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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/09/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 1510/2022, introdotta
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso lo
[...] studio dell'avv. Vincenzo Follo e dell'avv. Emanuele Napolillo che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Avellino (AV), alla Via D. Capuano n. 24, presso lo studio dell'avv. Carmen De Mattia, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti.
-resistente-
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe, adito l'intestato tribunale, ha formulato le seguenti e testuali conclusioni:
- “- accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dal sig. in data 30.05.2020; - Controparte_1 conseguentemente, accertare il diritto della società ricorrente al risarcimento della somma di €
1.002,00, a titolo di penale addebitata dalla società committente, della somma di € 20.000,00, a titolo di lucro cessante e della somma da determinarsi in via di equitativa a titolo di danno all'immagine; - condannare, quindi, il sig. al pagamento in favore della Controparte_1 società (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_2
Avellino, alla Via ES UV , della somma di € 21.002,00, a titolo di penale addebitata e lucro cessante nonché della somma determinata in via equitativa a titolo di danno all'immagine
o di quella somma maggiore o minore, da determinarsi a mezzo C.T.U. che sin da ora si richiede, per le causali di cui al presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”.
A fondamento della domanda, esponeva:
- di aver assunto il sig. con contratto a tempo determinato part-time in data CP_1
20.09.2019;
- che in data 30.05.2020, il lavoratore, addetto all'etichettatura di confezioni di carne, avrebbe commesso un errore nell'indicazione del prezzo e, anziché seguire la procedura aziendale di rifacimento dell'imballaggio, avrebbe tentato di occultare l'errore apponendo una seconda e poi una terza etichetta sopra la prima;
- che tale condotta avrebbe causato il ritiro di una fornitura da parte di un cliente strategico, la
PAC 2000 (Gruppo CONAD), la quale avrebbe addebitato una penale di € 1.002,00 per inadempienza contrattuale;
- che, a seguito di tale episodio, il rapporto commerciale con il suddetto cliente si sarebbe progressivamente deteriorato fino alla completa interruzione, causando un danno da lucro cessante quantificato in € 20.000,00, oltre a un grave danno all'immagine aziendale.
In punto di diritto, deduceva la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.), con conseguente responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
2 2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva parte resistente, che impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, formulando le seguenti e testuali richieste conclusionali: “Rigettare il ricorso proposto, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento tanto in fatto quanto in diritto, per tutte le ragioni innanzi espresse, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.”.
A fondamento della memoria difensiva produceva documentazione in atti e richiedeva espletamento prova testimoniale ex adverso.
Evidenziava la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti operata dalla società e l'inidoneità della documentazione prodotta a provare le accuse mosse, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di prova per testi.
Viene, pertanto, decisa come segue, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
4. La domanda della società ricorrente si fonda sulla responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro per violazione dell'obbligo di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c., ai sensi del quale "il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa". La violazione di tale obbligo, qualora cagioni un danno al datore di lavoro, fa sorgere in capo al lavoratore un'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, sanciti dall'art. 2697 c.c., e tenuto conto della presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., favorevole al creditore-datore di lavoro, spetta allo stesso datore di lavoro che agisce per il risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale e per violazione dell'obbligo di diligenza, provare:
- l'inadempimento qualificato del lavoratore: non è sufficiente allegare un generico inadempimento, ma è necessario provare una specifica condotta del lavoratore che si ponga in violazione dei suoi obblighi contrattuali, in particolare del dovere di diligenza e obbedienza, di talché il datore di lavoro deve descrivere e dimostrare il fatto storico che costituisce la violazione);
- L'esistenza del danno: il datore di lavoro deve provare di aver subito un pregiudizio patrimoniale, che può manifestarsi come danno emergente (una perdita economica diretta, come, nel caso di specie, la controversa penale) o come lucro cessante (un mancato guadagno, come, nel caso di specie, la controversa perdita di un cliente);
3 - Il nesso di causalità: deve essere dimostrato un legame eziologico diretto tra la condotta inadempiente del lavoratore e il danno subito dall'azienda, di guisa che il pregiudizio deve essere una conseguenza immediata e diretta della violazione contrattuale;
Sotto il profilo dell'imputabilità della condotta al lavoratore (l'elemento soggettivo della colpa), sebbene l'art. 1218 c.c. introduca una presunzione di colpa, occorre precisare che è onere del datore di lavoro di provare un "inadempimento qualificato" e ciò implica necessariamente la dimostrazione di fatti dai quali si possa desumere, quantomeno in via presuntiva, la colpa del dipendente.
