Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/03/2026, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04448/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6448 del 2025, proposto da:
NO IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Baldassarri e Alba Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 28 febbraio 2025
della Direzione di Amministrazione Marina Militare di Taranto indirizzato all'A.D. (ris.) NO IN, n. protocollo M_D DMAMMTA RG25 0023229, ricevuto dal ricorrente con raccomandata a.r. nr.RK69717744616-7 in data 19.03.2025, contenente la richiesta ex lege 1114/62 di € 34.845,56
da corrispondersi, ora per allora, per pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con interessi legali, a carico del predetto Ufficiale dal 1° dicembre 2013 fino al 30 novembre 2016; pertanto, per importi che avrebbero dovuto essere comunicati e richiesti mensilmente al IN dall’Amministrazione pro tempore competente di MI RO e pagati mensilmente dall'interessato (entro il mese cui si riferivano) ai sensi degli artt 2 e 6 della L. n.1114/62, per il periodo in cui il IN è stato destinato a ricoprire un posto a status internazionale presso l'OCCAR (Organismo Congiunto per la Cooperazione per gli Armamenti) e specificatamente nella Divisione di Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) nella veste di responsabile di tutte le attività afferenti la logistica delle citate unità navali;
e del provvedimento del 28 aprile 2025 della Direzione di Amministrazione della Marina Militare di Taranto n. protocollo M_D MDAMMTA RG25 n.0044422 comunicato a mezzo pec all'Avv. Lucia Giusti, delegata a rappresentare il ricorrente nella sua istanza in autotutela per l'annullamento del predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CL OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15 maggio 2025 e depositato il giorno 29 dello stesso mese l’Ammiraglio NO IN ha impugnato i provvedimenti in epigrafe specificati della Direzione di Amministrazione della Marina Militare di Taranto, afferenti alla richiesta di pagamento, ora per allora , dei contributi previdenziali (euro 32.531,00) e dei versamenti alla Cassa di Previdenza Ufficiali delle FF.AA. (euro 2.186,00) – a suo tempo anticipati dall’Amministrazione datrice di lavoro e gravanti sul trattamento economico - che l’Ufficiale era tenuto a rimborsare mensilmente ai sensi degli artt. 2 e 6 della legge 27 luglio 1962, n.1114.
I pagamenti pretesi dall’Amministrazione si riferiscono al periodo che va dall’1/12/2013 al 30/11/2016, quando il ricorrente (all’epoca Capitano di Vascello) veniva destinato a ricoprire un incarico a status internazionale presso l’OCCAR e, specificatamente, nella Divisione di Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione), quale responsabile di tutte le attività afferenti alla logistica delle unità navali e, pertanto, era soggetto alla normativa di cui alla L.1114/62.
Gli artt. 2 e 6 Legge cit. dispongono che, dalla data di decorrenza del collocamento in fuori ruolo del dipendente del Ministero della Difesa, il quale assuma un impiego autorizzato presso enti e organismi internazionali, cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano e il dipendente è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione statale cui appartiene (e che ha anticipato le somme all’ente di previdenza) l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico.
In particolare l’art. 6 della Legge n. 1114/1962 stabilisce che “Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.”
La Direttiva ministeriale concernente le modalità di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dall’art. 6 quarto comma della legge 1114/1962 per il personale a “status internazionale” (doc. 4 ric.), precisa, tra le altre cose, che “ciascun Ente (nel caso in parola MI RO ndr) dovrà comunicare al personale della propria Forza Armata la distinta delle ritenute e delle contribuzioni operanti sul trattamento economico normale del dipendente stesso ove tale trattamento fosse corrisposto dallo Stato italiano, indicando a fianco di ciascun emolumento l’importo relativo”; inoltre, “L’importo complessivo di dette ritenute dovrà essere rimesso mensilmente (entro il mese cui si riferiscono) dall’interessato direttamente all’Ente della Forza Armata di appartenenza” (cfr. pag. 2, punto 5 della Direttiva “de qua”).
Nel ricorso il ricorrente si duole del fatto che:
- ha ricevuto la prima richiesta di rimborso dei contributi assistenziali e previdenziali solo in data 19/03/2025 (da parte della Direzione di Amministrazione di Taranto) mediante il provvedimento n.0023229 del 28.02.2025 (impugnato nella presente causa); tale richiesta che non era stata preceduta da altri atti o diffide idonei ad interrompere la prescrizione;
- al momento della notificazione del provvedimento erano decorsi oltre dieci anni dalla cessazione dell’incarico all’estero e del corrispondente periodo in fuori ruolo;
- non ha mai ricevuto alcuna informazione sulle ritenute previdenziali e assistenziali pagate mensilmente dalla P.A. sul trattamento economico normale, neppure nei provvedimenti impugnati.
