Art. 10.
Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1, saranno registrati col diritto fisso di una lira.
Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1, saranno registrati col diritto fisso di una lira.