5. Nel caso oggetto del presente giudizio, la società ricorrente allegando una Parte_3 ricostruzione dettagliata dei fatti: non si limita a contestare un errore, ma descrive una condotta specifica e volontaria, ossia il "tentativo di occultare il proprio errore applicando una seconda etichetta a copertura della precedente", in spregio all'organizzazione del lavoro aziendale.
Inoltre, si premura di collegare causalmente tale condotta all'addebito di una penale da parte del cliente e alla successiva interruzione dei rapporti commerciali, quantificando il danno subito.
Definito così il piano assertivo, sul quale deve attagliarsi il thema probandum, la ricorrente è tenuta in definitiva a provare: 1) la condotta materiale che costituisce l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo di diligenza (la condotta attribuita al lavoratore); 2) Il danno patrimoniale subito (danno emergente e/o lucro cessante ex art. 1223) e quello non patrimoniale;
3) Il nesso di causalità diretto tra la condotta del lavoratore e il danno. 4) Tutte le circostanze fattuali che rendono la condotta imputabile al lavoratore sul piano oggettivo.
Solo una volta che il datore di lavoro abbia assolto pienamente al proprio onere probatorio, al lavoratore spetterà fornire la "prova liberatoria" richiesta dall'art. 1218 c.c., dimostrando che l'inadempimento sia dipeso da una causa a lui non imputabile e superando, eventualmente, la presunzione di colpa che regola la responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "l'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve" (ex plurimis v. Cass. civ. sez. lav. n.
6664/2000), ma ciò presuppone che il datore di lavoro assolva pienamente al proprio onere probatorio circa la sussistenza dell'inadempimento, del danno e del nesso eziologico.
Questo approccio, informato al principio di vicinanza della prova, garantisce un corretto equilibrio processuale, impedendo che il datore di lavoro possa fondare una richiesta risarcitoria su mere allegazioni o su una prova incompleta dell'illecito, e onerandolo di dimostrare
4 positivamente la responsabilità del dipendente all'interno di un'organizzazione aziendale che egli stesso dirige e controlla.
6. Nel caso di specie, la società ricorrente non ha fornito una prova sufficiente e convincente e non ha, pertanto, assolto al proprio onus probandi.
Avendo riguardo al primo e fondamentale presupposto dell'azione risarcitoria, i.e. la dimostrazione della condotta illecita attribuita al lavoratore, la società sostiene che Parte_1 il sig. in data 30.05.2020, non solo ha commesso un errore di etichettatura, ma ha CP_1 tentato dolosamente di occultarlo sovrapponendo più etichette, in palese violazione delle procedure aziendali.
Tuttavia, l'istruttoria svolta non ha fornito alcun riscontro certo a tale affermazione.
In primo luogo, la documentazione fotografica prodotta (all. 2 al ricorso) si limita a mostrare una confezione di prodotto con un'etichetta recante una data di scadenza (07.06.20) e una data di confezionamento (30.05.20). Tale documento, di per sé, non dimostra né la paternità dell'errore in capo al sig. né, soprattutto, la circostanza più grave contestata, ossia l'aver CP_1
"maldestramente tentato di occultare il proprio sbaglio, applicando una seconda etichetta a copertura della precedente". Inoltre, le fotografie non evidenziano in modo chiaro e inequivocabile la sovrapposizione di più strati di etichette.
Ugualmente carente risulta la prova testimoniale. Infatti, i testi escussi, laddove possono aver riferito che il Sig. si occupasse dell'attività connessa al fatto in contestazione, non CP_1 hanno rappresentato in modo puntuale che sia stato lo stesso ad aver commesso CP_1
l'errore e non già altri colleghi che si occupavano delle medesime mansioni.