Su tale base fattuale parte ricorrente articola i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione della L. 241/1990 con riferimento agli articoli: 3 comma 3 (motivazione carente del provvedimento), 4 (atto notificato al destinatario che non esponeva il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere); 7 e 8 (omessa comunicazione di avvio del procedimento);
2) Violazione delle norme sulla prescrizione:
- superamento del termine di prescrizione quinquennale ai sensi della Legge 8 agosto 1995 n.335, art.3, comma 9 e dell’art. 2948 n.4 c.c;
- in subordine prescrizione decennale ai sensi dell’art 2946.
3) Violazione e/o erronea applicazione dei paragrafi 4, 5, e 7 della “Direttiva concernente le modalità di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dall’art 6 quarto comma della legge 1114/1962 da parte del personale a status internazionale”. Carenza di presupposti di diritto e di fatto. Illogicità e ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di trasparenza dell’ agere amministrativo. Contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione.
Il Ministero della Difesa si è costituito depositando breve memoria che richiama ampiamente la relazione (rapporto circostanziato) redatta dalla Direzione di Amministrazione della Marina Militare.
In particolare, secondo l’assunto ministeriale, la prescrizione, nella specie, è da ritenersi ordinaria (prescrizione decennale), come sancito dall’art. 2946 del Codice Civile e non “breve” (quinquennale). Relativamente al dies a quo di decorrenza del termine della prescrizione, il Ministero resistente sostiene che, essendo stato l'Ufficiale collocato “Fuori Ruolo”, ai sensi della legge 1114/62, si è in presenza di un’unica obbligazione restitutoria la quale impone di fissare un termine prescrizionale unitario decorrente dalla data del rientro dell’Ufficiale nella Forza Armata, avvenuto in data 01.12.2016 (anche in considerazione che solo in quel momento l'Amministrazione, ha potuto avere contezza dell'effettivo quantum debeatur ). Pertanto la prescrizione del credito non sarebbe maturata.
Con ordinanza n. 3285 del 2025 il Collegio ha accolto la domanda di sospensione cautelare avanzata da parte ricorrente in ragione dell’ammontare ingente dell’importo di cui l’Amministrazione pretende oggi il rimborso e della imminente e preannunciata adozione di atti esecutivi (oltre che dell’oggettivo ritardo accumulato dalla stessa datrice di lavoro nell’avvio di iniziative volte al recupero delle somme gravanti sul ricorrente a titolo di pregressi contributi previdenziali).
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene fondato il gravame sotto il profilo della prescrizione quinquennale dedotto con il secondo motivo di impugnazione.
Deve, invero, in primo luogo rimarcarsi che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e tale decorrenza, nel caso di specie, deve identificarsi con riferimento a ciascuna mensilità del periodo trascorso dal militare all’estero (in posizione di fuori ruolo) presso l’OCCAR, nel senso che il debito di rimborso dell’ammontare delle ritenute nei confronti del Ministero della Difesa (e a carico dell’Ufficiale) è maturato e si è rinnovato con cadenza mensile, mese per mese, via via che l’Amministrazione anticipava gli importi, rispettivamente dovuti, all’Ente di previdenza e alla Cassa Previdenza Ufficiali.
Per pervenire a tale conclusione giova riprodurre il testo delle norme di riferimento a cui si è già accennato nella superiore esposizione.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, “All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.
L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'art. 57 del citato testo unico.” [trattasi dell'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge].
Il successivo art. 6 della stessa legge, viceversa, prevede: “Il primo comma dell'art. 1 [concernente il personale collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché per esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri] ed il primo comma dell'art. 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.
Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente art. 3.
….OMISSIS…
Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.”
Il quadro regolatorio della fattispecie in disamina è completato dalla risalente (ma ancora attuale) Direttiva PERSOMIL prot. n. DGPM / IV/ 10/24085/4 del 22.2.2001 (allegata da parte ricorrente) ove (a pag. 2, punto 5 dedicato alla “Procedura”) si legge che “ciascun Ente (nel caso si specie MI RO ndr) dovrà comunicare al personale della propria Forza Armata la distinta delle ritenute e delle contribuzioni operanti sul trattamento economico normale del dipendente stesso ove tale trattamento fosse corrisposto dallo Stato italiano, indicando affianco di ciascun emolumento l’importo relativo” e, inoltre, “ L’importo complessivo di dette ritenute dovrà essere rimesso mensilmente (entro il mese cui si riferiscono) dall’interessato direttamente all’Ente della Forza Armata di appartenenza”.
Pertanto, va sottolineato che sussisteva l’obbligo della P.A. di comunicare mensilmente l’importo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del ricorrente, con relativa distinta delle ritenute stesse, a seguito delle quali il militare doveva corrispondere all’Amministrazione datrice di lavoro gli importi per contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, mensilmente dovuti (in relazione ai quali, per evidenti ragioni, non poteva operarsi, come di regola accade, mediante ritenute alla fonte in quanto lo stipendio veniva corrisposto dall’OCCAR).
