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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/11/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 204/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 204/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, viale Dante n. 47/D, presso lo studio degli Avv. BERTAGGIA LORENZO e BERTAGGIA GIULIO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
SU NC, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti nell'avviso di addebito n. 373 2023 00012178 18 000 (doc. AA), per le ragioni esposte nel CP_2 presente ricorso;
- accertare l'illegittimità dell'avviso di addebito in quanto richiama un precedente avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, impugnato dal ricorrente, in mancanza di una sentenza passata in giudicato. In via principale:
1 - accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di pagamento portata dall'avviso di addebito n. 373 2023 00012178 18 000 (doc. AA), per le ragioni esposte nel CP_2 presente ricorso, e, per l'effetto,
- dichiarare non dovuta la somma di € 24.864,38 richiesta nel predetto avviso;
- condannare l alla restituzione di quanto eventualmente incassato nelle more del CP_2 presente giudizio. In via subordinata e salvo gravame:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dalla richiesta di pagamento portata dall'avviso di addebito n. 373 2023 00012178 18 000 (doc. AA), limitatamente alla CP_2 determinazione delle sanzioni amministrative, per le ragioni esposte nel presente ricorso. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2023 00012178 CP_2
18 000, il quale aveva tratto origine dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate n. T7U013D00744/2022, notificatogli il 22.12.2022 e con il quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 24.864,68 a titolo di contributi e somme aggiuntive, a favore della Gestione artigiani, per l'anno 2016. Eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei contributi pretesi, ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, evidenziando che per il 2016, la scadenza per il pagamento dei contributi coincideva con quella prevista per l'IRPEF (circ. CP_2
97/2016, doc. AC ric.). L'avviso di addebito era stato notificato il 9.1.2024. In secondo luogo, eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito, in quanto l'iscrizione a ruolo era avvenuta nonostante la pendenza di una lite davanti al Giudice tributario, relativamente all'accertamento fiscale. Nel merito, riferiva di essere stato titolare dell'impresa individuale “Arba Costruzioni”, trasformata nel 2021 in “Arba Costruzioni e Appalti s.r.l.”, con trasferimento della sede e di parte della documentazione contabile. Allegava che, dopo la cessione della sua quota, aveva cessato ogni tipo di rapporti con l'impresa e non aveva frequentato più i locali aziendali. Il 31.10.2022, aveva ricevuto notificazione dell'avviso di accertamento summenzionato, con cui erano stati recuperati a tassazione costi relativi a manodopera edile di . Nonostante la produzione di documentazione da parte del Persona_1 contribuente, l'AE era rimasta ferma sulla propria pretesa, ritenendo che le fatture
2 emesse da avessero descrizione eccessivamente generica e aveva riconosciuto Per_1 solo il costo pari alla retribuzione annua di un operaio specializzato di terzo livello, come da tabelle della Cassa edile. Su tali basi, era stato ricostruito il maggior reddito, di cui all'avviso di accertamento. Eccepiva, quindi, la carente motivazione dell'avviso di accertamento, il quale non avrebbe verificato le effettive prestazioni svolte da Per_1
Si doleva, poi, della violazione dell'art. 163 TUIR, poiché la stessa imposta era stata applicata due volte, in dipendenza dello stesso presupposto, una volta ad Arba Costruzioni e una volta a Per_1
Lamentava la violazione di molteplici disposizioni tributarie, degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 53 Cost., per carenza di prove di fatti ascrivibili al contribuente, per violazione dell'onere probatorio e per mancata considerazione dei costi sostenuti, con conseguente violazione del principio di capacità contributiva. Contestava le sanzioni tributarie applicate e in questa sede, la sanzione civile per evasione contributiva, argomentando nel senso dell'assenza di occultamento di rapporti di lavoro e quindi del dolo specifico, a suo dire richiesto dall'art. 116, comma 8, lett. b, l. n. 388/2000 e perché la sanzione era stata determinata nella misura massima, senza specifica motivazione.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 30.7.2024. CP_2
Precisava che l'avviso di addebito opposto era relativo a contributi a percentuale sul reddito di impresa 2016, che era stato variato e validato dall'AE, con avviso di accertamento notificato il 22.12.2022. Il reddito variato era stato inserito nell'archivio nel 2023 e iscritto a ruolo il 27.11.2023. CP_2
Richiamava il disposto del d.p.r. n. 600/1973, dell'art. 1, d. lgs. n. 462/1997 e dell'art. 10, d. lgs. n. 241/1997, in materia di controlli sulle dichiarazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate. Dopo i controlli, i dati erano automaticamente trasmessi all' a livello centrale e l'Agenzia delle entrate, a decorrere dal periodo di imposta CP_2 in corso al 31.12.2006, provvedeva direttamente all'iscrizione a ruolo. Dal 2011, l' CP_2 emetteva l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. In caso di impugnazione dell'atto di accertamento, la contribuzione sarebbe stata diversamente determinata soltanto in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso tributario. Sosteneva che il giudice ordinario non avesse alcun potere di sindacare, nemmeno incidentalmente, le questioni di merito circa la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento. Ne deduceva che questo Giudice non avrebbe potuto che recepire gli esiti del giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria. Quanto all'eccezione di prescrizione, evidenziava che il reddito del 2016, dichiarato nel 2017, era stato variato nel 2022, con atto notificato entro lo stesso anno e pertanto non era decorso il termine di prescrizione. Il dato era, poi, transitato nell'archivio ed era stato iscritto a ruolo tempestivamente. Richiamava, inoltre, la CP_2 sospensione dei termini di prescrizione di cui al d.l. n. 18/2020, art. 37 e sottolineava che