Non puntuale è, inoltre, la collocazione temporale del fatto in contestazione.
In assenza di una prova certa e precisa sulla condotta materiale ascritta al resistente, il primo e fondamentale presupposto dell'azione di responsabilità viene a mancare.
7. Anche a voler ipotizzare, in via puramente astratta e non provata, che il sig. sia stato CP_1
l'autore dell'errore di etichettatura, la domanda della ricorrente dovrebbe comunque essere rigettata per la manifesta carenza di prova in ordine al nesso di causalità tra tale condotta e i danni lamentati.
Sotto questo profilo, la ricorrente ha prodotto una fattura emessa dalla PAC 2000 A SOCIETA
COOPERATIVA in data 19.04.2021, quasi un anno dopo l'episodio contestato (03.06.2020). La causale recita: "Recupero costi da noi sostenuti per effettuare il ritiro dalla vendita di del 03 Giugno 2020. L'addebito è a titolo di penalità Parte_4 per inadempienza contrattuale".
5 L'enorme sfasatura temporale tra l'evento e l'emissione della fattura di addebito appare del tutto anomala e non è stata in alcun modo giustificata dalla società ricorrente. È inverosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che un operatore della grande distribuzione organizzata, a fronte di un ritiro di merce fresca per non conformità, attenda quasi undici mesi per addebitare i relativi costi. La ricorrente non ha prodotto alcuna comunicazione coeva ai fatti (es. contestazioni scritte, e-mail, note di addebito provvisorie) da parte della PAC 2000 che colleghi in modo diretto e inequivocabile il ritiro del 03.06.2020 all'errore di etichettatura. Tale fattura, isolata e tardiva, non costituisce prova sufficiente a dimostrare che la penale sia stata la conseguenza diretta ed immediata della specifica condotta ascritta al sig. CP_1
8. Pur ribadendo la mancata prova del termine di relazione del nesso eziologico, i.e. la condotta attribuita al lavoratore, anche per ciò che concerne la pretesa di un risarcimento di € 20.000,00 per la perdita del cliente PAC 2000, non è provato che il danno correlato sia conseguenza dell'attività lavorativa controversa.
La ricorrente ha sostenuto che, a seguito dell'incidente, il cliente ha "ridotto progressivamente gli acquisti [...] fino ad interromperli definitivamente". Tuttavia, la mera allegazione di una diminuzione del fatturato, pur documentata da alcune fatture, non è sufficiente a provare il nesso causale.
Come correttamente eccepito dalla difesa del resistente, le dinamiche commerciali sono complesse e la flessione degli ordini da parte di un cliente può dipendere da una pluralità di fattori del tutto indipendenti da un singolo episodio di presunta negligenza: strategie commerciali del cliente, concorrenza, andamento del mercato, problemi di qualità su altre forniture, o, come è noto, le significative turbolenze economiche globali e nazionali verificatesi nel corso del 2020.
La società non ha prodotto alcun documento (lettere, e-mail, verbali di incontro) Parte_1 proveniente dalla PAC 2000 da cui emerga la volontà di interrompere il rapporto commerciale a causa dello specifico incidente del 30.05.2020. Attribuire l'intera perdita di un cliente a un singolo errore di etichettatura (peraltro non provato adeguatamente nella sua componente oggettiva né chiaramente attribuibile al lavoratore) costituisce una mera ipotesi prospettata dalla ricorrente, non supportata da alcun riscontro oggettivo.
Di conseguenza, anche la richiesta di risarcimento per danno all'immagine, fondata sugli stessi presupposti, risulta priva di ogni fondamento.
9. In definitiva, la società ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c..
6 Non è stata raggiunta la prova né della specifica condotta illecita contestata al sig. né CP_1 del nesso di causalità tra tale presunta condotta e i danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti.
Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la società ricorrente in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore del resistente , che si liquidano in € Controparte_1
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmen De Mattia, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Avellino, in data 24.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
7
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 1510/2022, introdotta
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso lo
[...] studio dell'avv. Vincenzo Follo e dell'avv. Emanuele Napolillo che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Avellino (AV), alla Via D. Capuano n. 24, presso lo studio dell'avv. Carmen De Mattia, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti.
-resistente-
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe, adito l'intestato tribunale, ha formulato le seguenti e testuali conclusioni:
- “- accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dal sig. in data 30.05.2020; - Controparte_1 conseguentemente, accertare il diritto della società ricorrente al risarcimento della somma di €
1.002,00, a titolo di penale addebitata dalla società committente, della somma di € 20.000,00, a titolo di lucro cessante e della somma da determinarsi in via di equitativa a titolo di danno all'immagine; - condannare, quindi, il sig. al pagamento in favore della Controparte_1 società (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_2
Avellino, alla Via ES UV , della somma di € 21.002,00, a titolo di penale addebitata e lucro cessante nonché della somma determinata in via equitativa a titolo di danno all'immagine
o di quella somma maggiore o minore, da determinarsi a mezzo C.T.U. che sin da ora si richiede, per le causali di cui al presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”.
A fondamento della domanda, esponeva:
- di aver assunto il sig. con contratto a tempo determinato part-time in data CP_1
20.09.2019;
- che in data 30.05.2020, il lavoratore, addetto all'etichettatura di confezioni di carne, avrebbe commesso un errore nell'indicazione del prezzo e, anziché seguire la procedura aziendale di rifacimento dell'imballaggio, avrebbe tentato di occultare l'errore apponendo una seconda e poi una terza etichetta sopra la prima;
- che tale condotta avrebbe causato il ritiro di una fornitura da parte di un cliente strategico, la
PAC 2000 (Gruppo CONAD), la quale avrebbe addebitato una penale di € 1.002,00 per inadempienza contrattuale;
- che, a seguito di tale episodio, il rapporto commerciale con il suddetto cliente si sarebbe progressivamente deteriorato fino alla completa interruzione, causando un danno da lucro cessante quantificato in € 20.000,00, oltre a un grave danno all'immagine aziendale.
In punto di diritto, deduceva la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.), con conseguente responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
2 2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva parte resistente, che impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, formulando le seguenti e testuali richieste conclusionali: “Rigettare il ricorso proposto, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento tanto in fatto quanto in diritto, per tutte le ragioni innanzi espresse, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.”.
A fondamento della memoria difensiva produceva documentazione in atti e richiedeva espletamento prova testimoniale ex adverso.
Evidenziava la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti operata dalla società e l'inidoneità della documentazione prodotta a provare le accuse mosse, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di prova per testi.
Viene, pertanto, decisa come segue, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
4. La domanda della società ricorrente si fonda sulla responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro per violazione dell'obbligo di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c., ai sensi del quale "il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa". La violazione di tale obbligo, qualora cagioni un danno al datore di lavoro, fa sorgere in capo al lavoratore un'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, sanciti dall'art. 2697 c.c., e tenuto conto della presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., favorevole al creditore-datore di lavoro, spetta allo stesso datore di lavoro che agisce per il risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale e per violazione dell'obbligo di diligenza, provare:
- l'inadempimento qualificato del lavoratore: non è sufficiente allegare un generico inadempimento, ma è necessario provare una specifica condotta del lavoratore che si ponga in violazione dei suoi obblighi contrattuali, in particolare del dovere di diligenza e obbedienza, di talché il datore di lavoro deve descrivere e dimostrare il fatto storico che costituisce la violazione);
- L'esistenza del danno: il datore di lavoro deve provare di aver subito un pregiudizio patrimoniale, che può manifestarsi come danno emergente (una perdita economica diretta, come, nel caso di specie, la controversa penale) o come lucro cessante (un mancato guadagno, come, nel caso di specie, la controversa perdita di un cliente);
3 - Il nesso di causalità: deve essere dimostrato un legame eziologico diretto tra la condotta inadempiente del lavoratore e il danno subito dall'azienda, di guisa che il pregiudizio deve essere una conseguenza immediata e diretta della violazione contrattuale;
Sotto il profilo dell'imputabilità della condotta al lavoratore (l'elemento soggettivo della colpa), sebbene l'art. 1218 c.c. introduca una presunzione di colpa, occorre precisare che è onere del datore di lavoro di provare un "inadempimento qualificato" e ciò implica necessariamente la dimostrazione di fatti dai quali si possa desumere, quantomeno in via presuntiva, la colpa del dipendente.
