TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A
T T I S E Z I O N E L A
V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1061/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18301.1964, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, C/da Cavarretta
11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Faraci che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Nadia Perego, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'Avv. Maria Cecilia
Magazzù giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in
Roma (RM), Via Giuseppe Grezar, n. 14. RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento N. 295202290084637
08/000, notificata in data 13.03.2023, dell'importo complessivo di euro
67.485,49, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, riportati nei seguenti avvisi di addebito:
- n. 59520130003096655000 di euro 1.276,11 asseritamente notificata il 30.12.2013 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2012);
- n. 59520140001298607000 di euro 2.660,35 asseritamente notificata il 16.06.2014 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2013);
- n. 59520140002950060000 di euro 2.636,78 asseritamente notificata il 20.10.2014 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2013);
- n. 59520140005530915000 di euro 2.697,06 asseritamente notificata il 20.02.2015 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2014);
- n. 59520150001961112000 di euro 2.668,93 asseritamente notificata il 03.11.2015 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2014);
- n. 59520170002489655000 di euro 41.028,58 asseritamente notificata il 10.11.2021 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016);
- n. 59520180002596786000 di euro 3.721,21 asseritamente notificata il 06.09.2018 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2017);
2 - n. 59520180005646681000 di euro 2.431,17 asseritamente notificata il 23.03.2019 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2017, 2018);
- n. 59520190001965076000 di euro 2.389,43 asseritamente notificata il 22.08.2019 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2018);
- n. 59520190004948053000 di euro 2.319,22 asseritamente notificata il 13.01.2020 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2018, 2019);
- n. 59520210002134765000 di euro 3.628,65 asseritamente notificata il 29.12.2021 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2019).
Eccepiva l'estinzione per intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali e l'omessa notifica degli atti presupposti. Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'atto impugnato, poiché prescritte, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' , in data 26/09/2023, dando atto di sgravi e stralci CP_1
medio tempore intervenuti su alcuni degli atti opposti. Nel merito contestava la fondatezza in fatto e diritto dell'avverso ricorso;
l'ammissibilità dello stesso per intervenuta decadenza ex art. 24 D.Lgs.n. 46/99 e concludeva per il rigetto con vittoria di spese.
Si costituiva l' , in data 07/09/2023, Controparte_2 eccependo la tardività dell'opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente, viene odiernamente decisa.
Occorre in primo luogo rilevare che, nel costituirsi in giudizio, il concessionario della riscossione ha allegato e documentato lo sgravio integrale dei contributi previdenziale di cui agli avvisi di addebito n. CP_1
59520130003096655000; 59520140001298607000; 59520140002950060000;
3 59520140005530915000; 59520150001961112000 (cfr. memoria difensiva di
CP_
ed estratto di ruolo allegato, nonché documentazione prodotta dall in CP_3
memoria di costituzione).
Occorre quindi specificare che la totale soddisfazione delle richieste di parte ricorrente, in riferimento agli avvisi di addebito nn.
59520130003096655000; 59520140001298607000; 59520140002950060000;
59520140005530915000; 59520150001961112000, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito....” (cfr., ex multis, C. Cass. 10553/09; C.
Cass. 22650/08).
Alla luce di quanto allegato e documentato dal Concessionario della riscossione, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn. 59520130003096655000;
59520140001298607000; 59520140002950060000; 59520140005530915000;
59520150001961112000.
Occorre adesso valutare la tempestività dell'opposizione proposta, sotto il profilo del rispetto dei termini di decadenza, che il D.lgs. n. 46/1999 fissa in
40 giorni dalla notifica della cartella per proporre opposizione al ruolo (art. 24 co. 5) e in 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 29, in combinato disposto con l'art. 617 c.p.c.). In ordine alla natura dei suindicati termini e alle conseguenze della loro inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per
l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto
4 a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass.
17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass.
15869/2017).
Ne consegue che la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il ricorrente si dolga della mancata notifica delle cartelle di pagamento (o avvisi di addebito), la
Cassazione ha altresì chiarito che “…il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. C. Cass.
n. 24506/2016).
Orbene, stante il carattere assorbente e a prescindere da ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica degli avvisi di addebito in esame, appare dirimente osservare che, in relazione a tali atti,
l' ha prodotto la relata di notifica degli avvisi di addebito nn. CP_1
5952017000248965500; 59520180002596786000; n.
59520180005646681000; 59520190001965076000; 59520190004948053000;
59520210002134765000.