3 la notifica dell'avviso di accertamento tributario costituiva valido atto interruttivo della prescrizione, anche a favore dell' . CP_2
Argomentava, infine, sulla correttezza delle sanzioni civili applicate, stante l'irrilevanza dell'elemento soggettivo e il fatto che la mancanza degli adempimenti prodromici al versamento dei contributi giustificava l'applicazione della sanzione per evasione.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Iniziando dall'eccezione di prescrizione, va detto, innanzitutto, che la S.C. “ha chiarito (Cass. n. 17769 del 08/09/2015, Cass. n. 5439 del 24/2/2019) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicchè ove il maggior CP_2 contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' CP_2
In virtù della medesima unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi, deve ritenersi idoneo atto di interruzione della prescrizione contributiva anche l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un'evasione contributiva” (Cass., sez. lav., 31.8.2020, n. 18140, in motivazione). Nel caso di specie, il reddito relativo al 2016, dichiarato nel 2017, è stato variato in forza dell'accertamento fiscale, notificato al ricorrente il 22.12.2022, come le parti hanno concordemente riferito. Il credito in questione è, in ogni caso, inciso dalla normativa emanata durante la pandemia da Covid-19, che ha inciso sui termini applicabili ai crediti previdenziali. A tal fine, può farsi rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al più recente orientamento della Corte d'appello di Torino, espresso nella sentenza n. 303/2023, la quale ha trovato successive conferme (v. sentt. nn. 319/2023 e 404/2023). La Corte distrettuale ha così disaminato la normativa de qua: “Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e non meriti accoglimento nonostante sul punto questa Corte
4 territoriale si fosse già in più occasioni espressa (la prima volta con la sentenza n.109/2023) in senso favorevole al motivo propugnato da CP_3
Tuttavia a questo collegio è apparso convincente il ragionamento del primo Giudice che ha evidenziato che l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021. Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID. Rammentiamo infatti che: A) l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. B) Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 18/2020. Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020,
5 periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).
C) Vi è poi l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. D) L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: “
1. Le disposizioni in CP_3 materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza le prime due norme (art 37 dl n.18/2020 e 11 comma 9 del 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni l'articolo 68 dello stesso DL n.18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale”. Seguendo tale ragionamento, quindi, devono trovare applicazione al caso di specie gli artt. 37, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020, ma non l'art. 68, d.l. n, 18/2020. Il credito contributivo era, infatti, da tempo scaduto, prima dell'inizio della sospensione suddetta. Ne consegue che il termine di prescrizione è stato, comunque, prorogato di 311 giorni, con il che non vi sono dubbi circa la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento dell'AE. La successiva notificazione dell'avviso di addebito qui opposto è avvenuta ben prima della scadenza del termine quinquennale, conteggiato a partire dal 22.12.2022. 2. Quanto ai rapporti tra il processo tributario e quello previdenziale, la S.C. ha ormai da tempo osservato che tra il giudizio tributario e quello ordinario in materia contributiva vi è un rapporto di pregiudizialità meramente logica, stante la diversità di parti e la conseguente inopponibilità, nell'uno, del giudicato formatosi nell'altro. Cass., sez. VI, 24.5.2018, n. 12996 ha, così, escluso che il giudice del lavoro possa sospendere il giudizio davanti a sé, in attesa della pronuncia del giudice tributario. 3. Va, peraltro, dato atto della fondatezza del rilievo per cui l' non avrebbe dovuto CP_2 emettere l'avviso di addebito, in pendenza della lite davanti al giudice tributario (art. 24, terzo comma, d. lgs. n. 46/1999), come rammentato da Cass., sez. lav., 11.4.2022, n.
6 11671, la quale, tuttavia, ha aggiunto che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di opposizione all'esecuzione esattoriale, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi o dei premi richiesti dagli enti previdenziali (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 12025 del 2019 e Cass. n. 1558 del 2020). Benvero, l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, l'esercizio della quale impone al giudice la verifica della pretesa contributiva, nell' "an" e nel "quantum", anche quando l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (anche, come nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999) non può, dunque, limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma è investito del potere dovere di esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, accertando la sussistenza della pretesa creditoria e - eventualmente - condannando il debitore all'adempimento, senza che ciò possa configurare violazione dei principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, in quanto trovano applicazione gli stessi criteri che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 2012 e Cass. n. 17858 del 2018)”.