5. Nel caso oggetto del presente giudizio, la società ricorrente allegando una Parte_3 ricostruzione dettagliata dei fatti: non si limita a contestare un errore, ma descrive una condotta specifica e volontaria, ossia il "tentativo di occultare il proprio errore applicando una seconda etichetta a copertura della precedente", in spregio all'organizzazione del lavoro aziendale.
Inoltre, si premura di collegare causalmente tale condotta all'addebito di una penale da parte del cliente e alla successiva interruzione dei rapporti commerciali, quantificando il danno subito.
Definito così il piano assertivo, sul quale deve attagliarsi il thema probandum, la ricorrente è tenuta in definitiva a provare: 1) la condotta materiale che costituisce l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo di diligenza (la condotta attribuita al lavoratore); 2) Il danno patrimoniale subito (danno emergente e/o lucro cessante ex art. 1223) e quello non patrimoniale;
3) Il nesso di causalità diretto tra la condotta del lavoratore e il danno. 4) Tutte le circostanze fattuali che rendono la condotta imputabile al lavoratore sul piano oggettivo.
Solo una volta che il datore di lavoro abbia assolto pienamente al proprio onere probatorio, al lavoratore spetterà fornire la "prova liberatoria" richiesta dall'art. 1218 c.c., dimostrando che l'inadempimento sia dipeso da una causa a lui non imputabile e superando, eventualmente, la presunzione di colpa che regola la responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "l'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve" (ex plurimis v. Cass. civ. sez. lav. n.
6664/2000), ma ciò presuppone che il datore di lavoro assolva pienamente al proprio onere probatorio circa la sussistenza dell'inadempimento, del danno e del nesso eziologico.
Questo approccio, informato al principio di vicinanza della prova, garantisce un corretto equilibrio processuale, impedendo che il datore di lavoro possa fondare una richiesta risarcitoria su mere allegazioni o su una prova incompleta dell'illecito, e onerandolo di dimostrare
4 positivamente la responsabilità del dipendente all'interno di un'organizzazione aziendale che egli stesso dirige e controlla.
6. Nel caso di specie, la società ricorrente non ha fornito una prova sufficiente e convincente e non ha, pertanto, assolto al proprio onus probandi.
Avendo riguardo al primo e fondamentale presupposto dell'azione risarcitoria, i.e. la dimostrazione della condotta illecita attribuita al lavoratore, la società sostiene che Parte_1 il sig. in data 30.05.2020, non solo ha commesso un errore di etichettatura, ma ha CP_1 tentato dolosamente di occultarlo sovrapponendo più etichette, in palese violazione delle procedure aziendali.
Tuttavia, l'istruttoria svolta non ha fornito alcun riscontro certo a tale affermazione.
In primo luogo, la documentazione fotografica prodotta (all. 2 al ricorso) si limita a mostrare una confezione di prodotto con un'etichetta recante una data di scadenza (07.06.20) e una data di confezionamento (30.05.20). Tale documento, di per sé, non dimostra né la paternità dell'errore in capo al sig. né, soprattutto, la circostanza più grave contestata, ossia l'aver CP_1
"maldestramente tentato di occultare il proprio sbaglio, applicando una seconda etichetta a copertura della precedente". Inoltre, le fotografie non evidenziano in modo chiaro e inequivocabile la sovrapposizione di più strati di etichette.
Ugualmente carente risulta la prova testimoniale. Infatti, i testi escussi, laddove possono aver riferito che il Sig. si occupasse dell'attività connessa al fatto in contestazione, non CP_1 hanno rappresentato in modo puntuale che sia stato lo stesso ad aver commesso CP_1
l'errore e non già altri colleghi che si occupavano delle medesime mansioni.
