida dell'arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari - che non sia aggravato ex art. 385, comma 2, cod. pen. - non è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere perché tale reato è punito con pena inferiore al limite di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18856 del 15/03/2018, Rv. 273248; Sez. 6, n. 16857 del 06/02/2018, Rv. 272917; Sez. 6, n. 32498 del 05/07/2016, Rv. 267985; Sez. 6, n. 31583 del 23/06/2016, Rv. 267681). Pertanto, correttamente il Tribunale ha considerato il limite all'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., disponendo, tuttavia, la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani competente per l'aggravamento della misura cautelare, che può essere disposto d'ufficio (Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014, dep. 2015, Rv. 262209) e per il quale non è necessario un previo interrogatorio di garanzia (Sez. 1, n. 47931 del 05/10/2016, Rv. 269188). Infatti, sebbene per il delitto di evasione la pena non possa superare tre anni, operano - ma al di fuori dell'udienza di convalida dell'arresto e solo relativamente alla misura disposta in aggravamento di quella originaria e non alla originaria misura per il delitto di evasione - la deroga (automatica) ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., se ricorre un fatto di minimale rilievo, e quella (facoltativa) ex art. 280, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46874 del 14/07/2016, Rv. 268143). In altri termini l'evasione dagli arresti domiciliari rileva sotto due distinti profili, pertinenti a separati procedimenti (Sez. 6, n. 40994 dell'1/1/2015, Rv. 265609): a) la violazione della originaria misura coercitiva, che impone ai rivalutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari che ne hanno imposto l'applicazione; b) la commissione del delitto di evasione, per il quale, anche fuori dai casi di flagranza ex art. 3 legge 12/07/1991, n. 203, è consentito l'arresto, ma non l'applicazione della custodia in carcere: l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. non consente di superare i limiti di applicabilità della custodia cautelare in carcere posti dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché in relazione ai delitti (come l'evasione) per i quali l'arresto è consentito anche fuori dai casi di flagranza ammette l'applicazione di una misura coercitiva in deroga ai limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 cod. proc. pen., ma non alla norma generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.; né può interpretarsi in via analogica o estensiva, perché, pur non essendo norma di diritto penale sostanziale, deroga in malam partem alle limitazioni tassative che possono porsi alla libertà personale ex art. 13, comma 2, Cost. e 272 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 32498 del 5/07/2016, Rv. 267985; Sez. 6, n. 31583 del 23/06/2016, Rv. 267681).
2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 28/03/2019 Il Consigliere e