Ne consegue che il Tribunale non può esimersi dall'esaminare il merito della pretesa contributiva, tenendo conto dell'onere probatorio, gravante sull'Istituto opposto, di dimostrare la fondatezza della stessa. 4. A tal fine, il giudice ben può valutare il ragionamento induttivo posto alla base dell'accertamento fiscale, ancorché non definitivo, atteso che “la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nei secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi
7 dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010)” (Cass., sez. lav., 24.5.2021, n. 14194). 5. Tanto impone di passare all'esame delle contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva, di cui all'avviso di addebito opposto.
Il ricorrente contesta vizi formali (di motivazione), l'illegittimità della doppia imposizione sullo stesso presupposto, la carenza di prova dell'evasione fiscale e l'erronea quantificazione delle sanzioni amministrative. Vanno disattese le eccezioni, di natura formale, riguardanti il contenuto e la notificazione dell'avviso di accertamento. In punto di diritto, si deve osservare che “eventuali irregolarità e più in generale la violazione delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegano incidenza sul correlato rapporto obbligatorio perché oggetto di accertamento è la sussistenza o insussistenza dei crediti vantati e non la regolarità del procedimento amministrativo (Cass. n. 20604/2014, n. 2804/2003)” (Cass., sez. lav., 22.1.2021, n. 1400, in motivazione). Infatti, “questa Corte, sia pure con riguardo alla disposizione contenuta nella L. n. 88 del 1989, art. 43, ha già avuto modo di chiarire che né l'esito del procedimento amministrativo contenzioso né le regolarità o irregolarità procedurali che lo abbiano connotato impediscono all'ente previdenziale di agire o di resistere in giudizio per l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi e previdenziali: trattasi infatti di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) della potestà amministrativa di autotutela incide su situazione giuridiche indisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, per conseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale (così Cass. n. 16051 del 2013)” (Cass., sez. lav., 1.3.2021, n. 5550, in motivazione). Eventuali vizi formali dell'atto, quindi, quand'anche dovessero essere riconosciuti sussistenti, non potrebbero mai portare all'effetto di ritenere, per ciò solo, non dovuti i contributi richiesti, giacché il giudizio davanti al giudice ordinario verte sulla sussistenza dell'indisponibile rapporto contributivo e sugli obblighi che ne derivano. Le contestazioni sono, poi, del tutto formalistiche e prive di qualsivoglia incidenza sul diritto di difesa del contribuente, il quale, come dimostra lo stesso ricorso introduttivo, ha avuto modo di argomentare ampiamente sulla forma e sul contenuto dell'atto, così dimostrando che la motivazione dello stesso era ampiamente sufficiente per consentire la piena esplicazione del suo diritto di difesa. La lettura dell'atto di accertamento (doc. A ric.), su cui si fonda l'avviso di addebito qui opposto, conferma l'infondatezza dei rilievi formali del ricorrente, dal momento che in esso è presente la dettagliata esposizione delle ragioni per cui la documentazione prodotta dal ricorrente è stata ritenuta insufficiente a superare i rilievi dell'Ufficio, né vi era una causa di forza maggiore per la mancata esibizione di parte di
8 essa, tale non essendo la volontaria consegna dei documenti necessari a terzi (gli acquirenti delle quote dell'impresa). In assenza di prove circa la congruità delle spese dichiarate per la prestazione di esse sono state presuntivamente determinate Per_1 in ragione della paga per un operaio edile di terzo livello (specializzato). Non è, poi, contestato che, al di là della motivazione, l'atto presenti tutti i contenuti obbligatori previsti dalla legge. 6. Quanto alla presunta doppia imposizione, appare del tutto condivisibile quanto statuito dal Giudice tributario (Corte di giustizia tributaria di Novara, sentenza n. 128/2024 del 22.10.2024), per cui non vi è affatto identità di presupposto impositivo, poiché per l'impresa (già) appartenuta al ricorrente è stata contestata la deduzione di costi non inerenti, mentre per il presunto fornitore si tratta di tassazione di ricavi.
La questione è, in ogni caso, irrilevante dal punto di vista contributivo, poiché nell'ordinamento previdenziale non esiste una disposizione analoga all'art. 163 TUIR e gli eventuali contributi versati indebitamente da un soggetto non possono andare a beneficio di altra persona che abbia evaso un pari importo di contributi, ma devono essere restituiti al primo e richiesti al secondo, con applicazione delle sanzioni di legge.
Né può sostenersi, in questo ambito, che il versamento di contributi sulla posizione intestata a un soggetto, piuttosto che a quella di un altro, sia irrilevante, atteso che l'eventuale erronea imputazione dei contributi previdenziali influisce sulle prestazioni dovute dall' , determinando distorsioni, che non possono essere lasciate CP_2 nella disponibilità delle parti. 7. Anche per quanto concerne la presunta carenza di prove a sostegno dell'accertamento, questo Giudice condivide quanto statuito dal Giudice tributario di primo grado, che ha così motivato: “Sempre sulla base di una granitica giurisprudenza di legittimità, 'la fattura rappresenti un elemento probatorio a favore dell'impresa, nell'ambito dell'imposizione diretta e indiretta, a condizione che venga compilata nel pieno rispetto dei requisiti di forme di contenuto disposti dalla disciplina e, di conseguenza, la stessa deve riportare anche l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi interessati dalla fatturazione' ( Cass. n. 292902018). Nel caso in esame la documentazione prodotta non ha consentito all'Ufficio di accertare la veridicità di quanto sostenuto in ordine alla deducibilità dei costi non ammessi e le ragioni opposte dal Contribuente urtano con l'onere per lo stesso di conservare ed esibire tutta la documentazione contabile ed extracontabile, al fine di verificare la deducibilità della spesa: in questo caso ha trovato applicazione l'art. 39, 2, lett. C) DPR n. 600/73, consentendo così all'Ufficio di determinare il maggior reddito di impresa riconoscendo il costo relativo alla retribuzione lorda annua di un operaio specializzato di terzo livello desunto dalla tabella della Cassa Edile in vigore a gennaio 2022”.