Lo stesso dipendente, quindi, doveva mensilmente corrispondere l’importo corrispondente alle somme per contributi (previdenziali e assistenziali) di sua pertinenza.
In base alle norme di legge e alle disposizioni interne sopra citate si deve convenire con l’Amministrazione laddove (in linea, peraltro, con consolidati indirizzi dell’INPS) afferma che “il rapporto previdenziale si instaura tra datore di lavoro ed ente previdenziale a beneficio del lavoratore che, rispetto a tale rapporto è soltanto il soggetto a cui favore si produrranno gli effetti del rapporto stesso...” e che “la prescrizione quinquennale cui fa riferimento l'art.3 comma 9 della legge 335/95 afferisce alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che il datore di lavoro inadempiente ha omesso di denunciare all'Istituto di Previdenza Sociale” ( nota del 28 aprile 2025 della Direzione di Amministrazione della Marina Militare di Taranto prot. n. M_D MDAMMTA RG25 n.0044422, doc. 3 ric.).
Tuttavia non sono condivisibili le conclusioni a cui il Ministero resistente perviene nell’affermare il carattere unitario dell’obbligazione restitutoria rispetto alla quale si imporrebbe un termine di prescrizione unitario decorrente dal rientro dell’Ufficiale nella Forza Armata avvenuto in data 1.12.2016.
Contrariamente a quanto sopra dedotto, è lo stesso art. 2, comma 3, della legge n. 1114/1062 (v. supra) a prevedere che l’impiegato è immediatamente tenuto, a decorrere dalla stessa data di collocamento in fuori ruolo per l’espletamento di incarico all’estero, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico e, pertanto, non è revocabile in dubbio che l’obbligazione di rimborso a carico del lavoratore ed il credito corrispondente del datore di lavoro sorgono sin dall’inizio del collocamento in fuori ruolo.
Pertanto, il diritto era esercitabile dall’Amministrazione sin da tale momento e il relativo esercizio non doveva essere differito al termine del periodo di servizio presso l’ente estero.
Ciò significa che la pretesa restitutoria poteva (e doveva) essere avanzata dall’Amministrazione datrice di lavoro sin dal dicembre 2013 con riferimento alla ritenuta previdenziale versata (nell’interesse del dipendente) in tale mese e, successivamente, con cadenza mensile, potevano essere richiedeste le altre somme via via maturate per il medesimo titolo.
Pertanto la prescrizione opera mensilmente, in corrispondenza del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in parola. La prescrizione, pertanto, è maturata di mese in mese e non unitariamente, non potendosi affermare l’esistenza di un termine unitario di prescrizione decorrente dalla data di cessazione dal collocamento in fuori ruolo del ricorrente.
D’altronde è la stessa Direttiva in argomento a prevedere, come detto, che “l’importo complessivo di dette ritenute dovrà essere rimesso mensilmente dall’interessato direttamente all’Ente della Forza Armata di appartenenza”.
Pertanto, pur dovendosi mantenere in modo netto la distinzione tra l’obbligazione contributivo-previdenziale che vincola unicamente il datore di lavoro e l’ente previdenziale nell’interesse del dipendente, lo stesso rapporto obbligatorio “interno” tra dipendente e datore di lavoro, per tutte le ragioni sopra esposte, va ascritto alla categoria di obbligazioni di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale si riferisce agli “interessi e, in generale, (a) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” , categoria soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
Ne consegue che, poiché l’ultimo mese contributivo del periodo controverso si è avuto nel novembre 2016, l’ultimo e più recente rateo mensile di rimborso che il dipendente avrebbe dovuto versare all’Amministrazione si è prescritto nel novembre del 2021.
A maggior ragione la prescrizione di cinque anni ex art. 2948 cit. è maturata anche per le mensilità anteriori da computare a ritroso fino al dicembre del 2013.
L’Amministrazione, infatti, non ha dimostrato la avvenuta notificazione in data utile di precedenti atti interruttivi della prescrizione, atteso che non vi sono intimazioni di pagamento anteriori a quella che è oggetto di impugnazione risalente alla raccomandata a.r. nr. RK69717744616-7 in data 19.03.2025.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto sulla base del secondo motivo di impugnazione (intervenuta prescrizione quinquennale) con assorbimento dei motivi restanti (perché tali da comportare, ove ipoteticamente accolti, una minore e soltanto parziale realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati dichiarando il credito complessivamente preteso dal Ministero resistente estinto per prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n. 4), cod. civ.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione della spese processuali in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IN, Presidente
CL OR, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL OR | IO IN |
IL SEGRETARIO