Articolo 10 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 9Articolo 11
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16 ottobre 1868
Art. 10.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1, saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868
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