Anche in ambito contributivo, viene in rilievo, il principio generale, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione), di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn.
9 5137/2006; 16351/2007;499/2009; 21898/2010). In difetto di assolvimento dell'onere di prova gravante sulla parte contribuente, il debito contributivo per tale titolo risulta dovuto.
Il ricorrente non può, quindi, dolersi del mancato assolvimento, da parte dell' , dell'onere di provare l'ingiustificatezza delle deduzioni operate, ma egli CP_2 stesso avrebbe dovuto dimostrare la loro fondatezza. A ciò non valgono, evidentemente, le fatture prodotte (docc. sub 3 ric.), le quali fanno, tutte, generico riferimento a
“economie”, “materiale”, “nolo attrezzi”, “rimborso mezzi”, ovvero “prestazione di manodopera presso vostri cantieri” peraltro conteggiati unitariamente per più mesi, in modo tale da rendere di fatto impossibile desumere l'effettivo collegamento tra il documento e una specifica prestazione, svolta a favore dell'impresa del ricorrente.
Né la consegna volontaria della documentazione a terzi acquirenti e il successivo sgombero per morosità degli stessi possono giustificare il mancato assolvimento degli oneri di conservazione dei documenti e quindi il ribaltamento sull'Istituto previdenziale dell'onere della prova, gravante sul ricorrente. 8. Irrilevanti, in questa sede, le contestazioni relative alle sanzioni tributarie, che rientrano nella giurisdizione di altro giudice. Mette, invece, conto evidenziare l'assoluta infondatezza dei rilievi relativi alle sanzioni contributive.
In primo luogo, è corretta la riconduzione della fattispecie all'evasione e non all'omissione contributiva. Sul punto, va richiamata la distinzione tra le due ipotesi, nella giurisprudenza della Suprema corte: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art 1, comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denunzia annuale all le registrazioni obbligatorie ed effettui la CP_2 denunzia annuale all dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi CP_2 dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa;
viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti”. (Sez. L, Sentenza n. 14727 del 02/10/2003, Rv. 567314 - 01). “L'art. 1 comma 217 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 va interpretato nel senso che sussiste la omissione contributiva prevista dalla lett. a) quando tutte le registrazioni obbligatorie e la denuncia siano in regola, e manca solo il pagamento;
sussiste viceversa l'ipotesi più grave di evasione contributiva prevista dalla lett. b) quando manchi anche uno solo di tali adempimenti, quali la denuncia”. (Cass.sez. lav sentenza n.1552- 05.02.2003) Pertanto, la cd. omissione contributiva si verifica ogni qualvolta vi sia un ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro, mentre l'evasione contributiva sussiste ogni qualvolta le già menzionate registrazioni o le denunce contributive mensili siano state omesse o occultate dal datore di lavoro ovvero siano non conformi al vero (in questo senso v. anche App. Torino, sent. n. 571/2023, r.g. n. 446/2023).