In particolare, dalla documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti, prodotta dall' , può evincersi quanto segue: CP_1
- l'avviso di addebito n. 59520170002489655000 di euro 41.028,58 risulta validamente notificato il 10.11.2021 mediante consegna al firmatario ivi indicato;
- l'avviso di addebito n. 59520180002596786000 di euro 3.721,21 risulta validamente notificato il 06.09.2018 mediante consegna al firmatario ivi
5 indicato;
- l'avviso di addebito n. 59520180005646681000 di euro 2.431,17 risulta validamente notificato il 23.03.2019 per compiuta giacenza
- l'avviso di addebito n. 59520190001965076000 di euro 2.389,43 risulta validamente notificato il 22.08.2019 mediante consegna al firmatario ivi indicato;
- l'avviso di addebito n. 59520190004948053000 di euro 2.319,22 risulta validamente notificato il 13.01.2020 mediante consegna al firmatario ivi indicato;
- l'avviso di addebito n. 59520210002134765000 di euro 3.628,65 risulta validamente notificato il 29.12.2021 mediante consegna al firmatario ivi indicato;
Di tali notificazioni occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex artt. 24 e 29 del D.lgs. 46/1999.
Nella specie, i termini sono integralmente decorsi fino alla data di deposito del ricorso (id est: 04.04.2023), con la conseguenza che è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi con funzione recuperatoria avverso gli avvisi di addebito in esame.
In definitiva, poiché il ricorso è stato depositato in data 04.04.2023, deve ritenersi inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito nn. 5952017000248965500; 59520180002596786000; n.
59520180005646681000; 59520190001965076000; 59520190004948053000;
59520210002134765000.
Ed invero, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
(13.03.2023), nessuna prescrizione risulta compiuta per gli avvisi di addebito n. 59520170002489655000 (notifica 10.11.2021); 59520180002596786000
(notifica 06.09.2018); n. 59520180005646681000 (notifica per compiuta giacenza 23.03.2019); n. 59520190001965076000 (notifica 22.08.2019);
6 59520190004948053000 (notifica 13.01.2020); n. 59520210002134765000 di euro 3.628,65 (notifica 29.12.2021), né tale prescrizione è maturata dalla notifica della intimazione di pagamento alla data di deposito del ricorso.
Rispetto a tali crediti l'eccezione di prescrizione è infondata e la domanda va rigettata.
Difatti, seppur per alcuni avvisi di addebito viene contestato il decorso quinquennale dalla primo atto impositivo, la mancata impugnazione tempestiva degli stessi (non potendosi applicare lo slittamento all'atto successivo, possibile solo nel caso di mancata notifica) ha comportato la cristallizzazione del credito degli enti impositori: in questa sede si sarebbe potuta contestare un'ulteriore decorrenza della prescrizione a partire dagli avvisi di addebito notificati, che comunque non appare maturata.
Ne consegue che l'opposizione per l'intimazione di pagamento impugnata va rigettata in quanto inammissibili le contestazioni relative agli avvisi di addebito non originariamente impugnati.
Ancora, parte ricorrente chiede applicarsi la disciplina di cui all'art. commi da 537 a 544 della L 228/2012 sussistendone i presupposti.
Sul punto, il comma 538 prevede espressamente il seguente limite temporale: a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
L'obiettivo di tale norma è quello di procedimentalizzare una facoltà del contribuente nel caso di prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Leggendo entrambi i commi se ne deduce, dunque, che nel caso si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 538 (tra cui la prescrizione intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo), il
7 contribuente ha l'onere a pena di decadenza di presentare la domanda entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva […]: essendo stati correttamente notificati gli avvisi di addebito sopra indicati, detta istanza formulata solo successivamente all'intimazione di pagamento impugnata odiernamente non può che ritenersi tardiva, per il verificarsi della decorrenza prevista dalla norma invocata.
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che La previsione è stata interpretata dalla Sezione (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art.
1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall
[...]
entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. CP_2
1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.(Cass. 30841/2024 che richiama 28354/2019). Da ultimo ciò è stato interpretato quale impossibilità di far avverare l'ipotesi di annullamento se contestualmente la sospensione viene richiesta all'autorità giudiziaria.
Per quanto sopra, l'opposizione va rigettata.
Tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 04/04/2023 nei confronti dell' e dell' in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
8 295202290084637 08/000 limitatamente ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59520130003096655000;59520140001298607000;
59520140002950060000; 59520140005530915000;
59520150001961112000.
