Articolo 34 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 gennaio 1973
Art. 34. (Oblazione)

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del precedente articolo 33, e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO puo' ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dello articolo precedente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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