10 Parimenti non condivisibili sono i rilievi circa la quantificazione delle sanzioni. Il ricorrente sembra volerle ricondurre nel campo applicativo della l. n. 689/1981, la quale, com'è noto, richiede un procedimento amministrativo, caratterizzato da precise scansioni di atti e tempi e da discrezionalità nella commisurazione della sanzione, all'interno di una cornice edittale. Al contrario, l'art. 116, 8° comma, l. n. 388/00 qualifica espressamente quali sanzioni civili quelle dovute per omissione ed evasione contributiva e a fugare ogni dubbio, il successivo comma 12 dispone l'abolizione di tutte le previgenti sanzioni amministrative in materia previdenziale. Né diversa qualificazione potrebbe essere loro data in via interpretativa alla luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 17386/2003), giacché trattasi di un vero e proprio accessorio del credito, la cui misura è determinata in virtù di un calcolo aritmetico e non già di una commisurazione discrezionale all'interno di una cornice edittale. Vanno, pertanto, condivisi gli esiti cui è pervenuta la S.C., la quale ha, anche in tempi non lontani, affermato che “in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative” (Cass., sez. lav., ord. n. 28/2019). 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 24.864,38) e della sua natura documentale, in complessivi euro 3.727, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell' , liquidate in complessivi euro 3.727, oltre a rimborso spese forfettario 15% e CP_2 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 18.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 204/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, viale Dante n. 47/D, presso lo studio degli Avv. BERTAGGIA LORENZO e BERTAGGIA GIULIO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
SU NC, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti nell'avviso di addebito n. 373 2023 00012178 18 000 (doc. AA), per le ragioni esposte nel CP_2 presente ricorso;
- accertare l'illegittimità dell'avviso di addebito in quanto richiama un precedente avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, impugnato dal ricorrente, in mancanza di una sentenza passata in giudicato. In via principale:
1 - accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di pagamento portata dall'avviso di addebito n. 373 2023 00012178 18 000 (doc. AA), per le ragioni esposte nel CP_2 presente ricorso, e, per l'effetto,
- dichiarare non dovuta la somma di € 24.864,38 richiesta nel predetto avviso;
- condannare l alla restituzione di quanto eventualmente incassato nelle more del CP_2 presente giudizio. In via subordinata e salvo gravame:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dalla richiesta di pagamento portata dall'avviso di addebito n. 373 2023 00012178 18 000 (doc. AA), limitatamente alla CP_2 determinazione delle sanzioni amministrative, per le ragioni esposte nel presente ricorso. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2023 00012178 CP_2
18 000, il quale aveva tratto origine dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate n. T7U013D00744/2022, notificatogli il 22.12.2022 e con il quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 24.864,68 a titolo di contributi e somme aggiuntive, a favore della Gestione artigiani, per l'anno 2016. Eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei contributi pretesi, ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, evidenziando che per il 2016, la scadenza per il pagamento dei contributi coincideva con quella prevista per l'IRPEF (circ. CP_2
97/2016, doc. AC ric.). L'avviso di addebito era stato notificato il 9.1.2024. In secondo luogo, eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito, in quanto l'iscrizione a ruolo era avvenuta nonostante la pendenza di una lite davanti al Giudice tributario, relativamente all'accertamento fiscale. Nel merito, riferiva di essere stato titolare dell'impresa individuale “Arba Costruzioni”, trasformata nel 2021 in “Arba Costruzioni e Appalti s.r.l.”, con trasferimento della sede e di parte della documentazione contabile. Allegava che, dopo la cessione della sua quota, aveva cessato ogni tipo di rapporti con l'impresa e non aveva frequentato più i locali aziendali. Il 31.10.2022, aveva ricevuto notificazione dell'avviso di accertamento summenzionato, con cui erano stati recuperati a tassazione costi relativi a manodopera edile di . Nonostante la produzione di documentazione da parte del Persona_1 contribuente, l'AE era rimasta ferma sulla propria pretesa, ritenendo che le fatture
2 emesse da avessero descrizione eccessivamente generica e aveva riconosciuto Per_1 solo il costo pari alla retribuzione annua di un operaio specializzato di terzo livello, come da tabelle della Cassa edile. Su tali basi, era stato ricostruito il maggior reddito, di cui all'avviso di accertamento. Eccepiva, quindi, la carente motivazione dell'avviso di accertamento, il quale non avrebbe verificato le effettive prestazioni svolte da Per_1
Si doleva, poi, della violazione dell'art. 163 TUIR, poiché la stessa imposta era stata applicata due volte, in dipendenza dello stesso presupposto, una volta ad Arba Costruzioni e una volta a Per_1
Lamentava la violazione di molteplici disposizioni tributarie, degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 53 Cost., per carenza di prove di fatti ascrivibili al contribuente, per violazione dell'onere probatorio e per mancata considerazione dei costi sostenuti, con conseguente violazione del principio di capacità contributiva. Contestava le sanzioni tributarie applicate e in questa sede, la sanzione civile per evasione contributiva, argomentando nel senso dell'assenza di occultamento di rapporti di lavoro e quindi del dolo specifico, a suo dire richiesto dall'art. 116, comma 8, lett. b, l. n. 388/2000 e perché la sanzione era stata determinata nella misura massima, senza specifica motivazione.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 30.7.2024. CP_2
Precisava che l'avviso di addebito opposto era relativo a contributi a percentuale sul reddito di impresa 2016, che era stato variato e validato dall'AE, con avviso di accertamento notificato il 22.12.2022. Il reddito variato era stato inserito nell'archivio nel 2023 e iscritto a ruolo il 27.11.2023. CP_2