Non puntuale è, inoltre, la collocazione temporale del fatto in contestazione.
In assenza di una prova certa e precisa sulla condotta materiale ascritta al resistente, il primo e fondamentale presupposto dell'azione di responsabilità viene a mancare.
7. Anche a voler ipotizzare, in via puramente astratta e non provata, che il sig. sia stato CP_1
l'autore dell'errore di etichettatura, la domanda della ricorrente dovrebbe comunque essere rigettata per la manifesta carenza di prova in ordine al nesso di causalità tra tale condotta e i danni lamentati.
Sotto questo profilo, la ricorrente ha prodotto una fattura emessa dalla PAC 2000 A SOCIETA
COOPERATIVA in data 19.04.2021, quasi un anno dopo l'episodio contestato (03.06.2020). La causale recita: "Recupero costi da noi sostenuti per effettuare il ritiro dalla vendita di del 03 Giugno 2020. L'addebito è a titolo di penalità Parte_4 per inadempienza contrattuale".
5 L'enorme sfasatura temporale tra l'evento e l'emissione della fattura di addebito appare del tutto anomala e non è stata in alcun modo giustificata dalla società ricorrente. È inverosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che un operatore della grande distribuzione organizzata, a fronte di un ritiro di merce fresca per non conformità, attenda quasi undici mesi per addebitare i relativi costi. La ricorrente non ha prodotto alcuna comunicazione coeva ai fatti (es. contestazioni scritte, e-mail, note di addebito provvisorie) da parte della PAC 2000 che colleghi in modo diretto e inequivocabile il ritiro del 03.06.2020 all'errore di etichettatura. Tale fattura, isolata e tardiva, non costituisce prova sufficiente a dimostrare che la penale sia stata la conseguenza diretta ed immediata della specifica condotta ascritta al sig. CP_1
8. Pur ribadendo la mancata prova del termine di relazione del nesso eziologico, i.e. la condotta attribuita al lavoratore, anche per ciò che concerne la pretesa di un risarcimento di € 20.000,00 per la perdita del cliente PAC 2000, non è provato che il danno correlato sia conseguenza dell'attività lavorativa controversa.
La ricorrente ha sostenuto che, a seguito dell'incidente, il cliente ha "ridotto progressivamente gli acquisti [...] fino ad interromperli definitivamente". Tuttavia, la mera allegazione di una diminuzione del fatturato, pur documentata da alcune fatture, non è sufficiente a provare il nesso causale.
Come correttamente eccepito dalla difesa del resistente, le dinamiche commerciali sono complesse e la flessione degli ordini da parte di un cliente può dipendere da una pluralità di fattori del tutto indipendenti da un singolo episodio di presunta negligenza: strategie commerciali del cliente, concorrenza, andamento del mercato, problemi di qualità su altre forniture, o, come è noto, le significative turbolenze economiche globali e nazionali verificatesi nel corso del 2020.
La società non ha prodotto alcun documento (lettere, e-mail, verbali di incontro) Parte_1 proveniente dalla PAC 2000 da cui emerga la volontà di interrompere il rapporto commerciale a causa dello specifico incidente del 30.05.2020. Attribuire l'intera perdita di un cliente a un singolo errore di etichettatura (peraltro non provato adeguatamente nella sua componente oggettiva né chiaramente attribuibile al lavoratore) costituisce una mera ipotesi prospettata dalla ricorrente, non supportata da alcun riscontro oggettivo.
Di conseguenza, anche la richiesta di risarcimento per danno all'immagine, fondata sugli stessi presupposti, risulta priva di ogni fondamento.
9. In definitiva, la società ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c..
6 Non è stata raggiunta la prova né della specifica condotta illecita contestata al sig. né CP_1 del nesso di causalità tra tale presunta condotta e i danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti.
Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la società ricorrente in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore del resistente , che si liquidano in € Controparte_1
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmen De Mattia, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Avellino, in data 24.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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