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Patti, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
9
T T I S E Z I O N E L A
V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1061/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18301.1964, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, C/da Cavarretta
11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Faraci che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Nadia Perego, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'Avv. Maria Cecilia
Magazzù giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in
Roma (RM), Via Giuseppe Grezar, n. 14. RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento N. 295202290084637
08/000, notificata in data 13.03.2023, dell'importo complessivo di euro
67.485,49, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, riportati nei seguenti avvisi di addebito:
- n. 59520130003096655000 di euro 1.276,11 asseritamente notificata il 30.12.2013 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2012);
- n. 59520140001298607000 di euro 2.660,35 asseritamente notificata il 16.06.2014 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2013);
- n. 59520140002950060000 di euro 2.636,78 asseritamente notificata il 20.10.2014 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2013);
- n. 59520140005530915000 di euro 2.697,06 asseritamente notificata il 20.02.2015 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2014);
- n. 59520150001961112000 di euro 2.668,93 asseritamente notificata il 03.11.2015 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2014);
- n. 59520170002489655000 di euro 41.028,58 asseritamente notificata il 10.11.2021 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016);
- n. 59520180002596786000 di euro 3.721,21 asseritamente notificata il 06.09.2018 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2017);
2 - n. 59520180005646681000 di euro 2.431,17 asseritamente notificata il 23.03.2019 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2017, 2018);
- n. 59520190001965076000 di euro 2.389,43 asseritamente notificata il 22.08.2019 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2018);
- n. 59520190004948053000 di euro 2.319,22 asseritamente notificata il 13.01.2020 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2018, 2019);
- n. 59520210002134765000 di euro 3.628,65 asseritamente notificata il 29.12.2021 (a titolo di omesso versamento contributi
IVS anno 2019).
Eccepiva l'estinzione per intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali e l'omessa notifica degli atti presupposti. Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'atto impugnato, poiché prescritte, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' , in data 26/09/2023, dando atto di sgravi e stralci CP_1
medio tempore intervenuti su alcuni degli atti opposti. Nel merito contestava la fondatezza in fatto e diritto dell'avverso ricorso;
l'ammissibilità dello stesso per intervenuta decadenza ex art. 24 D.Lgs.n. 46/99 e concludeva per il rigetto con vittoria di spese.
Si costituiva l' , in data 07/09/2023, Controparte_2 eccependo la tardività dell'opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente, viene odiernamente decisa.
Occorre in primo luogo rilevare che, nel costituirsi in giudizio, il concessionario della riscossione ha allegato e documentato lo sgravio integrale dei contributi previdenziale di cui agli avvisi di addebito n. CP_1
59520130003096655000; 59520140001298607000; 59520140002950060000;
3 59520140005530915000; 59520150001961112000 (cfr. memoria difensiva di
CP_
ed estratto di ruolo allegato, nonché documentazione prodotta dall in CP_3
memoria di costituzione).
Occorre quindi specificare che la totale soddisfazione delle richieste di parte ricorrente, in riferimento agli avvisi di addebito nn.
59520130003096655000; 59520140001298607000; 59520140002950060000;
59520140005530915000; 59520150001961112000, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito....” (cfr., ex multis, C. Cass. 10553/09; C.
Cass. 22650/08).
Alla luce di quanto allegato e documentato dal Concessionario della riscossione, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn. 59520130003096655000;
59520140001298607000; 59520140002950060000; 59520140005530915000;
59520150001961112000.
Occorre adesso valutare la tempestività dell'opposizione proposta, sotto il profilo del rispetto dei termini di decadenza, che il D.lgs. n. 46/1999 fissa in
40 giorni dalla notifica della cartella per proporre opposizione al ruolo (art. 24 co. 5) e in 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 29, in combinato disposto con l'art. 617 c.p.c.). In ordine alla natura dei suindicati termini e alle conseguenze della loro inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per
l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto
4 a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass.
17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass.
15869/2017).
Ne consegue che la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il ricorrente si dolga della mancata notifica delle cartelle di pagamento (o avvisi di addebito), la
Cassazione ha altresì chiarito che “…il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. C. Cass.
n. 24506/2016).
Orbene, stante il carattere assorbente e a prescindere da ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica degli avvisi di addebito in esame, appare dirimente osservare che, in relazione a tali atti,
l' ha prodotto la relata di notifica degli avvisi di addebito nn. CP_1
5952017000248965500; 59520180002596786000; n.
59520180005646681000; 59520190001965076000; 59520190004948053000;
59520210002134765000.