Richiamava il disposto del d.p.r. n. 600/1973, dell'art. 1, d. lgs. n. 462/1997 e dell'art. 10, d. lgs. n. 241/1997, in materia di controlli sulle dichiarazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate. Dopo i controlli, i dati erano automaticamente trasmessi all' a livello centrale e l'Agenzia delle entrate, a decorrere dal periodo di imposta CP_2 in corso al 31.12.2006, provvedeva direttamente all'iscrizione a ruolo. Dal 2011, l' CP_2 emetteva l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. In caso di impugnazione dell'atto di accertamento, la contribuzione sarebbe stata diversamente determinata soltanto in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso tributario. Sosteneva che il giudice ordinario non avesse alcun potere di sindacare, nemmeno incidentalmente, le questioni di merito circa la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento. Ne deduceva che questo Giudice non avrebbe potuto che recepire gli esiti del giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria. Quanto all'eccezione di prescrizione, evidenziava che il reddito del 2016, dichiarato nel 2017, era stato variato nel 2022, con atto notificato entro lo stesso anno e pertanto non era decorso il termine di prescrizione. Il dato era, poi, transitato nell'archivio ed era stato iscritto a ruolo tempestivamente. Richiamava, inoltre, la CP_2 sospensione dei termini di prescrizione di cui al d.l. n. 18/2020, art. 37 e sottolineava che
3 la notifica dell'avviso di accertamento tributario costituiva valido atto interruttivo della prescrizione, anche a favore dell' . CP_2
Argomentava, infine, sulla correttezza delle sanzioni civili applicate, stante l'irrilevanza dell'elemento soggettivo e il fatto che la mancanza degli adempimenti prodromici al versamento dei contributi giustificava l'applicazione della sanzione per evasione.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Iniziando dall'eccezione di prescrizione, va detto, innanzitutto, che la S.C. “ha chiarito (Cass. n. 17769 del 08/09/2015, Cass. n. 5439 del 24/2/2019) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicchè ove il maggior CP_2 contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' CP_2
In virtù della medesima unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi, deve ritenersi idoneo atto di interruzione della prescrizione contributiva anche l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un'evasione contributiva” (Cass., sez. lav., 31.8.2020, n. 18140, in motivazione). Nel caso di specie, il reddito relativo al 2016, dichiarato nel 2017, è stato variato in forza dell'accertamento fiscale, notificato al ricorrente il 22.12.2022, come le parti hanno concordemente riferito. Il credito in questione è, in ogni caso, inciso dalla normativa emanata durante la pandemia da Covid-19, che ha inciso sui termini applicabili ai crediti previdenziali. A tal fine, può farsi rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al più recente orientamento della Corte d'appello di Torino, espresso nella sentenza n. 303/2023, la quale ha trovato successive conferme (v. sentt. nn. 319/2023 e 404/2023). La Corte distrettuale ha così disaminato la normativa de qua: “Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e non meriti accoglimento nonostante sul punto questa Corte
4 territoriale si fosse già in più occasioni espressa (la prima volta con la sentenza n.109/2023) in senso favorevole al motivo propugnato da CP_3
Tuttavia a questo collegio è apparso convincente il ragionamento del primo Giudice che ha evidenziato che l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021. Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID. Rammentiamo infatti che: A) l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. B) Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 18/2020. Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020,
5 periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).
C) Vi è poi l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. D) L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: “
1. Le disposizioni in CP_3 materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza le prime due norme (art 37 dl n.18/2020 e 11 comma 9 del 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni l'articolo 68 dello stesso DL n.18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale”. Seguendo tale ragionamento, quindi, devono trovare applicazione al caso di specie gli artt. 37, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020, ma non l'art. 68, d.l. n, 18/2020. Il credito contributivo era, infatti, da tempo scaduto, prima dell'inizio della sospensione suddetta. Ne consegue che il termine di prescrizione è stato, comunque, prorogato di 311 giorni, con il che non vi sono dubbi circa la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento dell'AE. La successiva notificazione dell'avviso di addebito qui opposto è avvenuta ben prima della scadenza del termine quinquennale, conteggiato a partire dal 22.12.2022. 2. Quanto ai rapporti tra il processo tributario e quello previdenziale, la S.C. ha ormai da tempo osservato che tra il giudizio tributario e quello ordinario in materia contributiva vi è un rapporto di pregiudizialità meramente logica, stante la diversità di parti e la conseguente inopponibilità, nell'uno, del giudicato formatosi nell'altro. Cass., sez. VI, 24.5.2018, n. 12996 ha, così, escluso che il giudice del lavoro possa sospendere il giudizio davanti a sé, in attesa della pronuncia del giudice tributario. 3. Va, peraltro, dato atto della fondatezza del rilievo per cui l' non avrebbe dovuto CP_2 emettere l'avviso di addebito, in pendenza della lite davanti al giudice tributario (art. 24, terzo comma, d. lgs. n. 46/1999), come rammentato da Cass., sez. lav., 11.4.2022, n.
6 11671, la quale, tuttavia, ha aggiunto che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di opposizione all'esecuzione esattoriale, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi o dei premi richiesti dagli enti previdenziali (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 12025 del 2019 e Cass. n. 1558 del 2020). Benvero, l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, l'esercizio della quale impone al giudice la verifica della pretesa contributiva, nell' "an" e nel "quantum", anche quando l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (anche, come nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999) non può, dunque, limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma è investito del potere dovere di esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, accertando la sussistenza della pretesa creditoria e - eventualmente - condannando il debitore all'adempimento, senza che ciò possa configurare violazione dei principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, in quanto trovano applicazione gli stessi criteri che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 2012 e Cass. n. 17858 del 2018)”.
Ne consegue che il Tribunale non può esimersi dall'esaminare il merito della pretesa contributiva, tenendo conto dell'onere probatorio, gravante sull'Istituto opposto, di dimostrare la fondatezza della stessa. 4. A tal fine, il giudice ben può valutare il ragionamento induttivo posto alla base dell'accertamento fiscale, ancorché non definitivo, atteso che “la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nei secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi
7 dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010)” (Cass., sez. lav., 24.5.2021, n. 14194). 5. Tanto impone di passare all'esame delle contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva, di cui all'avviso di addebito opposto.
Il ricorrente contesta vizi formali (di motivazione), l'illegittimità della doppia imposizione sullo stesso presupposto, la carenza di prova dell'evasione fiscale e l'erronea quantificazione delle sanzioni amministrative. Vanno disattese le eccezioni, di natura formale, riguardanti il contenuto e la notificazione dell'avviso di accertamento. In punto di diritto, si deve osservare che “eventuali irregolarità e più in generale la violazione delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegano incidenza sul correlato rapporto obbligatorio perché oggetto di accertamento è la sussistenza o insussistenza dei crediti vantati e non la regolarità del procedimento amministrativo (Cass. n. 20604/2014, n. 2804/2003)” (Cass., sez. lav., 22.1.2021, n. 1400, in motivazione). Infatti, “questa Corte, sia pure con riguardo alla disposizione contenuta nella L. n. 88 del 1989, art. 43, ha già avuto modo di chiarire che né l'esito del procedimento amministrativo contenzioso né le regolarità o irregolarità procedurali che lo abbiano connotato impediscono all'ente previdenziale di agire o di resistere in giudizio per l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi e previdenziali: trattasi infatti di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) della potestà amministrativa di autotutela incide su situazione giuridiche indisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, per conseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale (così Cass. n. 16051 del 2013)” (Cass., sez. lav., 1.3.2021, n. 5550, in motivazione). Eventuali vizi formali dell'atto, quindi, quand'anche dovessero essere riconosciuti sussistenti, non potrebbero mai portare all'effetto di ritenere, per ciò solo, non dovuti i contributi richiesti, giacché il giudizio davanti al giudice ordinario verte sulla sussistenza dell'indisponibile rapporto contributivo e sugli obblighi che ne derivano. Le contestazioni sono, poi, del tutto formalistiche e prive di qualsivoglia incidenza sul diritto di difesa del contribuente, il quale, come dimostra lo stesso ricorso introduttivo, ha avuto modo di argomentare ampiamente sulla forma e sul contenuto dell'atto, così dimostrando che la motivazione dello stesso era ampiamente sufficiente per consentire la piena esplicazione del suo diritto di difesa. La lettura dell'atto di accertamento (doc. A ric.), su cui si fonda l'avviso di addebito qui opposto, conferma l'infondatezza dei rilievi formali del ricorrente, dal momento che in esso è presente la dettagliata esposizione delle ragioni per cui la documentazione prodotta dal ricorrente è stata ritenuta insufficiente a superare i rilievi dell'Ufficio, né vi era una causa di forza maggiore per la mancata esibizione di parte di
8 essa, tale non essendo la volontaria consegna dei documenti necessari a terzi (gli acquirenti delle quote dell'impresa). In assenza di prove circa la congruità delle spese dichiarate per la prestazione di esse sono state presuntivamente determinate Per_1 in ragione della paga per un operaio edile di terzo livello (specializzato). Non è, poi, contestato che, al di là della motivazione, l'atto presenti tutti i contenuti obbligatori previsti dalla legge. 6. Quanto alla presunta doppia imposizione, appare del tutto condivisibile quanto statuito dal Giudice tributario (Corte di giustizia tributaria di Novara, sentenza n. 128/2024 del 22.10.2024), per cui non vi è affatto identità di presupposto impositivo, poiché per l'impresa (già) appartenuta al ricorrente è stata contestata la deduzione di costi non inerenti, mentre per il presunto fornitore si tratta di tassazione di ricavi.
La questione è, in ogni caso, irrilevante dal punto di vista contributivo, poiché nell'ordinamento previdenziale non esiste una disposizione analoga all'art. 163 TUIR e gli eventuali contributi versati indebitamente da un soggetto non possono andare a beneficio di altra persona che abbia evaso un pari importo di contributi, ma devono essere restituiti al primo e richiesti al secondo, con applicazione delle sanzioni di legge.
Né può sostenersi, in questo ambito, che il versamento di contributi sulla posizione intestata a un soggetto, piuttosto che a quella di un altro, sia irrilevante, atteso che l'eventuale erronea imputazione dei contributi previdenziali influisce sulle prestazioni dovute dall' , determinando distorsioni, che non possono essere lasciate CP_2 nella disponibilità delle parti. 7. Anche per quanto concerne la presunta carenza di prove a sostegno dell'accertamento, questo Giudice condivide quanto statuito dal Giudice tributario di primo grado, che ha così motivato: “Sempre sulla base di una granitica giurisprudenza di legittimità, 'la fattura rappresenti un elemento probatorio a favore dell'impresa, nell'ambito dell'imposizione diretta e indiretta, a condizione che venga compilata nel pieno rispetto dei requisiti di forme di contenuto disposti dalla disciplina e, di conseguenza, la stessa deve riportare anche l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi interessati dalla fatturazione' ( Cass. n. 292902018). Nel caso in esame la documentazione prodotta non ha consentito all'Ufficio di accertare la veridicità di quanto sostenuto in ordine alla deducibilità dei costi non ammessi e le ragioni opposte dal Contribuente urtano con l'onere per lo stesso di conservare ed esibire tutta la documentazione contabile ed extracontabile, al fine di verificare la deducibilità della spesa: in questo caso ha trovato applicazione l'art. 39, 2, lett. C) DPR n. 600/73, consentendo così all'Ufficio di determinare il maggior reddito di impresa riconoscendo il costo relativo alla retribuzione lorda annua di un operaio specializzato di terzo livello desunto dalla tabella della Cassa Edile in vigore a gennaio 2022”.