In particolare, dalla documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti, prodotta dall' , può evincersi quanto segue: CP_1
- l'avviso di addebito n. 59520170002489655000 di euro 41.028,58 risulta validamente notificato il 10.11.2021 mediante consegna al firmatario ivi indicato;
- l'avviso di addebito n. 59520180002596786000 di euro 3.721,21 risulta validamente notificato il 06.09.2018 mediante consegna al firmatario ivi
5 indicato;
- l'avviso di addebito n. 59520180005646681000 di euro 2.431,17 risulta validamente notificato il 23.03.2019 per compiuta giacenza
- l'avviso di addebito n. 59520190001965076000 di euro 2.389,43 risulta validamente notificato il 22.08.2019 mediante consegna al firmatario ivi indicato;
- l'avviso di addebito n. 59520190004948053000 di euro 2.319,22 risulta validamente notificato il 13.01.2020 mediante consegna al firmatario ivi indicato;
- l'avviso di addebito n. 59520210002134765000 di euro 3.628,65 risulta validamente notificato il 29.12.2021 mediante consegna al firmatario ivi indicato;
Di tali notificazioni occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex artt. 24 e 29 del D.lgs. 46/1999.
Nella specie, i termini sono integralmente decorsi fino alla data di deposito del ricorso (id est: 04.04.2023), con la conseguenza che è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi con funzione recuperatoria avverso gli avvisi di addebito in esame.
In definitiva, poiché il ricorso è stato depositato in data 04.04.2023, deve ritenersi inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito nn. 5952017000248965500; 59520180002596786000; n.
59520180005646681000; 59520190001965076000; 59520190004948053000;
59520210002134765000.
Ed invero, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
(13.03.2023), nessuna prescrizione risulta compiuta per gli avvisi di addebito n. 59520170002489655000 (notifica 10.11.2021); 59520180002596786000
(notifica 06.09.2018); n. 59520180005646681000 (notifica per compiuta giacenza 23.03.2019); n. 59520190001965076000 (notifica 22.08.2019);
6 59520190004948053000 (notifica 13.01.2020); n. 59520210002134765000 di euro 3.628,65 (notifica 29.12.2021), né tale prescrizione è maturata dalla notifica della intimazione di pagamento alla data di deposito del ricorso.
Rispetto a tali crediti l'eccezione di prescrizione è infondata e la domanda va rigettata.
Difatti, seppur per alcuni avvisi di addebito viene contestato il decorso quinquennale dalla primo atto impositivo, la mancata impugnazione tempestiva degli stessi (non potendosi applicare lo slittamento all'atto successivo, possibile solo nel caso di mancata notifica) ha comportato la cristallizzazione del credito degli enti impositori: in questa sede si sarebbe potuta contestare un'ulteriore decorrenza della prescrizione a partire dagli avvisi di addebito notificati, che comunque non appare maturata.
Ne consegue che l'opposizione per l'intimazione di pagamento impugnata va rigettata in quanto inammissibili le contestazioni relative agli avvisi di addebito non originariamente impugnati.
Ancora, parte ricorrente chiede applicarsi la disciplina di cui all'art. commi da 537 a 544 della L 228/2012 sussistendone i presupposti.
Sul punto, il comma 538 prevede espressamente il seguente limite temporale: a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
L'obiettivo di tale norma è quello di procedimentalizzare una facoltà del contribuente nel caso di prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Leggendo entrambi i commi se ne deduce, dunque, che nel caso si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 538 (tra cui la prescrizione intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo), il
7 contribuente ha l'onere a pena di decadenza di presentare la domanda entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva […]: essendo stati correttamente notificati gli avvisi di addebito sopra indicati, detta istanza formulata solo successivamente all'intimazione di pagamento impugnata odiernamente non può che ritenersi tardiva, per il verificarsi della decorrenza prevista dalla norma invocata.
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che La previsione è stata interpretata dalla Sezione (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art.
1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall
[...]
entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. CP_2
1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.(Cass. 30841/2024 che richiama 28354/2019). Da ultimo ciò è stato interpretato quale impossibilità di far avverare l'ipotesi di annullamento se contestualmente la sospensione viene richiesta all'autorità giudiziaria.
Per quanto sopra, l'opposizione va rigettata.
Tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 04/04/2023 nei confronti dell' e dell' in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
8 295202290084637 08/000 limitatamente ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59520130003096655000;59520140001298607000;
59520140002950060000; 59520140005530915000;
59520150001961112000.
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Patti, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
9