Anche in ambito contributivo, viene in rilievo, il principio generale, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione), di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn.
9 5137/2006; 16351/2007;499/2009; 21898/2010). In difetto di assolvimento dell'onere di prova gravante sulla parte contribuente, il debito contributivo per tale titolo risulta dovuto.
Il ricorrente non può, quindi, dolersi del mancato assolvimento, da parte dell' , dell'onere di provare l'ingiustificatezza delle deduzioni operate, ma egli CP_2 stesso avrebbe dovuto dimostrare la loro fondatezza. A ciò non valgono, evidentemente, le fatture prodotte (docc. sub 3 ric.), le quali fanno, tutte, generico riferimento a
“economie”, “materiale”, “nolo attrezzi”, “rimborso mezzi”, ovvero “prestazione di manodopera presso vostri cantieri” peraltro conteggiati unitariamente per più mesi, in modo tale da rendere di fatto impossibile desumere l'effettivo collegamento tra il documento e una specifica prestazione, svolta a favore dell'impresa del ricorrente.
Né la consegna volontaria della documentazione a terzi acquirenti e il successivo sgombero per morosità degli stessi possono giustificare il mancato assolvimento degli oneri di conservazione dei documenti e quindi il ribaltamento sull'Istituto previdenziale dell'onere della prova, gravante sul ricorrente. 8. Irrilevanti, in questa sede, le contestazioni relative alle sanzioni tributarie, che rientrano nella giurisdizione di altro giudice. Mette, invece, conto evidenziare l'assoluta infondatezza dei rilievi relativi alle sanzioni contributive.
In primo luogo, è corretta la riconduzione della fattispecie all'evasione e non all'omissione contributiva. Sul punto, va richiamata la distinzione tra le due ipotesi, nella giurisprudenza della Suprema corte: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art 1, comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denunzia annuale all le registrazioni obbligatorie ed effettui la CP_2 denunzia annuale all dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi CP_2 dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa;
viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti”. (Sez. L, Sentenza n. 14727 del 02/10/2003, Rv. 567314 - 01). “L'art. 1 comma 217 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 va interpretato nel senso che sussiste la omissione contributiva prevista dalla lett. a) quando tutte le registrazioni obbligatorie e la denuncia siano in regola, e manca solo il pagamento;
sussiste viceversa l'ipotesi più grave di evasione contributiva prevista dalla lett. b) quando manchi anche uno solo di tali adempimenti, quali la denuncia”. (Cass.sez. lav sentenza n.1552- 05.02.2003) Pertanto, la cd. omissione contributiva si verifica ogni qualvolta vi sia un ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro, mentre l'evasione contributiva sussiste ogni qualvolta le già menzionate registrazioni o le denunce contributive mensili siano state omesse o occultate dal datore di lavoro ovvero siano non conformi al vero (in questo senso v. anche App. Torino, sent. n. 571/2023, r.g. n. 446/2023).
10 Parimenti non condivisibili sono i rilievi circa la quantificazione delle sanzioni. Il ricorrente sembra volerle ricondurre nel campo applicativo della l. n. 689/1981, la quale, com'è noto, richiede un procedimento amministrativo, caratterizzato da precise scansioni di atti e tempi e da discrezionalità nella commisurazione della sanzione, all'interno di una cornice edittale. Al contrario, l'art. 116, 8° comma, l. n. 388/00 qualifica espressamente quali sanzioni civili quelle dovute per omissione ed evasione contributiva e a fugare ogni dubbio, il successivo comma 12 dispone l'abolizione di tutte le previgenti sanzioni amministrative in materia previdenziale. Né diversa qualificazione potrebbe essere loro data in via interpretativa alla luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 17386/2003), giacché trattasi di un vero e proprio accessorio del credito, la cui misura è determinata in virtù di un calcolo aritmetico e non già di una commisurazione discrezionale all'interno di una cornice edittale. Vanno, pertanto, condivisi gli esiti cui è pervenuta la S.C., la quale ha, anche in tempi non lontani, affermato che “in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative” (Cass., sez. lav., ord. n. 28/2019). 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 24.864,38) e della sua natura documentale, in complessivi euro 3.727, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell' , liquidate in complessivi euro 3.727, oltre a rimborso spese forfettario 15% e CP_2 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 18.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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